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Opinioni

Prelievi e versamenti non giustificati del professionista dal conto corrente

Cassazione 26 settembre 2018 n. 22931 In tema di accertamento fiscale, resta la presunzione legale posta dall’art. 32 del DPR n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.
A cura di Paolo Giuliano
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Gli istituti di credito fanno i loro conti e si schierano contro la nuova norma imposta dal Governo che garantisce conti a zero spese per i pensionati fino a 1500 euro al mese. Le banche contrarie anche ai nuovi provvedimenti in materia di mutui e commissioni sulle spese con carta elettronica.

Eliminazione dell'evasione

Nel tentativo di eliminare l'evasione fiscale il legislatore cerca sempre nuovi strumenti (non tutti hanno una reale efficacia).

Basta pensare all'obbligo imposto agli amministratori di condominio di effettuare tutti i pagamenti mediante modalità tracciabile al fine di consentire all'amministrazione fiscale die seguire efficaci controlli (Legge 11 dicembre 2016 n. 232 che con l'art. 1 comma 36).

Oppure si potrebbe pensare alla presunzione di reddito a carico dei professionisti per tutti i versamenti o prelievi dal conto corrente non giustificati (cioè privi di una giustificazione e/o senza indicazione del beneficiario).

L'art. 32 del DPR del 29.9.1973 n. 600 e la presunzione in essa contenuta era  applicabile anche al reddito da lavoro autonomo e non solo al reddito di impresa.

L'originaria versione dell'art. 32 del DPR del 29 settembre 1973 n. 600

La versione originaria dell'art. 32 del DPR 600/73 prevedeva una totale presunzione di reddito per tutti i prelievi e versamenti dal conto corrente non giustificati (o privi di beneficiario), la norma prevista per le imprese veniva applicata anche ai liberi professionisti.

L'effetto distorsivo della norma era evidente, a) l'inversione dell'onere della prova, cioè era il contribuente che doveva provare di non essere evasore (mentre non doveva essere il fisco a provare l'evasione); b) imporre al libero professionista la creazione di una registrazione delle operazioni in entrata e in uscita anche quando non era dovuta; c) ma, soprattutto, il fisco chiedeva al contribuente di giustificare ogni operazione in uscita (cioè chiedeva di sapere come spendeva i propri soldi).

La Corte costituzionale sentenza 24 settembre 2014 n. 228

La Corte costituzionale con sentenza 24 settembre 2014, n. 228 ha rilevato la contrarietà della medesima al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva, ritenendo «arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito», dichiarando, quindi, l'illegittimità costituzionale della sopra riportata disposizione «limitatamente alle parole "o compensi"».

Dubbi di applicazione della sentenza della Corte costituzionale solo ai prelievi o anche ai versamenti sul conto corrente

L'intervento della Corte Costituzionale non eliminava tutti i dubbi.

Infatti, nella sentenza della Corte sembrerebbe esserci una discrasia tra motivazione e dispositivo, nella prima la Corte ha fatto chiaramente riferimento ai soli prelevamenti dai conti bancari e nella seconda, invece, sembra riferirsi anche ai  versamenti.

Ricostruzione dell'incostituzionalità della presunzione per i versamenti per i prelievi dal conto corrente per i liberi professionisti

Quindi, la lettura isolata della parte conclusiva della motivazione della sentenza della Corte costituzionale e del suo dispositivo, si potrebbe essere indotti a credere che la pronuncia di incostituzionalità si riferisca, con riguardo ai lavoratori autonomi,  sia ai prelevamenti che ai versamenti dal conto corrente. Quindi sarebbe venuta meno la presunzione di reddito per i lavoratori autonomi o dei professionisti intellettuali sia dei prelevamenti che dei versamenti operati sui conti bancari.

Ricostruzione dell'incostituzionalità della presunzione per i soli prelievi dal conto corrente per i liberi professionisti

Un diverso orientamento ritiene che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass., sez. 5, n. 16697 del 2016; in senso analogo, Cass. sez. 5, n. 18065, n. 18066, n. 18067, n. 16686, n. 16699, n. 11776, n. 6093 del 2016; n. 23575 del 2015 nonché, più recentemente, n. 19806 del 2017; n. 5152 e n. 5153 del 2017; sez. 6-5, ord. n. 7453, n. 9078 e n. 19029 del 2016; Cass. sez. 5, n. 18126, n. 18125, n. 16929, n. 13470, n. 12021 del 2015);

La modifica dell'art. 32 del DPR 600/73 ex  decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con la Legge 1° dicembre 2016, n. 225, art. 7-quater.

Per comprendere ka situazione attuale relativa ai versamenti e prelievi non giustificati dal conto corrente occorre distinguere tra imprese  liberi professionisti.

La presunzione (ex art. 32 dpr 600/73) in base alla quale i prelevamenti dal c/c bancario non giustificati costituiscono importi non dichiarati, opera per le imprese soltanto se di importo superiore a € 1000,00 giornalieri e comunque € 5000,00 mensili.

La presunzione per i prelevamenti (ex art. 32 dpr 600/73) non opera più per i lavoratori autonomi (liberi professionisti)  a prescindere dal relativo importo.

Non sono state apportate modifiche in materia di versamenti e pertanto, qualora non giustificati, opera la presunzione in base alla quale (a prescindere dall’importo) costituiscono reddito sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi i versamenti non giustificati (ex art. 32 dpr 600/73).

Cass., civ. sez. V, del 26 settembre 2018, n. 22931     

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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