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La prescrizione e la responsabilità solidale ex art. 2055 cc

La Cassazione del 13.1.2015 n. 286 ha affermato che il danno di cui all’ art. 2055 c.c. è disciplinato da un unitario regime della prescrizione nei confronti di tutti gli autori della diverse condotte illecite che hanno concorso a determinarlo, con estensione del termine di prescrizione di dieci anni (2953 c.c.) nei confronti di tutti i coobbligati solidali (1292 c.c.) in caso di passaggio in giudicato di una sentenza di condanna emessa nei confronti di uno solo dei coobbligati solidali.
A cura di Paolo Giuliano
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In modo molto semplice si può affermare che l'art. 2055 c.c. ammette che il danno possa essere prodotto da più persone e contemporaneamente regola l'ipotesi in cui il danno sia prodotto da più persone affermando che "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno".

Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pur se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate.

In altre parole, l'unicità del fatto dannoso non è esclusa dalla presenza di più colpevoli dell'atto illecito e da una loro pluralità di azioni o omissioni. L'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 c.c. per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.

Verso il soggetto danneggiato i diversi autori del fatto sono considerati responsabili in solido, (1292 c.c.) questo significa che il soggetto danneggiato potrà richiedere ad uno solo dei debitori il pagamento integrale del danno.  Al contrario, nei rapporti interni (tra i debitori) è possibile diversificare la responsabilità per il danno prodotto, infatti, è possibile, non solo che alcuni hanno partecipato all'evento dannoso a titolo di dolo, mentre ad altri solo a tiolo di colpa, ma è anche possibile graduare le diverse responsabilità nella partecipazione al risarcimento in base alle diverse condotte o comportamenti concreti.

Questo significa che  "colui che ha risarcito il danno al debitore per intero ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali).

Trattandosi di responsabilità solidale, il debitore beneficia dei principi elaborati per l'istituto delle obbligazioni solidali e delle norme previste dall'obbligazioni solidali, come ad esempio il principio per il quale in presenza di più debitori in solido il creditore (danneggiato) non deve citare tutti i debitori, non sussiste, in altri termini, in materia di obbligazioni solidali il litisconsorzio necessario tra i debitori solidali. (Diversa è invece la situazione se uno dei debitori intende far valere l'azione di regresso, in questo caso, sussiste il litis consorzio necessario tra tutti i debitori in solido).

Altro vantaggio per il danneggiato verso i suoi debitori in solido è dato dal fatto che ogni atto di interruzione della prescrizione effettuato verso uno dei debitori in solido sospende la prescrizione anche nei confronti degli altri debitori in solido come dispone espressamente l'art. 1310 c.c. "gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido  hanno effetto riguardo agli altri debitore".

Ed è abbastanza pacifico che nella nozione di atti rientra anche l'atto di citazione.

Supponiamo che il creditore (danneggiato) citi in giudizio uno solo dei debitori in solido e supponiamo che ottenga la sentenza di condanna. Dopo la sentenza di condanna, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere (anche per i debitori in solido che non hanno partecipato al processo) in questa situazione si pone il problema se il termine di prescrizione (dopo la sentenza di condanna di uno dei debitori in solido) è quello ordinario (es. risarcimento danni da autoveicoli 2 anni) oppure è quello lungo previsto dall'art. 2953 c.c. secondo il quale "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".

In altri termini, dopo la sentenza di condanna ottenuta contro uno dei debitori in solido, il termine di prescrizione per gli altri debitori in solido che non hanno partecipato al processo rimane quello originario (eventualmente breve) oppure si converte nel termine di prescrizione lungo previsto dall'art. 2953 c.c. per tutti i debitori, anche per quelli che non hanno partecipato al processo ?

In linea con tale nozione di solidarietà che lega gli autori di condotte illecite distinte da cui sia derivato un danno, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il generico riferimento dell'art. 2953 c.c. al "diritto" per il quale sia stabilito un termine di prescrizione breve, come oggetto della conversione di tale termine in quello ordinario decennale, da detta norma disposto a seguito dell'intervento di sentenza di condanna passata in giudicato, consente di ritenere che la conversione scaturente da un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobligato solidale operi anche nei riguardi degli altri coobligati solidali rimasti estranei al giudizio.

Cass., civ. sez. III, del 13 gennaio 2015, n. 286 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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