BE4YOU S.R.L. contro CIAO PEOPLE P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa decidendo sul reclamo proposto dal Be4you Srl nei confronti di Ciao People Srl in riforma dell’ordinanza cautelare del 23.11.2023 1. Inibisce alla società Ciao People Srl in persona del suo legale rappresentante p.t. la ripetizione e/o il proseguimento delle condotte di riproduzione, anche parziale o temporanea, distribuzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, utilizzazione, detenzione, modificazione, sfruttamento economico in violazione dei diritti esclusivi connessi ex l. 633/1941 sul video oggetto di causa (video relativo al salvataggio di una madre e del suo bambino avvenuto in Cesena durante l’alluvione del 16 maggio 2023) che competono in via esclusiva a BE4YOU SRL, in ogni forma tali violazioni siano commesse, ivi compresi a titolo esemplificativo, mediante caricamento di contenuti su siti internet, social network, o trasmissione in canali televisivi; 2. Ordina altresì la rimozione dei contenuti video suddetti (e di loro estratti) dalla piattaforma online riferibile a Ciao People Srl (in particolare sito web della reclamata https://www.fanpage.it, nonché dagli archivi della stessa, oltreché da ogni piattaforma, social network e/o sito web riconducibile alla Ciao People S.r.l. ; 3. Ordina la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento sulla home page del sito web della reclamata, https://www.fanpage.it, mediante apposito banner pop-up autoeseguibile per almeno 30 giorni consecutivi a far data da quello successivo al deposito della ordinanza; 4. fissa in € 1.000,00 la penalità da pagare in favore di Be4you S.r.l., per ogni violazione successivamente constatata al presente provvedimento e di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dello stesso; 5. compensa di un terzo le spese di lite e condanna Ciao People S.r.l. al pagamento delle residue in favore della società Be4you S.r.l. che si liquidano, tenuto conto del doppio grado di giudizio, in euro 346,00 ed euro 196,00 per spese rispettivamente della prima fase e del reclamo, nonché in euro 2.000,00 ed euro 3.000,00 rispettivamente per compensi per prima fase e reclamo, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.