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L’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio

La Cassazione del 29.7.2015 n. 16046 ha stabilito che l’interruzione della prescrizione (2943 cc) è rilevabile d’ufficio, (anche se proposta da una delle parti sotto forma di contro eccezione diretta a paralizzare l’eccezione di prescrizione), in quanto l’interruzione della prescrizione non è un’eccezione in senso stretto come l’eccezione di prescrizione e non segue lo stesso regime preclusivo dell’eccezione di prescrizione.
A cura di Paolo Giuliano
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La perdita di un diritto (di solito un credito) per prescrizione colpisce sostanzialmente l'inerzia del titolare del diritto, infatti, la prescrizione si basa sul  decorso di un determinato periodo di tempo entro cui il diritto poteva essere esercitato, mentre, in realtà, per l'inerzia del titolare, del diritto non  è stato esercitato.

La prescrizione riguarda ogni tipo di diritto, partendo dai crediti di denaro o al diritto di stipulare un contratto definitivo derivante dall'aver stipulato un contratto preliminare   fino ad arrivare alla perdita di un diritto reale per non uso. La prescrizione (del credito) si applica anche alle ipotesi in cui sussiste una obbligazione solidale.

La prescrizione è un'eccezione processuale che può essere eccepita, (cioè rilevata e solleva), solo ad istanza di parte, ma non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

In sede processuale, non basta solo sollevare l'eccezione di prescrizione, ma occorre anche che l'eccezione sia sollevate nei termini processuali utili ad evitare le decadenze e preclusioni processuali (in altri termini un'eccezione di prescrizione sollevata nella comparsa conclusionale è tardiva).

In base ai principi sopra evidenziati, si potrebbe pensare che anche le altre vicende relative alla prescrizioni (come ad esempio il verificarsi di un evento che determina l'interruzione del periodo di tempo da computarsi ai fini della prescrizione) è una eccezione non rilevabile d'ufficio, ma solo su istanza di parte. Del resto, sarebbe logico pensare che se l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio anche la contro-eccezione di interruzione della prescrizione (che paralizza l'eccezione) non è rilevabile d'ufficio.

In realtà, il sistema non funziona in questo modo. Infatti, in primo luogo, non è possibile assimilare (oppure, meglio), non è possibile  far derivare, il regime della rilevabilità non rilevabilità d'ufficio della contro-eccezione di interruzione della prescrizione dal regime della non rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di prescrizione (che rientra nelle eccezioni in senso stretto); in secondo luogo (e soprattutto) esistono due diversi regini di rilevabilità perché la contro – eccezione di interruzione della prescrizione non è una eccezione in senso stretto come l'eccezione di prescrizione (non avendo i medesimi requisiti).

Nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano

  • o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte
  • o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale).

Ecco, quindi, che l'eccezione di interruzione della prescrizione, non avendo i caratteri dell'eccezione in senso stretto, integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, per cui la contro eccezione di interruzione della prescrizione non è  rilevabile solo su istanza di parte e (soprattutto) non è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali, se dal processo risultano gli elementi su cui si basa l'interruzione della prescrizione.

Cass., civ. sez. I, del 29 luglio 2015, n. 16046 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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