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Conto corrente bancario e onere della prova delle somme dovute

Cassazione 2.5.2019 n 11543 Nel conto corrente bancario quando mancano una parte degli estratti conto, occorre distinguere il caso in cui il correntista è convenuto o attore, nella prima ipotesi l’accertamento dare / avere può attuarsi con ulteriori mezzi di prova idonei a giustificare il saldo maturato all’inizio del periodo (ad esempio le ammissioni del correntista stesso) in mancanza di tali prove la domanda deve essere respinta.
A cura di Paolo Giuliano
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Conto corrente bancario

E' usuale che durante il corso del rapporto di conto corrente o alla chiusura del conto corrente (soprattutto se stipulato con una banca) sorgano delle contestazioni tra cliente e banca in relazione alle somme addebitate al cliente.

Le contestazioni possono riguardare ogni tipo di spesa (non dovuta) posta dalla banca a carico del cliente, come, ad esempio, la contabilizzazione degli interessi ultralegali, ma anche interessi anatocistici, o anche altre commissioni o spese che la banca non può legittimamente pretendere.

Ovviamente, occorre distinguere tra la contestazione dell'addebito (non dovuto) dalla prova che è stata effettuato un addebito e che questo è illegittimo (o non dovuto)  molto spesso la prova può essere raggiunta solo attraverso la produzione degli estratti conto dall'apertura del conto corrente  fino al termine dello stesso.

Obbligo a carico della banca di produrre gli estratti conto (anche oltre i 10 anni)

La giurisprudenza ritiene che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della somma addebitata (ad esempio della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista) la banca abbia l'onere di produrre i detti estratti a partire dall'apertura del conto (in quanto per valutare gli interessi addebitati occorre partendo dal primo momento, cioè dall'apertura del conto).

Il motivo si intuisce facilmente se si considera che non è possibile fare riferimento solo al faldo finale, in quanto solo in base al saldo finale non si comprende cosa è stato o meno addebitato al cliente e non s comprende quali sono gli addebiti pregressi.

Solo con la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente è possiible una integrale ricostruzione del dare e dell'avere.

La banca non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito.

La produzione completa della documentazione del conto corrente bancario

Quando è la banca ad agire in giudizio (per il pagamento del dovuto) la produzione dell'intera documentazione relativa al rapporto pone il giudice del merito nella condizione di identificare le appostazioni illegittime e di depurare il conto dagli addebiti che non potessero aver luogo.

L'adempimento di tale onere, dunque, è sufficiente perché la banca ottenga la condanna del correntista al saldo a suo credito risultante dal riesame delle diverse partite contabili (sempre che questo riesame non consegni un saldo a suo debito, naturalmente).

La produzione incompleta della documentazione del conto corrente bancario

Posto che la produzione totale degli estratti conto dà precisa evidenza dell'andamento del rapporto e giustifica, come tale, la condanna del correntista al pagamento del saldo (per lui) debitore, sterilizzato dall'illegittima contabilizzazione di interessi non dovuti, occorre dunque considerare la diversa ipotesi in cui la produzione degli estratti conto sia incompleta e chiedersi quale sorte debba essere riservata alla domanda di pagamento della banca (che assuma di continuare ad essere creditrice a seguito del suddetto scomputo).

La questione è se eventuali crediti non (della banca verso il cliente o correntista) possano essere automaticamente azzerati.

Va in primo luogo precisato che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente, come si è appena detto, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di una norma che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.

In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto) e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, il  giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente d'ufficio al fine di determinare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio.

In secondo luogo, deve osservarsi che non pare corretto affermare, in termini generali e astratti, che, in presenza di una documentazione incompleta dell'andamento del conto si imponga di disattendere comunque la domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca, risultando precluso al giudice di «amputare» dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si assume maturato in relazione alle movimentazioni del conto, non documentate, di complessivo segno negativo per lo stesso correntista.

Onere della prova se attore è la banca o attore è il cliente

«Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio:

a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;

b) nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore».

Cass., civ. sez. I, del 2 maggio 2019, n. 11543

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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