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Convalida del testamento nullo o inesistente

La Cassazione del 19.3.2018 n. 6747 ha affermato che a norma ex art. 590 cc presuppone l’esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del de cuius, e tale evenienza non ricorre nel caso in cui il testamento non sia in radice riconducibile al testatore.
A cura di Paolo Giuliano
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La convalida e la sanatoria degli atti nulli in generale

Dall'introduzione del codice civile nel 1942 un principio che differenza la nullità degli atti dalla annullabilità è la possibilità di convalidare/sanare l'atto annullabile, mentre la stessa operazione non è possibile per l'atto nullo, latto nullo non è convalidabile o sanabile.

L'esecuzione delle disposizioni testamentarie nulle ex art. 590 cc

Come ogni regola generale, anche lil principio generale dell'impossibilità di convalidare un atto nulla ha delle eccezioni. infatti, l'art. 590 cc prevede che la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

La nullità può riguardare l'intero testamento o solo alcune disposizione specifiche.

Le caratteristiche dell'art. 590 cc

Leggendo attentamente l'art. 590 cc si nota che non si è in presenza di una vera e propria convalida dell'atto, ma piuttosto di una fattispecie che impedisce l'esercizio dell'azione giudiziaria per fa dichiarare la nullità (che potrebbe giungere – in modo indiretto – all'effetto di convalidare il testamento nullo).

La differenza si nota in presenza di più soggetti titolari del diritto di chiedere la dichiarazione di nullità, infatti, se solo alcuni metto in opera il meccanismo previsto dall'art. 590 cc, la preclusione prevista dall'art. 590 cc (non si può domandare la nullità) opera solo verso coloro che hanno eseguito spontaneamente il testamento o confermato il testamento, ma non opera verso coloro che non hanno fatto nulla.

L'impossibilità di far valere la nullità del testamento (e, quindi, di esercitare la relativa azione giudiziaria) si concretizza nel momento in cui  si compiono due condotte concrete: si eseguono le disposizioni del testamento oppure si convalida (in forma scritta o in forma orale) il testamento.

Nullità da vizi formali e sostanziali

La nullità che può essere oggetto del procedimento di convalida ex art. 590 cc è quella che deriva da violazioni formali del testamento o da violazioni di divieti sostanziali, il codice fa espressamente riferimento alla nullità da qualsiasi causa dipenda.

Inesistenza del testamento falso

Occorre valutare se l'art. 590 cc si applica anche a quella categoria di invalidità dell'atto che viene denominata inesistenza, oppure, in modo diverso, occorre valutare se l'art. 590 cc si applica ad ogni ipotesi di nullità del testamento.

Sorvolando la questione relativa all'ammissibilità di una patologia dell'atto denominata "inesistenza" distinta e diversa dalla nullità e, di conseguenza, sorvolando sulla questione relativa al contenuto (più o meno) ampio del concetto di nullità, sicuramente occorre valutare se la convalida ex art. 590 cc si applica anche alle ipotesi in cui il testamento è nullo, in quanto non è riferibile al testatore.

L'ipotesi più semplice è quella di un testamento falso, cioè un testamento mai redatto dal testamento in cui, di fatto, manca una volontà del testatore. Ora, indipendentemente dalla categoria di invalidità (inesistenza o nullità)  entro cui inserire un testamento mai redatto dal testatore (cioè un testamento privo della volontà del testatore), è' abbastanza evidente che se si ammettesse la convalida ex art. 590 cc di un testamento privo della volontà del testatore (es. testamento falso), di fatto, si permetterebbe di considerare valide delle disposizioni redatti da soggetti diversi dal testatore e non riferibili al testatore stesso.

Questa valutazione  è confermata dalla giurisprudenza per la quale la norma ex art. 590 cc presuppone l'esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del de cuius, e tale evenienza non ricorre nel caso in cui il testamento non sia in radice riconducibile al testatore.

In altri termini,  il testamento dichiarato falso con accertamento erga omnes effettuato a seguito di querela di falso non è convalidabile, mancando la riconducibilità alla volontà del testatore.

Quindi, si potrebbe dire, che la convalida ex art. 590 cc è ammissibile solo quando il testamento è riferibile al testatore, indipendentemente dalla qualificazione giuridica della sanzione (nullità o insanabilità).

Cass., civ. sez. II, del 19 marzo 2018, n. 6747

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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