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Risarcimento del danno per la legittima costruzione di un’opera pubblica

La Cassazione del 26.5.2017 n. 13368 ha stabilito che per effetto della legittima costruzione di un’opera pubblica, il proprietario può ben essere privato di utilità, quali la luminosità, la panoramicità e, in definitiva, la godibilità dell’immobile, che si traduce in una riduzione dell’appetibilità e quindi del suo potenziale valore commerciale. La privazione di queste utilità da parte della Pubblica Amministrazione determina una diminuzione del valore del bene e l’obbligo di risarcire il proprietario per la perdita subìta.
A cura di Paolo Giuliano
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I danni derivanti dall'esecuzione di un'opera pubblica

Durante l'esecuzione di un'opera pubblica possono essere causati dei danni, che andranno risarciti dal danneggiante al danneggiato.

Per meglio comprendere la fattispecie è possibile distinguere tra

  • danno derivante da illecita esecuzione di opera pubblica, l'opera pubblica (anche se eseguita correttamente) non poteva essere eseguita per carenza (o mancanza) dei requisiti di legittimità amministrativa;
  • danno derivante da una errata esecuzione dell'opera pubblica, durante l'esecuzione dell'opera pubblica viene materialmente danneggiato un bene (una proprietà di un terzo)  in questo contesto è irrilevante sapere se l'opera pubblica aveva (o meno) tutti i requisiti amministrativi per poter essere eseguita;
  • danno derivante da lecita esecuzione di opera pubblica, resta da chiedersi se l'esecuzione lecita di un'opera pubblica (quindi, in presenza di tutti i requisiti amministrativi necessari e in assenza di errori di esecuzione dell'opera) possa determinare per i terzi danni risarcibili (per rendere più concreta la situazione si potrebbe pensare alla costruzione di una strada a ridosso di alcune palazzine e l'esecuzione dell'opera pubblica, pienamente legittima, comunque, provoca immissioni nelle proprietà limitrofe, la perdita dell'amenità del luogo ecc.).

Identificazione del pregiudizio idoneo a legittimare il risarcimento del danno

Il danno può consistere in una effettiva riduzione della godibilità  dell'immobile e/o la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà  (non marginali) del diritto dominicale.

Il danno può consistere anche in immissioni moleste

Il danno, però, può anche consistere anche nella diminuzione della visuale, del panorama, dell'amenità  e del soleggiamento, nonchè in rumori e perdita della privacy, anche se tali elementi riguardano facoltà (forse)  estranee al diritto di proprietà, e non comportano (direttamente) una riduzione del valore dell'immobile o una diminuzione della capacità  abitativa.

Risarcimento del danno per l'esecuzione legittima di un'opera pubblica solo in presenza di una apprezzabile riduzione del diritto di proprietà

Si afferma che il risarcimento spetta soltanto se l'opera pubblica abbia determinato un'apprezzabile compromissione o riduzione del diritto di proprietà, precisando che ciò non accade ove siano interessate soltanto quelle utilità  marginali che non trovano tutela nell'ordinamento come diritti soggettivi autonomi o come attributi caratteristici e qualificanti del diritto di proprietà  (quali l'insolazione, l'areazione, l'ampiezza della veduta panoramica), mentre può verificarsi nel caso di riduzione della capacità  abitativa o di pregiudizio derivante da immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, purchè le stesse, per la loro continuità  ed intensità, superino i limiti della normale tollerabilità, da apprezzarsi secondo i criteri posti dall'art. 844 cod. civ. .

Risarcimento del danno per l'esecuzione legittima di un'opera pubblica anche per la riduzione di luce, aria e veduta dell'immobile.

Il diritto al risarcimento del danno è dovuto anche quando  la presenza dell'opera pubblica provochi di per sè una limitazione delle facoltà  di godimento da parte del proprietario per la riduzione di luce, aria e veduta dell'immobile. Infatti, si è osservato che per effetto della legittima costruzione di un'opera pubblica, il proprietario può ben essere privato di utilità  che ineriscono giuridicamente al contenuto intrinseco della sua proprietà, quali la luminosità, la panoramicità  e, in definitiva, la godibilità  dell'immobile, con conseguente diminuzione della capacità  abitativa, che si traduce in una riduzione dell'appetibilità  e quindi del suo potenziale valore commerciale.

Quindi la privazione di queste utilità  o facoltà  da parte della Pubblica Amministrazione, determinando una diminuzione o comunque una ridotta possibilità  di esercizio del diritto di proprietà,  con conseguente diminuzione del valore venale del bene, comporta l'obbligo d'indennizzare il proprietario per la perdita.

Quanto infine al riconoscimento dell'indennizzo per il danno derivante dal lancio di oggetti dalla sede stradale nel sottostante cortile privato, la contrarietà  di tale comportamento ad elementari regole di civiltà  non consente di escluderne la riconducibilità  all'utilizzazione di questa ultima in conformità  della funzione cui è destinata, tenuto conto dell'apertura della strada al pubblico transito e del conseguente dovere dell'Amministrazione di adottare le cautele necessarie per la salvaguardia dell'incolumità  e dei beni dei proprietari dei fondi contigui.

Cass., civ. sez. I, del 26 maggio 2017, n. 13368

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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