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La modifica del titolo del diritto reale e le preclusioni processuali

La Cassazione del 17.10.2017 n. 24483 ha stabilito che i diritti reali sono autodeterminati, cioè sono individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, sicchè nelle azioni a essi relative, a differenza delle azioni a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi, piuttosto che con i fatti o gli atti giuridici (titoli) allegati a loro fondamento, e il titolo, necessario alla prova del diritto reale, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che nel giudizio iniziato sulla base di un titolo (ad es. usucapione o contratto) è sempre possibile l’allegazione di un titolo diverso anche nei gradi successivi.
A cura di Paolo Giuliano
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Usucapione e titolo del diritto reale

Nella vita di tutti i giorni capita di imbattersi in situazioni ambigue nelle quali non è chiaro se l'acquisto del diritto reale è avvenuto in seguito alla stipula ci un contratto oppure per il possesso continuato che è alla base dell'usucapione.

Quando è chiara la precarietà della situazione e sussiste l'esigenza di eliminare l'ambiguità della vicenda l'eventuale giudizio sarà ab origine impostato con su un doppio binario, (doppio titolo) quello contrattuale e quello originario (usucapione) in modo da impostare la soluzione in base al qualsiasi esito.

Le preclusioni processuali e il titolo del diritto reale

L'incertezza del titolo del diritto reale può sorgere dopo l'inizio del processo, in tale ipotesi occorre considerare che il processo civile ha delle preclusioni che limitano la possibilità di integrare o modificare l'originaria domanda e, quindi, occorre valutare se, dopo aver affermato di essere proprietario di un bene immobile, la modifica del titolo da cui deriva il diritto reale è un'opzione fattibile oppure rientra tra le preclusioni processuali vietate.

La tesi secondo la quale il mutamento del titolo del diritto reale (tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivato) nel processo civile modifica la causa petendi e soggiace alle preclusioni processuali

Anche se l'affermazione relativa all'essere proprietario non cambia al variare del titolo, secondo una ricostruzione  la modifica del titolo di acquisto della proprietà (da titolo originario a titolo derivato)  comporta un mutamento palese di causa petendi, che soggiace alle preclusioni processuali (e, quindi, è inammissibile se effettuata dopo determinati termini processuali)

La tesi secondo la quale il mutamento del titolo del diritto reale non è sottoposto alle preclusioni del processuali

Questa ricostruzione ritiene che le preclusioni non si applicano al mutamento del titolo del diritto reale, in quanto i diritti reali sono autodeterminati per cui il titolo non caratterizza la causa petendi.

Quindi, l'individuazione del diritto reale avviene in base alla sola indicazione del loro contenuto,(e del bene che ne costituisce l'oggetto) per cui nelle azioni relative ai diritti reali,  a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi, piuttosto che con i fatti o gli atti o negozi allegati (come titolo), mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda relativa ai diritti reali.

Diversa è la situazione in presenza di diritti di credito, in queste situazioni il fatto da cui deriva il credito (incidente stradale) o il contratto da cui deriva il credito (mutuo) identifica il credito e lo distingue da qualsiasi altri credito (sussistente tra le medesime parti), di conseguenza, la modifica del titolo del credito modifica l'identificazione del credito stesso fatto valere in giudizio.,

Ne consegue che nel corso del giudizio iniziato sulla base di un titolo (ad es. usucapione o contratto) è sempre possibile l'allegazione di un titolo diverso rispetto a quello posto precedentemente a fondamento della domanda, e ciò anche nei gradi successivi (e salvo il coordinamento del principio con le regole del giudicato, da un lato, e con l'impossibilità , limitatamente al giudizio in cassazione, di procedere ad accertamenti di fatto).

La deduzione in questione costituisce infatti una mera difesa integrativa, con conseguenze limitate al piano probatorio (per cui spetterà  al giudice valutare se la domanda sia stata provata dal diverso angolo visuale, in base alle preclusioni operanti su tale piano), non potendo però mai ravvisarsi in tale integrazione una domanda nuova, nè una implicita rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza.

Cass., civ. sez. II, del 17 ottobre 2017, n. 24483

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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