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Obbligatorietà della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione

Cassazione 28.6.2019 n 17626 L’opponente può ritenersi onerato di dare corso alla fase sommaria dell’opposizione esecutiva davanti al giudice dell’esecuzione (615 comma 2 cpc), proponendo la stessa con ricorso diretto a quest’ultimo anziché con atto di citazione, solo laddove sia a conoscenza dell’avvenuto inizio dell’esecuzione e ciò può avvenire solo se abbia già ricevuto la notifica del pignoramento.
A cura di Paolo Giuliano
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Opposizione all'esecuzione forzata

Il creditore, dopo aver ottenuto il tiolo esecutivo, in assenza dell'adempimento spontaneo del debitore deve procedere con l'adempimento coattivo (denominato anche esecuzione forzata).

Il debitore può tutelarsi dall'esecuzione (se ritiene che sussistano motivi di contestazione); le contestazioni, possono riguardare due aspetti: a)  motivi che attengono all'inesistenza del diritto del creditore (ad esempio perché si è già pagato) cd opposizione all'esecuzione; b) motivi che attengono alla violazione di singole norme della procedura (opposizione agli atti esecutivi).

L'opposizione all'esecuzione precedente all'inizio dell'esecuzione forzata o successiva all'inizio dell'esecuzione forzata

L'art. 615 cpc distingue l'opposizione all'esecuzione forzata in base a due momenti: se l'opposizione precedente oppure è successiva all'inizio dell'esecuzione forzata.

La differenza è data dal fatto che se l'opposizione è successiva all'inizio dell'esecuzione forzata il legislatore con l'art 615 e 616 cpc ha introdotto una fase sommaria relativa all'opposizione (da svolgersi presso il giudice dell'esecuzione) che precede la materiale introduzione del giudizio di merito (relativo all'opposizione) e che dovrebbe fornire una prima valutazione sulle contestazioni sollevate dal debitore.

Presupposto necessario per la fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione è l'inizio dell'esecuzione

Presupposto necessario per l'applicabilità dell'art. 615 cpc relativo alla fase sommaria dell'opposizione è l'inizio dell'esecuzione forzata.

Quindi, quando l'opposizione è  successiva all'inizio dell'esecuzione deve essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, come prevede l'art. 615, comma 2, c.p.c., onde consentire la necessaria preliminare fase sommaria del procedimento e l'inderogabilità di tale fase (con conseguente nullità del giudizio di merito che sia stato instaurato senza il suo preventivo svolgimento) è stata più volte affermata dalla giurisprudenza.

L'art. 491 cpc stabilisce che l'esecuzione forzata inizia con il pignoramento (salvo l'ipotesi dell'art. 502 cpc).

In alcune ipotesi (513 cpc beni mobili) il pignoramento è un atto materiale con cui l'ufficiale giudiziario si presenta dal debitore e pignora i beni, in altre ipotesi, (beni immobili e pignoramento presso terzi) il pignoramento è un atto che l'ufficiale giudiziario notifica al debitore con il quale  vincola alcuni beni al soddisfacimento del creditore.

Notifica dell'opposizione e notifica del pignoramento

Nelle ipotesi in cui il pignoramento deve essere notificato è evidente che l'esecuzione forzata si considera iniziata:

a) quando il debitore riceve la notifica del pignoramento (e, quindi, solo dopo tale data l'opposizione all'esecuzione deve essere preceduta dalla fase sommaria, in quanto solo in questo momento il debitore è a conoscenza del pignoramento) oppure

b) quando l'atto di pignoramento è consegnato (dal creditore e/o dal medesimo ufficiale giudiziario) all'ufficio per essere notificato (e, quindi, solo dopo tale data l'opposizione all'esecuzione deve essere preceduta dalla fase sommaria, è evidente che – in questo momento – il debitore non è ancora a conoscenza del pignoramento). inoltre

c) è se il debitore consegna l'atto di opposizione per la notifica all'ufficiale giudiziario il medesimo giorno in cui riceve il pignoramento, la contemporanea ricezione della notifica del pignoramento e la consegna per la notifica dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario fa scattare la fase obbligatoria prevista dall'art. 615 cpc ?

L'individuazione del momento in cui l'opponente è obbligato ad attivare la fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione 615 e 616 cpc

Per rendere più chiara la situazione si potrebbe pensare ad una ipotesi in cui l'atto di pignoramento è  notificato al debitore in data 25 gennaio 2019 (con richiesta di notifica effettuata in data 24 gennaio 2019) e sia stato trascritto il 1° febbraio 2019, mentre l'atto di opposizione al precetto è stato notificato il 30 gennaio 2019 (con richiesta di notifica effettuata in data 25 gennaio 2019).

L'opponente può ritenersi onerato di dare corso alla fase sommaria dell'opposizione esecutiva davanti al giudice dell'esecuzione, proponendo la stessa con ricorso diretto a quest'ultimo anziché con atto di citazione, solo laddove sia a conoscenza dell'avvenuto inizio dell'esecuzione, e ciò può avvenire solo se abbia già ricevuto la notificazione del pignoramento.

In caso contrario, i tempi di esecuzione della notificazione, almeno in parte sottratti alla sua disponibilità, potrebbero pregiudicarlo irrimediabilmente, rendendo inammissibile l'opposizione senza alcuna sua responsabilità, in contrasto con i valori di rilievo costituzionale (artt. 3 e 24 Cost.; cfr. in proposito Corte Cost., Sentenza 26 novembre 2002 n. 477 e, successivamente, Sez. U, Sentenza n. 13970 del 26/07/2004, Rv. 575877 – 01) che stanno alla base del generale principio di scissione degli effetti delle notificazioni per il notificante ed il destinatario della notificazione.

In altri termini, se non si considerassero rilevanti il momento di consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario e quello di ricezione della notifica dell'atto di pignoramento da parte dell'opponente, ai fini dell'applicabilità del primo o del secondo comma dell'art. 615 c.p.c. con riguardo alle modalità di introduzione delle opposizioni esecutive, dai tempi di esecuzione delle indicate notificazioni, che almeno in parte non dipendono dall'opponente stesso, potrebbero derivare effetti pregiudizievoli a suo carico, il che contrasterebbe con i richiamati valori costituzionali.

Nell'ipotesi in cui contemporaneamente (il medesimo giorno) il debitore riceve la notifica del pignoramento e consegna all'ufficiale giudiziario l'atto di opposizione per la notifica non si applica l'art. 615 comma 2 cpc , ma l'art. 615 comma 1 cpc  dal momento che l'opposizione non può  ritenersi avanzata dopo l'inizio dell'esecuzione.

Ciò in quanto l'atto di citazione in opposizione a precetto era stato consegnato dall'opponente all'ufficiale giudiziario per la notifica il giorno stesso  in cui il debitore ha ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento, onde la proposizione dell'opposizione non può ritenersi, da parte sua, "successiva" all'inizio dell'esecuzione (soprattutto in mancanza di prova sugli orari di ricezione della notifica del pignoramento e di consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario).

Cass., civ. sez. III, del 28 giugno 2019, n. 17626

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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