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Gli effetti della liquidazione o dell’estinzione della società sul processo

La Cassazione del 17.7.2015 n. 14699 ha stabilito che in virtù del principio dell’ultrattività del mandato e della stabilizzazione della posizione delle parti, applicabile anche alle società, nel caso del verificarsi di un evento interruttivo relativo alla parte costituita, l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo (come la cancellazione della società dal registro delle imprese) ad opera del legale comporta che il difensore continua rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione per impugnazione (principio applicabile anche dopo la riforma delle società)
A cura di Paolo Giuliano
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Ogni società, sia questa di capitali o di persone,  durante il corso della propria vita attraversa delle fasi di evoluzione (fusione, trasformazione, scissione), come può giungere alla chiusura del suo ciclo, (liquidazione ed estinzione). Tutti questi eventi hanno (o possono avere) degli effetti sul processo che vede come parte una società.

Per rendere più concreto quanto esposto si potrebbe pensare al mero cambio di sede della società e alla necessità di effettuare delle notifiche, oppure, alla trasformazione (o fusione o scissione) di una società e alla necessità di effettuare una notifica verso la medesima società trasformata o fusa, in queste situazioni occorre chiedersi se la notifica va effettuata alla società esistente prima della fusione o dopo la fusione.

Oppure si potrebbe pensare alla messa in liquidazione della società con nomina di liquidatori diversi dai precedenti amministratori e chiedersi se una procura alle lite possa essere rilasciata dagli (ormai) ex amministratori o dai nuovi amministratori (cioè i liquidatori). Sul punto si può fare riferimento all'art. 2310 c.c. secondo il quale dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori, per cui successivamente alla nomina del liquidatore l'unico  soggetto che può rappresentare la società, anche in giudizio, è il liquidatore.

Di conseguenza, la procura alle liti rilasciata a nome della società dall'ex amministratore comporta che gli atti processuali (citazione o l'appello) devono essere dichiarati inammissibili, in quanto la società è rappresentata in giudizio da un difensore che dove considerarsi privo del mandato alle liti, posto che gli era stato conferito da soggetto non legittimato ad agire per la società.

Più articolato è il discorso relativo all'estinzione della società e con la successiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese. Ed è opportuno distinguere tra prima della riforma delle società e dopo la riforma delle società

Prima della riforma delle società, la cancellazione della società dal registro delle imprese, (avvenuta prima dell'entrata in vigore del dal d.lgs. n. 6 del 2003) comporta la estinzione della società con decorrenza dal l gennaio 2004 : prima di tale data, qualora i rapporti non fossero ancora esauriti o non ancora definite le controversie con il terzi, permane la legittimazione della società, in persona del legale rappresentante (amministratore) oppure  dal momento della iscrizione della nomina dei liquidatori, la rappresentanza spetta in via esclusiva a questi ultimi.

Dopo la riforma delle società,  attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese ha effetto costitutivo ed estingue anche la società di persone, (per le cancellazioni anteriori a tale provvedimento, con decorrenza dal l° gennaio 2004) sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti e capo siano stati definiti; b) l'estinzione della società è un evento interruttivo equiparabile alla morte della persona fisica (S.U. 6070/13).

Quest'ultima affermazione (equiparazione della cancellazione della società all'evento morte) richiede qualche approfondimento, infatti, si potrebbe pesare che la mera cancellazione dal registro delle imprese comporta automaticamente l'interruzione del processo, (anche se della cancellazione nessuno è a conoscenza), oppure, si potrebbe pensare che per aversi cancellazione è necessario che l'evento cancellazione sia dichiarato nel processo per poter ottenere l'interruzione del procedimento (in mancanza questo continua anche in presenza della cancellazione della società dal registro delle imprese), in altre parole si addossa al difensore della società cancellata l'onere di informare il giudice e le altre parti della cancellazione.

Quest'ultimo sembra l'orientamento prevalente, infatti, in virtù del principio di recente sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15295/14, di portata generale e applicabile anche in materia di società (Cass. 23141/2014) – circa la ultrattività del mandato e la stabilizzazione della posizione delle parti, nel caso del verificarsi di un evento interruttivo relativo alla parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.

Cass., civ. sez. II, del 14 luglio 2015, n. 14699 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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