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Confisca penale e opponibilità al pignoramento o al creditore ipotecario

Cassazione 30.11.2018 n. 30990 in presenza di una confisca penale il conflitto i creditori del condannato (con garanzia reale o pignoranti) e lo Stato beneficiario della confisca non si risolve in base all’anteriorità della trascrizione nei registri immobiliari, essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti della confisca, che questa intervenga (a prescindere dalla sua trascrizione) nel momento in cui il bene confiscato è di proprietà del condannato.
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A cura di Paolo Giuliano
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Il sistema civile dell'opponibilità dell'atto ai terzi

Il codice civile prevede un sistema complesso per quanto riguarda l‘opponibilità del trasferimento del bene, in maniera sommari si può dire che il sistema è suddiviso in base al tipo di bene o diritto e si articola in questo modo

  •  beni mobili: possesso vale titolo (il possesso del bene è l'elemento che rende opponibile l'acquisto a i terzi)
  • crediti: la data di notifica della cessione del credito al debitore (non la data dell'atto di cessione)
  • diritti personali di godimento (locazione): se ultra novennali la data della trascrizione, se infra novennali la data certa del contratto con il quale è costituito il diritto personale di godimento
  • beni immobili: la data della trascrizione

Il sistema della trascrizione civile

Per i beni immobili (e i diritti costituiti su beni immobili) il sistema della trascrizione civile detta una regola molto precisa (e relativamente semplice) prevale (tra più titolari di diritti incompatibili tra loro sul medesimo bene immobile) il primo che ha trascritto l'atto (indipendentemente dalla data dell'atto).

Il sequestro probatorio penale e il sequestro preordinato alla confisca penale  e la confisca penale del bene acquistato con i proventi di un reato

Anche il sistema penale può inciampare nel sistema civile, (e, di conseguenza, il sistema civile non è completamente impermeabile a istituti giuridici previsti da altri rami del diritto), basta pensare al sequestro ai fini probatori di un bene immobile oppure alla confisca del bene immobile in quanto acquistato con i proventi di un reato.

Quanto al sequestro meramente probatorio nessun rilievo potrebbe avere l'avvenuta trascrizione del sequestro probatorio in quanto il sequestro non è strumentale (non è diretto) alla confisca del bene.

Diversa è la questione per l‘istituto della confisca (a favore dello stato) del bene acquistato con i proventi di un reato 240 cp. In particolare occorre valutare se la confisca penale (preceduta o meno dal sequestro preordinato alla confisca) segue le stesse regole dell'opponibilità ai terzi degli atti civili) e, quindi, per essere opponibile deve essere trascritta (se non trascritta non sarebbe opponibile)  e se trascritta prevale solo sugli atti trascritti dopo la confisca e non prevale sugli atti trascritti prima della confisca) oppure la confisca penale (per le sue finalità evitare che ilr eo possa giovarsi dei proventi di un reato) è opponibile ai terzi acquirenti del bene indipendentemente dalla trascrizione della confisca (quindi prevale anche sugli atti trascritti prima della confisca).

La ratio alla base del sistema dell'opponibilità della confisca penale

Per risolvere la questione relativa all'applicazione alla confisca delle norme sulla trascrizione civile ai fini dell'opponibilità  occorre individuare la funzione della confisca (a favore dello stato), se la funzione della confisca è quella di evitare che il reo si avvantaggi dei proventi del reato è evidente che la confisca non può soggiacere alle regole della trascrizione. Di conseguenza la confisca a favore dello stato è un acquisto a titolo originario che prevale (cancella) gli altri diritti.

Di conseguenza, le esigenze pubblicistiche penali prevalgono anche sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il creditore (del reo) è assistito da garanzia reale sul bene (ad esempio ipoteca).

Il sistema di opponibilità della confisca penale del bene acquistato come provento di un reato e creditori ipotecari o pignoranti

Se i principi sopra esposti sono corretti è evidente che gli effetti della confisca penale (di qualunque natura) prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca stessa è operata, anche se si tratta di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente alla confisca.

La confisca penale intervenuta (e divenuta addirittura definitiva) anteriormente al pignoramento prevale senz'altro su quest'ultimo, sul piano  civile, indipendentemente dalla data della sua trascrizione, mentre la eventuale tutela dei diritti dei creditori pignoranti è possibile solo in sede penale.

In altri termini, secondo la ricostruzione dell'istituto della confisca (anche quella disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., costituente misura di sicurezza penale, obbligatoria o facoltativa che sia) quale provvedimento ablativo dei diritti del condannato e di tutti i diritti gravanti sul bene confiscato,  l'eventuale conflitto tra i diritti dei creditori del condannato stesso (anche se essi siano assistiti da garanzia reale sul bene e/o abbiano già  proceduto al pignoramento) e quelli dello Stato, beneficiario  del provvedimento stesso, non si risolve, sul piano civilistico,  in base all'anteriorità della iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti, essendo sufficiente, per la  prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa  intervenga (a prescindere dalla sua trascrizione) nel momento in cui il bene confiscato risulti ancora di proprietà del  condannato (o quanto meno esso non sia stato già oggetto di  un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo, in  sede di esecuzione forzata.

Cass., civ. sez. III, del 30 novembre 2018, n. 30990                     

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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