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Sospensione esecuzione interna ed esterna e opposizione all’esecuzione

Cassazione 17.10.2019 n 26285 Sussiste un rapporto di “continenza cautelare” fra la sospensione del titolo esecutivo ex 615 comma 1 cpc e la sospensione dell’esecuzione ex 624 cpc, la prima inibisce al creditore di agire in executivis sull’intero patrimonio dell’opponente; mentre la seconda produce effetti solo sull’azione esecutiva cui si riferisce. La sospensione ex art. 615 comma 1 cpc comprende anche gli effetti della sospensione ex art. 624 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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Opposizione a precetto (pre esecutiva) e opposizione all'esecuzione post esecutiva o dopo l'inizio dell'esecuzione)

L'art. 615 comma I cpc permette di contestare l'esecuzione prima dell'inizio della stessa con l'opposizione a precetto (atto di citazione), il comma 2 del medesimo articolo 615 cpc permette di  contestare l'esecuzione dopo l'inizio dell'esecuzione con ricorso al giudice dell'esecuzione (almeno per la fase cautelare).

Sospensione dell'esecuzione e l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma cpc

Come possono essere due opposizioni all'esecuzioni (prima dell'inizio dell'esecuzione e dopo l'inizio dell'esecuzione)  due possono essere le sospensioni all'esecuzione  ed occorre coordinare le norme relative.

Infatti l'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. attribuisce al giudice dell'opposizione a precetto il potere di sospendere, su istanza di parte, concorrendo gravi motivi, l'efficacia esecutiva del titolo).

L'art. 624 cod. proc. civ. prevede che, nel caso di opposizione all'esecuzione proposta a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., «il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo».

La sospensione del processo esecutivo – che sia disposta tanto ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quanto dell'art. 624 cod. proc. civ. – ha natura cautelare (quantomeno in senso lato), tant'è che essa è in entrambi i casi reclamabile ex art. 669-terdecies cod. proc. civ.

Il fumus boni iuris è costituito dalla parvente fondatezza dell'opposizione.

Sospensione dell'esecuzione interna (disposta dal giudice dell'esecuzione) e sospensione dell'esecuzione esterna (disposta da giudice diverso da quello dell'esecuzione)

La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. è strutturalmente diversa da quella disciplinata dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ.

Tale differenza è evidenziata dall'art. 623 cod. proc. civ., che così recita: «salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione».

Si parla, a tal proposito, di "sospensione esterna" per indicare quella «disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo» e di "sospensione interna" con riferimento a quella pronunciata dal giudice dell'esecuzione.

Gli effetti e le differenze tra la sospensione dell'esecuzione interna (disposta dal giudice dell'esecuzione) e sospensione dell'esecuzione esterna (disposta da giudice diverso da quello dell'esecuzione)

Orbene, riprendendo quanto già osservato in relazione al contenuto dell'opposizione a precetto (par. 4.1 e 5.4), deve affermarsi con certezza che la sospensione della «efficacia esecutiva del titolo» disposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. ha natura di "sospensione esterna".

Con la stessa, infatti, viene privato di efficacia esecutiva il titolo indicato nell'atto di precetto, che diviene inidoneo a sorreggere qualsiasi azione espropriativa che il creditore intenda porre in essere in base a quella intimazione.

Sull'altro versante si pone, invece, la "sospensione interna" disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., che non incide sul titolo esecutivo, ma sul singolo processo espropriativo nel cui àmbito essa è pronunciata.

La differenza è evidente: mentre la "sospensione esterna" inibisce in radice l'azione esecutiva, gli effetti della "sospensione interna" sono invece che «nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione» (art. 626 cod. proc. civ.).

Dunque, nel caso di sospensione interna gli atti esecutivi già posti in essere conservano la loro efficacia, i beni staggiti restano indisponibili e il vincolo nascente dal pignoramento continua ad essere opponibile anche ai terzi. Il singolo processo esecutivo entra in una fase di stallo, ma il creditore può intraprendere altre azioni espropriative su beni differenti.

Gli effetti della sospensione esterna dell'esecuzione nell'esecuzione forzata

Il debitore che deduca innanzi al giudice dell'esecuzione l'intervenuta sospensione esterna del processo esecutivo, non introduce una nuova causa di opposizione all'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione non deve adottare un provvedimento di sospensione ex art. 624 cpc, ma limitarsi a prendere atto di quanto già disposto dal giudice innanzi al quale è stato impugnato il titolo esecutivo.

Conseguentemente, in caso di sospensione esterna, il debitore non deve proporre un ricorso ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. per contestare la proseguibilità dell'azione esecutiva e il giudice dell'esecuzione, dopo aver dichiarato la sospensione dell'espropriazione ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., non deve fissare un termine per l'introduzione del giudizio nel merito ex art. 616 cod. proc. civ.

L'unico giudizio che prosegue è quello nel cui ambito è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Il termine per la riassunzione del processo esecutivo fissato dall'art. 627 cpc va riferito alla causa di opposizione a precetto.

Rilevanza del momento in cui è disposta la sospensione dell'esecuzione (prima o dopo l'inizio dell'esecuzione).

Il momento nel quale è pronunciato il provvedimento di sospensione non è privo di conseguenze giuridiche.

Se è vero che la sospensione pre-esecutiva inibisce, in linea di principio, il compimento di qualsiasi atto esecutivo sui beni del preteso debitore, qualora il pignoramento sia stato nel frattempo già eseguito, gli atti esecutivi posti in essere fino a quel momento conserveranno i propri effetti, trovando applicazione quanto disposto dall'art. 626 cod. proc. civ.

Qualora, invece, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sia stata disposta, dal giudice dell'opposizione a precetto, anteriormente all'attuazione del pignoramento, questo è colpito da radicale invalidità in quanto compiuto in difetto di titolo esecutivo.

Tale invalidità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, dando luogo ad un caso di "estinzione atipica".

La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avrà un effetto protettivo dall'azione esecutiva per i beni dell'opponente non ancora aggrediti dal creditore, ma relativamente a quelli già pignorati i suoi effetti non differiranno, nella sostanza, dalla sospensione ex art. 624 cpc: i beni staggiti resteranno soggetti al vincolo di indisponibilità, ma non potranno compiersi ulteriori atti esecutivi.

Sospensione dell'esecuzione in caso di contemporanea presenza di opposizione esecutiva ante inizio dell'esecuzione e post inizio dell'esecuzione

Resta da chiarire come si ripartisce il potere di adottare provvedimenti interinali di carattere sospensivo quando sono presenti le due opposizioni all'esecuzione precedenti e successive all'inizio dell'esecuzione

Infatti sorge il  dubbio se il giudice dell'opposizione a precetto possa disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia del titolo esecutivo qualora, prima che egli si pronunci, il creditore abbia già eseguito il pignoramento.

Rapporto di "continenza cautelare" fra la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo prevista dall'art. 615 comma 1 cpc e la sospensione della procedura esecutiva di cui all'art. 624 cpc

Resta, allora, da risolvere il nodo se, pendenti entrambe le opposizioni basate sui medesimi motivi, il giudice dell'esecuzione conservi comunque il potere di adottare l'eventuale provvedimento sospensivo ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ.

È possibile dire – con un'espressione atecnica, dal valore meramente descrittivo – che sussiste una sorta di rapporto di "continenza cautelare" fra la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo prevista dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. e la sospensione della procedura esecutiva di cui all'art. 624 cod. proc. civ., giacché la prima inibisce al creditore di agire in executivis sull'intero patrimonio dell'opponente e determina, al contempo, la stasi dell'eventuale espropriazione forzata nel frattempo già avviata; mentre la seconda produce i propri effetti solo sull'azione esecutiva cui si riferisce.

Dunque, il provvedimento di sospensione disposto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. comprende in sé anche gli effetti della sospensione che il giudice dell'esecuzione potrebbe pronunciare ex art. 624 cod. proc. civ.

Ed allora, l'opponente che abbia già richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo al giudice dell'opposizione preesecutiva, non può rivolgersi per le medesime ragioni anche al giudice dell'esecuzione.

Egli, infatti, indirizzando la propria istanza al giudice dell'opposizione a precetto, ha oramai consumato il proprio potere processuale, in ossequio del principio "electa una via, non datur recursus ad alteram", che costituisce espressione dell'esigenza interna al sistema processuale di scongiurare tutte le ipotesi che possano dar luogo alla pronuncia di provvedimenti contrastanti.

Conclusivamente, deve ritenersi che il debitore opponente può, per le medesime ragioni, richiedere l'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza , tanto al giudice dell'opposizione a precetto, quanto al giudice dell'esecuzione.

Tuttavia, una volta che egli abbia adito il primo con la propria istanza, non potrà rivolgersi pure al secondo, a prescindere dalla circostanza che sull'istanza si sia già provveduto oppure no. In tal modo, infatti, ha consumato il suo potere processuale e quindi spetterà, semmai, al giudice dell'opposizione pre-esecutiva pronunciare la sospensione "esterna" del processo esecutivo nel frattempo iniziato. «Il giudice de/processo esecutivo comunque iniziato resterà impossibilitato a discostarsi dalle misure adottate, ma limitatamente alle domande fondate sull'identica causa petendi dal giudice preventivamente adito».

È, dunque, possibile che il giudice dell'esecuzione possa provvedere sull'istanza di sospensione contenuta nel ricorso proposto ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. che ricalca i medesimi motivi dell'opposizione a precetto, sempreché – beninteso – la richiesta di sospensiva non sia stata già rivolta al giudice adito per primo, ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ.

In tale evenienza si pone, allora, il problema del tenore del provvedimento che il giudice dell'esecuzione deve contestualmente assumere, a sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., per quanto concerne la prosecuzione del giudizio nel merito.

Conclusivamente,  si devono formulare i seguenti altri princìpi:

"Il giudice dell'opposizione a precetto (c.d. opposizione preesecutiva) cui sia stato chiesto di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. (così come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35), non perde il potere di provvedere sull'istanza per effetto dell'attuazione del pignoramento o, comunque, dell'avvio dell'azione esecutiva, sicché l'ordinanza sospensiva da questi successivamente pronunciata determinerà ab esterno la sospensione ex artt. 623 e 626 cod. proc. civ. di tutte le procedure esecutive nel frattempo instaurate".

"Il pignoramento eseguito dopo che il giudice dell'opposizione a precetto ha disposto la sospensione dell'esecutività del titolo è radicalmente nullo e tale invalidità deve essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione".

"Qualora siano contemporaneamente pendenti l'opposizione a precetto (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza innanzi a quello con il potere "maggiore" (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato".

"Qualora sussista litispendenza fra la causa di opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) e la causa di opposizione all'esecuzione già iniziata, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., un termine per introdurre il giudizio nel merito, giacché un simile giudizio sarebbe immediatamente cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ. Il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire si identifica, infatti, con la causa iscritta a ruolo per prima, ossia l'opposizione a precetto".

"Qualora, pendendo una causa di opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione – o il collegio adito in sede di reclamo ex artt. 624, secondo comma, e 669-terdecies cod. proc. civ. – sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi prospettati nell'opposizione preesecutiva, le parti non sono tenute ad introdurre il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 616 cod. proc. civ. che sia stato loro eventualmente assegnato, senza che tale omissione determini il prodursi degli effetti estintivi del processo esecutivo previsti dall'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto, rispetto al quale una nuova causa si porrebbe in relazione di litispendenza".

"Qualora il giudice dell'esecuzione, ravvisando identità di petitum e la causa petendi fra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui pendente, dopo aver provveduto sulla richiesta di sospensiva, non assegni alle parti il termine di cui all'art. 616 cod. proc. civ. per l'introduzione nel merito della seconda causa, la parte interessata a sostenere che le domande svolte nelle due opposizioni non siano del tutto coincidenti, dovrà introdurre egualmente il giudizio di merito, nel termine di cui art. 289 cod. proc. civ., chiedendo che in quella sede sia accertata l'insussistenza della litispendenza o, comunque, un rapporto di mera continenza. Infatti, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., né il regolamento di competenza".

Cass., civ. sez. I, del 17 ottobre 2019, n. 26285

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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