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Le obbligazioni solidali e la prescrizione ex 1310 cc

La Cassazione del 29.7.2015 n. 16046 ha stabilito che al fine di preservare la piena operatività dell’art. 1310 c.c. che regola l’interruzione della prescrizione verso gli obbligati in solido (ogni volta che la responsabilità solidale si riferisce allo stesso rapporto obbligatorio es. credito) è indifferente – ai fini dell’applicabilità della norma (1310 c.c.) – la necessità di un preventivo accertamento della estensibilità soggettiva di tale rapporto.
A cura di Paolo Giuliano
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In presenza di più debitori verso un unico creditore (in base ad un unico titolo) l'istituto giuridico delle obbligazioni solidali (in obbligazioni in solido) facilitano il creditore nel recupero del credito, in quanto permettono al creditore di poter richiedere ad un unico debitore l'intero debito (e non solo la sua quota) scaricando, poi, sul debitore che ha pagato l'onere del regresso verso gli altri debitori, cioè il debitore che ha pagato per intero il creditore, dovrà recupere dagli altri debitori quanto pagato oltre la propria quota).

Le obbligazioni soldali se, da un lato, facilitano il creditore (nel recupero del credito), dall'altro fanno sorgere numerosi problemi interpretativi, che devono essere risolti mediante l'ausilio (integrativo della normativa) dalla giurisprudenza.

Occorre, di volta in volta, individuare quando sussiste una ipotesi di responsabilità solidale, la quale è stata, ad esempio, ritenuta esistente tra i singoli condomini nelle ipotesi di risarcimento dei danni a carico del condominio per la responsabilità da cose in custodia, proprio perché si tratta di responsabilità da fatto illecito e non da inadempimento di un debito, che escluderebbe ex art. 63 disp. att. c.c. la responsabilità solidale tra i condomini. Oppure si potrebbe pensare alla responsabilità solidale tra committente ed appaltatore per l'omessa vigilanza del committente sull'appaltatore.

Si è dovuto ribadire, più di una volta, che in presenza di una obbligazione solidare, il creditore per recuperare quanto dovuto non deve citare tutti i debitori, in quanto non c'è litisconsorzio necessario, potendo agire in giudizio anche contro solo uno dei debitori.

Se, però, il debitore in soldo a cui viene chiesto il pagamento dell'intero esercita il suo diritto al regresso, cioè chiede il regresso verso gli altri condebitori in solido, le due cause, la prima del creditore per il pagamento verso uno dei debitori in solido, la seconda del debitore in solido verso gli altri debitori in solido per il regresso, non sono scindibili.

Si potrebbe pensare alla questione relativa alla transazione parziale: se uno dei debitore può transigere solo la sua parte di debito (c.d. transazione parziale) e, in caso di risposta affermativa, occorre valutare se la  transazione effettuata solo da  uno dei condebitori in solido e il creditore, avente ad oggetto al riduzione non dell'intero debito, ma solo della singola quota, in questa ipotesi occorre valutare se la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato deve (o meno) essere pagata dai debitori che non hanno transatto, per fare chiarezza sul punto sono dovute intervenire le sezioni unite della cassazione (Cass. sez. un., del 30 dicembre 2011. n. 30174).

Altre problematiche sorgono quando si cerca di analizzare e chiarire tutti i rapporti tra prescrizione e obbligazioni solidali. Infatti, anche in presenza di una norma del codice che regola l'applicazione delle prescrizione (1310 c.c.) secondo la quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori,

Non vengono precisati molti elementi, infatti, non viene precisato se l'interruzione della prescrizione è subordinata (o meno) alla condizione che venga accertata l'esistenza dell'obbligazione solidale. La situazione potrebbe sembrare irrilevante, in realtà, quando il creditore cita solo uno dei debitori in solido, (e non tutti) la sentenza di condanna potrebbe non essere opponibile (ai fini della interruzione della prescrizione) altri debitori in solido perché non ha accertato l'esistenza della solidarietà tra i debitori. In altri termini, entrano in contrasto due principi quello relativo previsto dall'art. 1310 c.c. e il principio della non opponibilità della sentenza  (sul punto relativo all'esistenza della solidarietà) a persone che non sono state parti processuali e se la sentenza di condanna non è opponibile ai debitori che non sono stati parti processuali la medesima sentenza non può neppure bloccare la prescrizione.

E' evidente che se si seguisse questa strada, si fatto, di giunge ad ammettere che il creditore per evitare il decorso della prescrizione deve citare (sempre) tutti i debitori solidali, ma addirittura si giungerebbe anche a dover affermare che il debitore in solido che ha pagato non può agire in regresso sulla base della sentenza di condanna (perché non opponibile o perché non ha accertato l'esistenza della solidarietà), infine, si giunge alla disapplicazione dell'art. 1310 c.c. che non prevede l'accertamento della solidarietà.

Nessuna ragione testuale o logica giustifica l'interpretazione restrittiva dell'art. 1310 c.c., che renderebbe praticamente inapplicabile la disposizione normativa.

Quando si discute di responsabilità solidale relativa a rapporti obbligatori (recupero del credito) in virtù dell'estensibilità ad altro soggetto dello stesso rapporto di credito, situazione cui è precipuamente rivolta l'art. 1310 c.c.,  con un chiaro intento di favorire la realizzazione del credito,  l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

Occorre preservare la piena operatività dell'art. 1310 c.c., ogni volta che l'estensione della responsabilità (solidale) si riferisca allo stesso rapporto obbligatorio (credito), restando indifferente ai fini dell'applicabilità della norma (1310 c.c.) la necessità di un preventivo accertamento della estensibilità soggettiva di tale rapporto.

Quindi, una sentenza di condanna al pagamento emessa verso uno dei condebitori in solido è opponibile (ai fini dell'interruzione della prescrizione) agli altri debitori anche se questi non sono stati parte del procedimento ed anche se non c'è stato un accertamento dell'esistenza del debito solidale, accertamento non necessario quando il titolo è un credito e l'art. 1310 c.c. (come tutta la normativa sulle obbligazioni solidali) è diretto a  facilitare il recupero del credito.

Inoltre, ammessa l'applicazione dell'art. 1310 c.c. anche ai debitori in solido che non hanno partecipato al giudizio, quando il creditore in solido agisce solo verso uno dei debitori in solido, resta un ultimo punto da precisare: se il termine di prescrizione resta unico per tutti i debitori oppure è diverso per i debitori che hanno partecipato al giudizio e debitori che non hanno partecipato al giudizio, ma soprattutto il termine di prescrizione è  quello breve (tipico della prescrizione del credito 5 anni)  oppure è quello lungo (derivante dalla prescrizione dell'obbligo indicato in sentenza) ?

Sulla questione la giurisprudenza ha stabilito che il termine di prescrizione è unico per tutti i debitori in solido e che è il termine lungo derivante dalla "prescrizione" della sentenza.

Cass., civ. sez. I, del 29 luglio 2015, n. 16046 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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