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Opposizione a decreto ingiuntivo e la chiamata in causa del terzo

La Cassazione del 18.5.2015 n. 10085 ha stabilito che con l’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l’atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto.
A cura di Paolo Giuliano
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Come si è più volte osservato, il decreto ingiuntivo è uno strumento molto rapito, a disposizione del creditore, per ottenere il riconoscimento di quanto dovuto.

La peculiarità consiste nel fatto che la procedura del decreto ingiuntivo è divisa in due parti, una prima parte che  si svolge in assenza la presenza processuale del debitore, in cui il creditore presenta tutte le sue prove documentali dalle quali si può dedurre l'esistenza del suo credito, se il credito è sufficientemente provato ottiene il decreto ingiuntivo.

Chiusa questa fase, il debitore che si vede recapitare un decreto ingiuntivo, ha la possibilità di contestare il decreto (mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo o opposizione a precetto se il decreto ingiuntivo è esecutivo), l'opposizione si può basare su contestazioni formali o anche sostanziali.  Le caratteristiche dell'opposizione a decreto ingiuntivo sono sostanzialmente due: a) si svolge in presenza di entrambe le parti, quindi, il debitore ha l'onere di citare il creditore, b) le parti sono invertite, perché l'opponente (il debitore) ha il ruolo di attore (formale) perché inizia la causa di opposizione, mentre il creditore, ha il ruolo di convenuto (formale), perché riceve la citazione (l'opposizione a decreto ingiuntivo) anche se è colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo a cui ci si oppone.

La peculiarità dovuta al "gioco delle parti", che discende dall'inversione dei ruoli per questioni processuali, (almeno nella fase formale processuale), incide anche su altri aspetti, in altri termini occorre valutare se altre norme che regolano il processo subiscono l'influenza dello scambio dei ruoli tra attore e convenuto. La domanda potrebbe sembrare di scarsa rilevanza pratica, ma in realtà ha la sua rilevanza, infatti, il debitore che propone l'opposizione a decreto ingiuntivo potrebbe avere interesse o la necessità a chiamare in causa un terzo (un fideiussore) o il precedente proprietario dell'appartamento se il decreto ingiuntivo ha ad oggetto oneri condominiali.

Nei procedimenti ordinari, in cui il creditore è l'attore e il debitore il convenuto, quando il debitore ha interesse a chiamare in causa un terzo, applica l'art. 269 cpc e nella comparsa di risposta (a pena di decadenza) dichiarerà di voler chiamare in causa un terzo e contemporaneamente chiede al  giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo.

Il problema che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è dato dal fatto che, oltre a mancare una comparsa di risposta dell'opponente, si è in presenza di una inversione dei ruoli, perchè anche se il debitore ingiunto inizia il processo di opposizione (ed ha l'onere di citare il creditore che ha avuto il decreto ingiuntivo), in sostanza è sempre una parte equiparabile al convenuto che ricevuto il decreto ingiuntivo si oppone allo stesso. Quindi, occorre comprende se l'opponente, in quanto parte che effettua la citazione (anche se denominata opposizione al decreto ingiuntivo) è libera di citare anche altro oltre il creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, oppure, se prevale la sua qualifica di convenuto sostanziale e deve chiedere al giudice di chiamare in causa i terzi soggetti.

Quindi, da una parte c'è una tesi che ritiene che l'opponente a decreto ingiuntivo possa chiamare in causa direttamente terzi senza autorizzazione del giudice, dall'altra c'è un'altra ricostruzione secondo la quale l'opponente a decreto ingiuntivo non può chiamare direttamente, senza autorizzazione, altre parti in giudizio.

Secondo la giurisprudenza, il principio corretto da applicare è quello secondo il quale, nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, (diversa è la questione formale), nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.

Questo splica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.

Ne consegue che il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l'ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto.

Cass., civ. sez. I, del 18 maggio 2015, n. 10085 in pdf

Aggiornamento Cass. civ. sez. I del 11 aprile 2019 n. 10218

Il principio dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo è stata recentemente confermata anche dalla Cass. civ. sez. I del 11 aprile 2019 n. 10218.

Tale sentenza afferma che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è naturalmente preposto a dare definizione al rapporto intercorrente tra le parti del procedimento monitorio non connette a siffatta affermazione l'inammissibilità di ogni diversa domanda introdotta nei confronti di terzi iniziativa che sottopone, piuttosto, al rispetto delle regole di rito e delle conseguenti preclusioni valevoli per il giudizio ordinario, una volta individuata rispetto ad opponente ed opposto la posizione sostanziale di attore e convenuto da cui far derivare i correlati poteri processuali.

Il giudizio introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo si svolge, come prevede l'art. 645, comma 2, cod. proc. civ., secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adìto ed essendo strutturato sulla falsariga di un giudizio impugnatorio in esso si assiste ad una inversione dei ruoli processuali delle parti.

Nel richiamo alle norme del procedimento ordinario di cognizione resta applicabile, pertanto, anche l'art. 183, comma 5, cod. proc. civ. a mente del quale l'attore, ovvero, per l'inversione dei ruoli processuali che si realizza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, può non solo proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto, in tal caso l'opponente, ma anche chiamare in giudizio un terzo nei termini di cui agli artt. 106 e 269, comma 3, cod. proc. civ. ove l'esigenza sia sorta dalle difese del convenuto.

La chiamata del terzo da parte dell'opposto, attore sostanziale, in applicazione del comma 3 dell'art. 269 cod. proc. civ. è subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia venuta effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale. Cass. civ. sez. I del 11 aprile 2019 n. 10218

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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