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Differenze tra saldo conto bancario ed estratto conto bancario

La Cassazione del 19.10.2016 n. 21092 ha stabilito che in materia di la prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l’estratto di saldaconto dall’ordinario estratto conto. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dalla banca, l’estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
A cura di Paolo Giuliano
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Contestazioni tra banca e cliente relative alla gestione del conto corrente

Quando si possiede un conto corrente i rapporti tra banca e cliente possono diventare decisamente poco piacevoli e non ci si riferisce solo al saldo negativo del conto corrente, ma anche ad altri aspetti.

Un primo filone di contestazioni tra banca e cliente (ma tra gli stesi clienti) riguarda, da un lato, l'utilizzo del conto quando questo è cointestato tra più persone e, dall'altro, la titolarità (o proprietà) delle somme depositate sul conto quando questo è cointestato.

Questo tipo di attriti potrebbe sembrare di scarso rilievo, (del resto non necessariamente il conto si apre cointestato), ma, in realtà, si tratta di situazioni che si verificano sistematicamente non tanto (e non solo) quanto il conto nasce cointestato ab origine, (cioè già al momento della sua apertura), ma, soprattutto, quando il conto diventa cointestato in un momento successivo alla sua apertura per un evento successivo (basta pensare alla morte del titolare del conto e al subentro degli eredi).

Contestazioni tra banca e cliente relative alla quantificazione delle somme sul conto o del debito

Sussistono, poi, tutte una serie infinite di contestazioni tra banca e cliente relative alla quantificazione del dare / avere del conto a cui si aggiungono gli oneri reciproci di contestazione dei documenti contabili relativi al conto corrente.

L'elemento che attiva il diritto di contestazione (e per forza di cose la prova essenziale in materia di conto corrente) è l'estratto conto, che può essere finale, ma anche periodico se contiene tutti gli elementi dell'estratto conto finale.

La prova delle singole operazioni dare/avere fornite con saldo conto o estratto conto

In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.

Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente."

Il saldaconto, dunque, non è di per sé elemento sufficiente a fornire la prova del credito della banca, nel corso del giudizio di cognizione.

L'art. 1832 cc comprende solo le contestazioni contabili e non di validità o di efficacia del rapporto

Infatti, ai sensi dell'art. 1832 comma 1 cc l'estratto conto va contestato (in un dato termine, variabile, in base agli accordi o in base agli usi ecc.), poi ai sensi dell'art. 1832 comma 2 cc se l'estratto conto viene  approvato non può più essere contestato (salvo per errori di calcolo ecc., in quest'ultima ipotesi la contestazione deve essere presentata entro 6 mesi dalla ricezione dell'estratto conto). 

Resta da chiedersi se le decadenze previste dall'art. 1832 cc riguardano solo l'aspetto contabile matematico del contro oppure se comprendono anche altri aspetti come la validità e l'efficacia del rapporto contrattuale (ad esempio non aver mai aperto il conto corrente). Sul punto si può affermare che La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano.

I termini diversi previsti dall'art. 1832 cc

I termini previsti dall'art. 1832 cc potrebbero coincidere  o potrebbero non coincidere (come durata o come momento iniziale) ed avere durata diversa.  Infatti, è opportuno osservare che il comma 1 dell'art. 832 cc non indica la durata del termine e il momento iniziale del calcolo del termine, mentre, il comma 2 del 1832 cc indica la durata del termine e il momento iniziale del termine.

Se i due termini del 1 e 2 comma dell'art. 1832 cc non coincidono per durata e momento inziale, se il termine indicato nel comma 3 dell'art. 1832 cc è il più breve questo coinvolge anche il termine per lil comma 1 dell'art. 1832 cc ?

La risposta dovrebbe essere negativa, infatti, la decadenza semestrale, prevista dal II co. dell'art. 1832 cod. civ. per le contestazioni del conto da parte del cliente, riguarda, infatti, unicamente le impugnazioni per i motivi indicati nel comma stesso (errori di scritturazione o di calcolo), tal che, a maggior ragione, deve ritenersi inaccettabile la tesi della decadenza dalla possibilità di contestare tutte le altre poste del conto per la mancata loro impugnazione nel termine di 6 mesi o (quello più breve) dalla comunicazione dell'estratto conto; e ciò perché la maggiore brevità del termine impedirebbe al correntista il diritto di promuovere anche quelle altre azioni che, per la loro più elevata complessità, richiedono un maggior tempo di ponderazione.

Estratti conto e fideiussore del correntista bancario

Quanto sopra detto vale anche nell'ipotesi in cui il correntista bancario sia garantito da una fideiussione.

Per cui, qualora sia stata prestata una fideiussione a garanzia di una apertura di credito bancaria in conto corrente ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia deceduto, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il quale non può pertanto contestare l'ammontare del credito della banca.

Cass., civ. sez. III, del 19 ottobre 2016, n. 21092

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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