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Rinuncia al decreto ingiuntivo

Cassazione del 7.1.2016 n. 110 ha stabilito che deve essere valorizzato il chiaro dettato dell’art. 306 cpc che limita la necessità della accettazione della rinuncia agli atti del giudizio alla sola parte costituita, a condizione che essa assuma di avere un interesse alla trattazione nel merito della pretesa agita; la nozione di “parte costituita”, nel caso di rinunzia al procedimento monitorio, (decreto ingiuntivo notificato), deve identificarsi con la parte che ha (già) proposto opposizione.
A cura di Paolo Giuliano
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Il codice di procedura civile regola la rinunzia agli atti del processo, infatti, l'art. 306 cpc dispone che "il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni".

Dalla lettura della norma si può dedurre che la rinunzia (che di solito è un atto unilaterale e che non richiede accettazione di un0altra parte) deve, nell'ambito processuale e per eliminare il giudizio, essere accettata dalla parte costituita.  Risulta evidente che la norma è stata pensata per rinunzie processuali effettuate nel corso del processo (a parti costituite), del resto in questo modo diventa anche chiaro il motivo per il quale il medesimo articolo 306 cpc regola le spese processuali prevedendo che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

Se l'art. 306 cpc è pienamente operativo nel corso del processo a parti costituite, questo non esclude che una rinunzia agli atti possa intervenire nel processo di cognizione anche prima della costituzione del convenuto (es. notifica atto di citazione e successiva rinunzia notificata prima della costituzione del convenuto in giudizio), inoltre, nulla esclude che la rinunzia agli atti possa essere applicata anche in procedimenti (come il ricorso del decreto ingiuntivo) in cui la costituzione del debitore è solo eventuale (es. notifica del decreto ingiuntivo al debitore e successiva notifica della rinunzia prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo).

In altri termini, al rinunzia agli atti processuali è un istituto generale che può essere applicato anche fuori dal processo di cognizione, occorre solo trovare dei principi generali a cui attenersi per le peculiarità delle diverse ipotesi, (naturalmente, la rinunzia può riguardare tutti gli atti processuali o solo alcuni motivi di contestazione).

Quindi, nell'ambito della rinunzia al decreto ingiuntivo si può affermare che il dettato dell'art. 306 cpc che limita la necessità della accettazione della rinuncia agli atti del giudizio alla sola parte costituita,  deve essere interpretato, in presenza di una rinunzia al decreto ingiuntivo, nel senso che la nozione di "parte costituita", nella fattispecie del procedimento monitorio, deve  identificarsi con la parte che ha (già) proposto opposizione. In assenza di opposizione a decreto ingiuntivo o prima dell'opposizione la rinunzia al decreto ingiuntivo non necessità di accettazione del debitore.

Quando la rinunzia ha ad oggetto un decreto ingiuntivo notificato (prima dell'eventuale opposizione) occorre spiegare perché valutare se è necessaria l'accettazione del debitore (che non ha fatto l'opposizione a decreto ingiuntivo o che non farà mai l'opposizione a decreto ingiuntivo). Inoltre, occorre valutare se il rinunziante al decreto ingiuntivo deve risarcire le spese all'altra parte.

A sostegno della tesi per la quale dopo al notifica del decreto ingiuntivo è necessaria l'accettazione del debitore per aversi una valida rinunzia potrebbe basarsi sull'art. 643 cpc comma 3 secondo il quale l notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite.

In realtà la portata generale dell'istituto della rinuncia agli atti ex art 306 cpc permette di affermare che questo non è influenzato dal terzo comma dell'art 643 cpc, secondo la quale la pendenza della lite è data dalla notifica del provvedimento monitorio: in realtà questa norma è interpretata nel senso che disciplina la costituzione del contraddittorio e gli effetti sostanziali e processuali del ricorso ( tra i quali l'interruzione della prescrizione o la prevenzione ai fini della individuazione del giudice competente): per cui la sola "pendenza della lite" non determina l'assunzione della qualità di parte in capo al soggetto ingiunto e, dunque, nemmeno il venir in essere di un diritto , da parte dello stesso, di condizionare la rinuncia agli atti del giudizio monitorio con la propria accettazione.

Inoltre, in presenza d una rinunzia a decreto ingiuntivo, la non necessità dell'accettazione del debitore che non ha ancora effettuato l'opposizione a decreto ingiuntivo, troverebbe fondamento anche nella non necessità di liquidare spese al debitore, identico principio è stato applicato per disciplinare la ripartizione dell'onere delle spese in caso di effetto estintivo derivante dalla semplice rinuncia agli atti, notificata alla parte non ancora costituita nel processo di cognizione ordinario (es. notifica di atto di citazione, successiva notifica di rinunzia alla citazione prima della costituzione del convenuto).

Infine, la rinunzia agli atti processuali è sottoposta solo alla condizione della accettazione della parte costituita, ma non è sottoposta alla condizione che per rinunziare la parte deve attendere la costituzione della controparte o deve attendere l'opposizione a decreto ingiuntivo del debitore (che potrebbe anche non esserci).

Occorre, per altro, considerare la specialità del procedimento monitorio, in cui il contraddittorio con la parte ingiunta è solo eventuale: invero la facoltà di proporre opposizione non fa assumere al destinatario della ingiunzione la qualità di parte attuale , con la necessità di accettazione della rinuncia al agli atti del giudizio: pretendere che parte ingiungente attenda, dopo aver notificato il decreto, che controparte manifesti la sua intenzione di proporre opposizione, appare limitativo del diritto di rinunciare ad una iniziativa giudiziaria mal diretta o, comunque , ritenuta non più opportuna.

Cass., civ. sez. II, del 7 gennaio 2016, n. 110 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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