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Diseredazione testamentaria principi generali

Cassazione del 17.10.2018 n. 26062 E’ legittima e valida la clausola di diseredazione, anche quando essa costituisca il contenuto unico del testamento e pure se la scheda testamentaria non contenga elementi da cui possa dedursi la volontà del testatore di chiamare alla successione gli altri successibili ex lege; inoltre va affermata la regola dell’efficacia meramente personale della diseredazione e della sua non estensione ipso iure all’intera stirpe dell’escluso.
A cura di Paolo Giuliano
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Funzione del testamento

Con il testamento un determinato soggetto dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Quindi, il testamento avrà sicuramente un contenuto positivo o dispositivo, poiché serve  dare una destinazione a determinati beni o diritti del de cuius.

Diseredazione

Resta da chiedersi se il testamento può avere carattere negativo, nel senso che occorre chiedersi se nel testamento possono mancare disposizioni attributive di beni ed essere presenti solo disposizioni dirette ad escludere un determinato soggetto dalla successione.

Le disposizioni dirette ad escludere un determinato soggetto dalla successione (rientrano nell'ambito della diseredazione) il medesimo risultato può essere raggiunto in due modi: a) con un'unica disposizione che si limita ad escludere un determinato soggetto dalla successione; b) con l'attribuzione dell'intero patrimonio ad un soggetto (escludendone di fatto un altro), è intuitivo osservare che se il testatore disponga di tutti i suoi beni per testamento automaticamente disereda coloro cui non fa lasciti

Tesi negativa della disposizione non attributiva di beni e diretta solo ad escludere eredi dalla successione

Al tradizionale quesito se il contenuto patrimoniale del testamento, secondo la definizione dell'art. 587 c.c., comprenda anche una disposizione non attributiva di beni, ma soltanto diretta a escludere eredi legittimi dalla successione, la giurisprudenza della Cassazione ha dato in passato soluzione negativa.

La Cassazione riteneva nullo il testamento che, in assenza di altre disposizioni, si esaurisse nel disporre l'esclusione di un erede legittimo della successione.

Il testatore poteva escludere in modo esplicito od implicito un erede legittimo, ma a condizione che la scheda contenesse anche disposizioni positive, perché dirette, nelle forme dell'istituzione di erede o del legato, ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti.  La presenza di una vera e propria disposizione attributiva di beni, per ciò stesso valida, avrebbe consentito di assegnare efficacia anche a quella negativa di esclusione (Cass. n. 1458/1967).

In base a questo orientamento la diseredazione poteva ammettersi solo quando essa si inserisca in una fattispecie di preterizione esplicita, disposta cioè in un testamento che in pari tempo attribuisce «le proprie sostanze ad altri.

Tesi positiva della disposizione testamentaria negativa diretta solo ad escludere qualcuno dalla successione

La  recente giurisprudenza di legittimità attualmente riconosce la validità della clausola di diseredazione in sé e per sé, attribuendogli autonoma rilevanza modificativa della successione legittima anche quando essa costituisca il contenuto unico del testamento e pure se la scheda non contenga elementi da cui possa dedursi la volontà del testatore di chiamare alla successione gli altri successibili ex lege (Cass., Sez. II, 25 maggio 2012, n. 8352).

In base a tale orientamento la disposizione puramente negativa vale di per sé a impedire la vocazione ex lege dell'escluso, lasciando ferma per il resto l'operatività della normale successione legittima.

Ebbene, se la successione legittima può aprirsi talvolta anche in presenza di disposizioni testamentarie positive, e se effetto tipico della diseredazione è di portare deroga al regolamento legale della successione, è coerente riconoscere che tale effetto è idoneo a dispiegarsi non solo se la disposizione di esclusione rappresenti l'isolato contenuto del testamento, ma anche quando ad essa si accompagnino disposizioni positive. In questi casi si imporrà piuttosto una preliminare indagine volta ad accertare se la dichiarazione negativa vada intesa come puramente confermativa o comunicativa della sancita preterizione del successibile, operata con le disposizioni positive, ovvero come contenente una sua definitiva esclusione dalla vicenda successoria.

Nel primo caso si farebbe luogo a normale chiamata testamentaria e il successibile potrebbe ancora eventualmente essere chiamato ex lege, se ci sono beni non assegnati dal testatore oppure se una o più delle disposizioni attributive fossero invalide o inefficaci. Nel secondo caso la disposizione negativa continuerebbe a svolgere il proprio effetto tipico e caratteristico del fatto impeditivo, escludendo il concorso del diseredato sui beni eventualmente non assegnati e sui beni oggetto di disposizioni testamentarie invalide o inefficaci, che egli non avrebbe interesse ad impugnare.

Diseredazione limitata al soggetto diseredato, non si estende ai discendenti del diseredato

La diseredazione colpisce solo il soggetto indicato e non si estende ad altri soggetti non indicati (o ai discendenti del diseredato), infatti, la prevalente dottrina e la prevalente giurisprudenza ritengono che il discendente di chi sia stato diseredato dal testatore possa succedere a quest'ultimo per rappresentazione.

La disposizione testamentaria negativa impedisce la vocazione dell'escluso.

Va quindi affermata la regola dell'efficacia meramente personale della diseredazione e della sua non estensione ipso iure all'intera stirpe dell'escluso.

Cass., civ. sez. II, del 17 ottobre 2018, n. 26062

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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