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Disposizione testamentaria e condizione di assistenza al testatore

Cassazione 6.11.2018 n. 28272 va qualificata come condizionata l’istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell’istituito, di assistenza al testatore fino alla morte, tale disposizione non cessa di essere condizionale sol perché l’evento contemplato dal testatore è destinato a diventare certo al momento del suo decesso.
A cura di Paolo Giuliano
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Gli "Annali del Vecchio Testamento dall'origine del mondo" del vescovo James Ussher.
Gli "Annali del Vecchio Testamento dall'origine del mondo" del vescovo James Ussher.

Gli elementi accidentali del testamento (condizione e onere)

Le singole disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato) possono essere sottoposte ad un onere o a una condizione.

La condizione incide sugli effetti della disposizione, ma non esercita una spinta coercitiva sul destinatario della disposizione ereditaria (tanto è vero che si afferma che la condizione sospensiva sospende, ma non obbliga).

Invece, l'onere non incide sugli effetti della disposizione, ma limita (riduce) il valore della disposizione imponendo al destinatario della disposizione testamentaria l'adempimento dell'onere se non vuole risultare inadempiente e perdere la disposizione, in altri termini al disposizione testamentaria con onere verrà meno solo se e quando il soggetto onerato sarà dichiarato inadempiente  (ecco il motivo per il quale si afferma che l'onere obbliga il destinatario dell'onere all'esecuzione della prestazione, ma non sospende gli effetti della disposizione).

L'invalidità dell'onere o della condizione

In materia testamentaria (per il cd favor testamentario) vige una particolare regola se la condizione è illecita o l'onere è illecito, in queste situazioni la disposizione testamentaria reta valida, ma l'onere o la condizione si considera non apposta, in altri termini l'eventuale invalidità della condizione o dell'onere non colpisce la disposizione testamentaria (istituzione di erede o legato).

Il motivo che giustifica tale particolare norma può essere trovato nell'evidente constatazione che la contestazione relativa alla validità della condizione o onere testamentario sorge dopo la morte del testatore e il testatore non può più intervenire correggendo o modificando il testamento, quindi, il legislatore ha deciso di eliminare l'elemento accessorio e di conservare la disposizione testamentaria.

Interpretazione come onere o condizione della clausola

Inquadrare una disposizione testamentaria come un onere o come una condizione non è sempre facile.  Per rendere evidente la questione si potrebbe pensare ad una clausola di questo tenore "Preciso che i beni immobili che lascio a mia figlia hanno un valore superiore ai beni immobili che lascio agli altri tre miei figli, ciò in quantochè impongo sulla medesima l'onere e l'obbligo di assistere e servire amorevolmente me e mia moglie fino alla nostra morte"

Questo tipo di disposizione testamentaria è stata interpretata come condizionata conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza  secondo cui va qualificata come condizionata l'istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell'istituito, di assistenza al testatore fino alla morte, e comunque valida in quanto la disposizione non cessa di essere condizionale sol perché l'evento contemplato dal testatore è destinato a diventare certo al momento del suo decesso.

Condizione già verificata al momento della morte del testatore onere non eseguibile al momento della morte del testatore

Tra la data di redazione materiale del testamento e il momento della morte del testatore (con la conseguente eseguibilità delle disposizioni testamentarie) passa del tempo e può capitare che al momento dell'apertura della successione la condizione si sia già verificata o l'onere non possa può essere eseguito perché ad esempio il beneficiario dell'onere è deceduto a sua volta.

Se prima dell'apertura della successione si è verificata la condizione a cui è sottoposta l'istituzione testamentaria, non sussistono grossi problemi perché la disposizione testamentaria diventa efficace (se la condizione è sospensiva) mentre non potrà più diventare inefficacia se la condizione è risolutiva).

Un discorso particolare merita, invece, l'onere che non può essere eseguito dopo la morte del testatore (ad esempio la disposizione testamentaria con l'onere di curare fino alla morte il beneficiario dell'onere, beneficiario che risulta già deceduto al momento dell'apertura della successione avente ad oggetto la disposizione testamentaria modale).

In una situazione simile è evidente che, da un lato,  il soggetto che deve eseguire l'onere non può essere considerato inadempiente se non esegue l'onere posto che non esiste più il soggetto che dovrebbe essere beneficiario dell'onere.  Dall'altro lato l'onere non può essere considerato invalido, ma solo ineseguibile.

E la non eseguibilità dell'onere determina solo che l'onere non può conservare alcuna efficacia (non ha efficacia una onere diretto ad imporre ad un altro soggetto al cura di alcune persone  in vita al momento del testamento, ma che erano deceduti alla data di apertura della successione) in questa situazione l'onere è inattuabile per la radicale mancanza dei beneficiari.

Del resto, l'onere produce i suoi effetti obbligatori solo a far data dall'apertura della successione, l'essere già venuti meno a tale momento i beneficiari delle prestazioni oggetto dell'onere, rende effettivamente priva di efficacia la clausola modale.

Cass., civ. sez. II, del 6 novembre 2018, n. 28272

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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