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Esecuzione forzata e reclamo contro gli atti del professionista delegato 591 ter cpc

Cassazione 9.5.2019 n 12238 Tutti gli atti del professionista delegato sono reclamabili al giudice dell’esecuzione ex 591 ter cpc. Eventuali nullità delle operazioni delegate al professionista e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter cpc potranno essere fatte valere impugnando ex art 617 cpc il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell’esecuzione.
A cura di Paolo Giuliano
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Delega delle operazioni di vendita del bene immobile pignorato 

Il legislatore per velocizzare le operazioni di vendita dei beni immobili pignorati (e per consentire al creditore di recuperare il prima possibile il suo credito)  ha previsto che le operazioni di vendita dei beni pignorati possono essere affidati ad un delegato del giudice dell'esecuzione.

I compiti e poteri del professionista delegato

I compiti del professionista delegato alla vendita nell'esecuzione forzata sono indicati nell'art. 591 bis cc. In quanto delegato il professionista nominato per seguire la vendita del bene rimane sempre sottoposto al giudice dell'esecuzione.

Si potrebbe pensare che il professionista delegato dal  giudice dell'esecuzione potrebbe essere delegato anche per il potere di  "giurisdizione".

In realtà il  professionista delegato non può emettere nessuna  "decisione", in quanto il  professionista delegato è un ausiliario (benché sui generis) privo di potestà giurisdizionale (o comunque munito della limitata potestà giurisdizionale derivata dalla delega e negli ambiti precisamente delineati da questa) e sicuramente gli atti del professionista delegato non potrebbero mai vincolare il giudice dell'esecuzione anche se non "reclamati".

Istruzioni necessarie al professionista delegato e contestazioni all'operato del professionista delegato

La subordinazione del professionista delegato alla vendita rispetto al giudice dell'esecuzione si nota nel successivo art. 591 ter cpc il quale prevede che il professionista delegato alla vendita può chiedere istruzioni al giudice dell'esecuzione se sorgono difficoltà durante la vendita.

Il giudice dell'esecuzione fornisce le istruzioni necessarie o risolve le questioni sorte con decreto.

Le parti possono contestare l'operato del professionista delegato (o il decreto che fornisce chiarimenti al delegato reso dal giudice dell'esecuzione) al medesimo giudice dell'esecuzione il quale provvede con ordianza, a sua volta contestabile con reclamo ex art. 669 terdecies cpc

In altri termini,  l'art. 591 bis prevede la facoltà del giudice dell'esecuzione di delegare il compimento delle operazioni di vendita ad un notaio, un avvocato od un commercialista, e ne disciplina le modalità.

L'art. 591 ter  istituisce un meccanismo per mezzo del quale le parti possono sottoporre al sindacato del giudice su tre tipi di atti:

  1. (a) i provvedimenti adottati dal professionista delegato, i quali possono essere "reclamati con ricorso" (così si esprime la legge) al giudice dell'esecuzione;
  2. (b) i decreti emessi dal giudice dell'esecuzione su istanza del professionista delegato il quale abbia incontrato "difficoltà" nello svolgimento delle operazioni delegategli, i quali possono essere anch'essi "reclamati con ricorso" al giudice dell'esecuzione;
  3. (c) le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione in esito ai ricorsi sub (b) e (c), che possono essere reclamate dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, nelle forme previste dall'art. 669 terdecies c.p.c. per il procedimento cautelare uniforme.

Lo scopo di questo subprocedimento incidentale, è quello di evitare incagli pratici o vincere le perplessità del professionista delegato, ma non quello di risolvere con efficacia di giudicato questioni di diritto.

Presupposto per fare intervenire il giudice dell'esecuzione quando è stato nominato un delegato alla vendita 591 ter cpc

Il presupposto del procedimento di cui all'art. 591 ter c.p.c. può essere costituito solo da un atto del professionista delegato: o perché questi si sia rivolto al giudice avendo incontrato "difficoltà", o perché abbia compiuto un atto ritenuto viziato dalle parti, di conseguenza le parti hanno contestato (reclamato) il provvedimento del delegato alla vendita dinanzi al giudice dell'esecuzione.

Termine entro cui contestare gli atti del professionista delegato alla vendita al giudice dell'esecuzione ex art. 591 ter cpc

La legge non prevede alcun termine entro il quale reclamare al giudice dell'esecuzione gli atti del professionista delegato: e proprio la mancanza d'un termine conferma, da un lato, che tali atti non possono acquisire alcuna stabilità; e dall'altro che qualsiasi errore commesso dal professionista delegato, se dovesse comportare una nullità derivata del successivo atto di procedura compiuto dal giudice dell'esecuzione (ad esempio, il decreto di trasferimento o l'approvazione del piano di riparto), potrà essere fatto valere impugnando quest'ultimo (ad esempio, ex artt. 512 o 617 c.p.c.).

Eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell'esecuzione, i quali potranno essere impugnati con l'opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità derivata dall'errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 617 c.p.c..

Natura ordinatoria (e non decisoria) dei provvedimenti emessi ex art. 591 ter cpc

La natura degli atti "reclamabili" dinanzi al giudice dell'esecuzione e la previsione d'un meccanismo snello e deformalizzato per il controllo del collegio sui provvedimenti del giudice dell'esecuzione rende evidente che scopo del procedimento previsto dall'art. 591 ter c.p.c. non è quello di accertare diritti, ma di risolvere difficoltà pratiche e superare celermente le fasi di empasse dovute ad incertezze operative o difficoltà materiali incontrate dal professionista delegato nello svolgimento delle operazioni di vendita.

Se questa è la ratio del meccanismo previsto dall'art. 591 ter c.p.c., è coerente con tale ratio ritenere che i decreti e le ordinanze pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi di tale norma, su istanza del professionista delegato o su ricorso delle parti, costituiscono esercizio di un'attività ordinatoria di impulso, coordinamento e controllo (e non un'attività decisoria finalizzata a risolvere con efficacia di giudicato una questione controversa), giustificata dalla particolare natura del rapporto tra giudice delegante e professionista delegato, il quale ultimo è un ausiliario del tutto sui generis ed espleta funzioni in tutto equiparate a quelle giurisdizionali del delegante.

Di conseguenza, anche il controllo del collegio sulle ordinanze emesse del giudice dell'esecuzione in esito al ricorso ex art. 591 ter c.p.c. costituisce un controllo su un'attività ordinatoria, e ne mutua tale natura. Anche l'ordinanza collegiale, pertanto, sarà insuscettibile di statuire su diritti con efficacia di giudicato.

Si tratta, in definitiva, d'un meccanismo analogo a quello un tempo previsto dall'art. 178, commi terzo e ss., c.p.c., prima delle modifiche introdotte dalla I. 26.11.1990 n. 353, per il controllo del collegio sulle ordinanze con cui il giudice istruttore provvedeva sulle richieste istruttorie delle parti; od a quello tuttora previsto dall'art. 92 disp. att. c.p.c., in tema di difficoltà insorte nel corso delle indagini peritali.

Sintesi e principio di diritto ex art. 591 ter cpc

Possono fissarsi i seguenti princìpi di diritto:

  • (a) tutti gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.;
  • (b) gli atti coi quali il giudice dell'esecuzione dia istruzioni al professionista delegato o decida sul reclamo avverso gli atti di questi hanno contenuto meramente ordinatorio e non vincolano il giudice dell'esecuzione nell'adozione dei successivi provvedimenti della procedura;
  • (c) il reclamo al collegio avverso gli atti suddetti del giudice dell'esecuzione mette capo ad un provvedimento che non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato;
  • (d) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista, e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., potranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell'art. 617 c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell'esecuzione.

Cass., civ. sez. III, del 9 maggio 2019, n. 12238

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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