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Immissioni sonore non tollerabili ex art. 844 cc e i poteri del giudice

La Cassazione del 30.8.2017 n. 20553 ha stabilito che la domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l’attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare la situazione pregiudizievole.
A cura di Paolo Giuliano
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Definizione dell'immissione ex art. 844 cc

Il proprio fondo non può ricevere rumori, esalazioni ecc. provenienti dal fondo del vicino che superano al normate tollerabilità (considerando il contesto dei luoghi).  Il concetto di fondo non è limitato solo al suolo o terreno, ma anche alle costruzioni o edifici (di qualsiasi genere o adibiti a qualsiasi uso).

L'immissione diventa illecita nel momento in cui non è tollerabile per colui che la subisce (in base alla tollerabilità dell'uomo medio) e considerato anche il luogo dove si trova il fondo.

Immissioni 844 cc e norme speciali

Nel corso del tempo in aggiunta all'art. 844 cc sono stati affiancati  una serie di provvedimenti che individuano le soglie minime (rumori ecc.) di alcune immissioni. In questo contesto ci si chiede quale è il rapporto tra il codice civile e le altre fonti normative, la stessa domanda può essere posta chiedendosi se l'art. 844 cc è attualmente ancora operativo o è diventato solo un mero principio generale, privo di applicazioni concrete.

 La risposta alle domanda può essere trovata seguendo due principi concreti:

  • la normativa speciale in tema di immissioni regola solo i rapporti tra pubblica amministrazione e privati, non regola i rapporti tra privati e privati. In tema di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità  di rilevamento o all'intensità  dei rumori, da leggi speciali o regolamenti perseguono finalità  di carattere pubblico, operando nei rapporti fra i privati e la P.A. sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c., e non regolano, quindi, direttamente i rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini, per i quali vige la disciplina dell'art. 844 c.c., disciplina che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità  delle stesse.
  • in ogni caso il superamento delle soglie minime di immissioni indicate nella normativa speciale determina sempre un'immissione illecita, (anche tra privati), mentre un immissione entro le soglie minime in base alla normativa speciale non può essere considerata lecita (tra privati) se non è tollerabile ex art. 844 cc 

Risarcimento del danno derivante dall'immissione illecita

Chi subisce un danno dall'immissione illecita ha diritto al risarcimento il risarcimento è dovuto sia se l'immissione è provocata da un privato cittadino, sia se l'immissione è provocata dalla pubblica amministrazione.

Prova della non tollerabilità delle immissioni ex art. 844 cc

La valutazione dell'illiceità delle immissioni deve essere effettuto in base ad un giudizio di tollerabilità ex art. 844 c.c., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei fondi coinvolti (quelle che subisce l'immissione e quello che emette l'immissione).

Il limite di tollerabilità  delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo proprio alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicchè la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità  dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.

Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità  e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa, supponendo tale accertamento un'indagine di fatto, sicchè nel giudizio di legittimità  non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame l'intensità la durata, o la frequenza dei suoni o delle emissioni per sollecitarne una diversa valutazione di sopportabilità.

Domanda di cessazione delle immissioni non tollerabili ex art. 844 cc e i poteri del giudice

La domanda giudiziale avente ad oggetto l'eliminazione di immissioni dannose ex art. 844 cc non individua le modalità con le quali questo risultato deve essere raggiunto. Questo, però, non limita i poteri del giudice, infatti, una volta accertata la presenza di immissioni non tollerabili ex art. 844 cc il giudice è libero di scegliere il metodo più idoneo (le modalità più idonee) per raggiungere il risultato diretto ad eliminare immissione non tollerabile ex art. 844 cc.

La domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità  (volta ad ottenere la condanna di un condomino a cessare da ogni comportamento da cui possa derivare immissione di rumori ed a rimuovere l'impianto idrico elettrico causa delle stesse) non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l'attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare la situazione pregiudizievole.

Domanda di cessazione delle immissioni non tollerabili ex art. 844 cc e potere del giudice di impedire il futuro ripetersi del comportamento illecito

Come si è visto, a fronte della domanda diretta ad eliminare immissioni non tollerabili ex art. 844 cc  rientra nei poteri del giudice individuare i mezzi più idonei per raggiungere tale risultato.

Resta da chiedersi se oltre al potere di eliminare l'immissione non tollerabile, il giudice ha anche il potere di adottare tutti i provvedimenti (ulteriori)  diretti ad impedire il ripetersi della situazione che ha provocato l'immissione non tollerabile.

Ad esempio, per rendere più concreto il problema,  si potrebbe ad una condanna diretta ad eliminare dei macchinari rumorosi (pome dell'acqua, condizionatori) da un determinato luogo, e all'ulteriore ordine di no usare quel determinato luogo (locale condominiale) come sede dei medesimi macchinari.

Ovviamente, la risposta dipende molto dal tenore della domanda giudiziale dell'attore, ma, in teoria, una tale valutazione eviterebbe il sorgere di un analogo procedimento, in futuro, e renderebbe più definitivo il provvedimento di eliminazione dell'immissione adottato.

Non viola, pertanto, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sotto il profilo del limite costituito dal divieto di immutazione degli effetti giuridici che la parte intende conseguire, il giudice che, decidendo su una domanda di cessazione delle immissioni, ordini tanto la rimozione del manufatto, da cui le immissioni provengono, quanto l'adozione di misure inibitorie implicanti l'attuazione di accorgimenti che evitino il ripetersi della situazione pregiudizievole (nella specie, l'uso di uno spazio condominiale quale sede di impianti idrici a pompa, per la contiguità  di tale spazio con un appartamento di proprietà  esclusiva).

Cass., civ. sez. II, del 30 agosto 2017, n. 20553

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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