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Testamento olografo e pubblico: forma, volontà e redazione

Cassazione del 10.1.2017 n. 336 ha stabilito che ai fini della configurabilità  di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro solo dell’esistenza dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 cc. occorrendo, altresì, l’accertamento dell’esistenza della volontà  del suo autore di compiere non già  un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso.
A cura di Paolo Giuliano
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Le due forme più importanti di testamento: olografo e pubblico

Il testamento  può essere descritto come l'atto con il quale un determinato soggetto dispone dei propri beni (oltre alle disposizioni patrimoniali il testamento può contenere anche alcune disposizioni non patrimoniali) per il tempo successivo alla propria morte. (Occorre sottolineare che il testamento avrà effetto dopo la morte del de cuius, piochè ogni atto che anticipa gli effetti della successione durante la vita del testatore è nullo per contrarietà ai patti successori) .

Il testamento, di solito, è autosufficiente, cioè non rinvia ad altri documenti.

Le forme principali di testamento sono il testamento olografo e il testamento pubblico.

Una delle differenze principali tra questi due tipi di atti (e, di conseguenza, la caratteristica peculiare del testamento  pubblico e del testamento olografo) riguarda il soggetto che partecipa alla redazione del testamento: il testamento olografo è redatto esclusivamente dal testatore, il testamento pubblico è redatto con l'ausilio di un notaio (il notaio riceve le volontà del testatore e le riproduce in forma scritta).

Testamento olografo

Come si è detto una delle caratteristiche del testamento olografo è quella per la quale il documento è redatto (scritto) interamente di pugno dal testatore, infatti, il legislatore richiede l'autografia del documento e della sottoscrizione, in altri termini, per aversi un valido testamento olografo non è sufficiente che il testamento sia firmato dal testatore, ma è anche necessario che sia scritto interamente dal testatore. In assenza della autografia il testamento è invalido.

Si potrebbe pensare che l'onere dell'autografia sia l'unico elemento che deve essere valutato per qualificare un dato documento come testamento. In realtà non è proprio così, infatti, un documento per il solo fatto di essere stato scritto interamente di pugno dal testatore non diventa testamento e non è qualificabile come testamento. (del resto, una semplice lettera con la quale il testatore anticipa la sua intenzione di disporre in un certo modo delle sue sostanze, senza poi corso in concreto a tale proposito, non può essere considerata testamento.

Infatti, è necessario, per aversi come testamento, che il documento contenga la volontà del testatore di disporre delle proprie sostante per il tempo in cui avrà cessato di vivere. (ovviamente occorre che il testatore sia capace).

Quindi, ai fini della configurabilità  (e sostanzialmente della prova) di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dell'esistenza dei requisiti di forma individuati dall'art. 602 c.c.. occorrendo, altresì¬. l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità  nella scrittura della volontà  attuale del suo autore di compiere non già  un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso.

La volontà testamentaria (di fare testamento) deve concretizzarsi in una vera ed attuale di dichiarazione d'intenti e nn in un mero un progetto di testamento.

Tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà  testamentaria, è rimesso al giudice del merito. .

Se, da un alto, è necessaria l'esistenza di una volontà diretta a disporre dei propri beni dopo la propria morte, non è necessario un riferimento espresso  alla sua morte o all'intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, ma è sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà  definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte.

Il testamento olografo deve anche essere datato  e  non si dubita che l'incompleta o omessa indicazione della data è  causa di annullabilità  dell'atto, poichè trattasi di requisito richiesto dall'art. 602 c.c., comma 2, ai fini della sua validità , che non può essere desunto "aliunde".

La redazione e la lettura del testamento pubblico

Come si è detto nel testamento pubblico manca il requisito dell'autografia del documento (mentre sussiste l'autografia della sola sottoscrizione) il motivo di tale scelta è dovuto al fatto che il testamento pubblico è redatto mediante l'ausilio di un notaio.

Proprio la presenza del notaio permette di distinguere tra il momento in cui il documento testamento viene redatto e il momento in cui il contenuto del testamento viene riconosciuto conforme alla volontà del testatore.

Quindi, con riferimento alla stipula del testamento pubblico occorre operare una distinzione fra le  operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda che, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale.

Ai fini della validità  del testamento pubblico, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente è  che il notaio, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà  in presenza dei testi (Cass. civ. sez. II del 23 gennaio 2017 n 1649).

Cass. civ. sez. II del 10 gennaio 2017 n 336

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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