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L’obbligazione solidale non richiede il litisconsorzio necessario tra i debitori

La Cassazione del 29.7.2014 n. 17221 ha ribadito il principio per il quale in presenza di un’obbligazione in solido (ex art. 1292 c.c.) non c’è litisconsorzio necessario tra tutti i debitori (ex art. 102 cpc) ed il creditore può agire contro uno qualsiasi dei debitori senza dover citare anche gli altri debitori.
A cura di Paolo Giuliano
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Le obbligazioni solidali sono regolate dal codice civile con gli articoli da 1292 a 1314 c.c.

Dall'art. 1292 c.c. è possibile desumere una definizione di obbligazione solidale, in quanto l'art. 1292 c.c. descrive la fattispecie affermando che:  Art. 1292. (Nozione della solidarietà) "L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori".

L'esistenza di un'obbligazione solidale è la situazione tipica (presunta) quando un debito (un unico debito nato dal medesimo rapporto o contratto) è a carico di più soggetti, in altri casi è lo stesso legislatore che prevede la solidarietà come tra usufruttuario e nudo proprietario per gli oneri condominiali non pagati.

La prima caratteristica dell'obbligazione è la presenza di più debitori, la seconda caratteristica è data dal fatto che  tutti i debitori devono essere obbligati al pagamento (o all'esecuzione) della  medesima prestazione. E' irrilevante, per l'esistenza di una obbligazione solidale, la presenza di un solo creditore o di più creditori.

Altra caratterista peculiare dell'obbligazione solidale riguarda l'adempimento, l'adempimento spontaneo (o meno) di uno dei debitori in solido  libera tutti gli altri debitori in solido, il vantaggio dell'obbligazione solidale è proprio questo (e riguarda essenzialmente il creditore). Infatti, il creditore, in presenza di un'obbligazione solidale, ha il diritto di chiedere ad uno solo dei debitori il pagamento dell'intero debito, (il creditore non deve chiedere il pagamento della quota ad ogni debitore), il debitore deve pagare l'intero debito (anche se i debitori sono di più), cioè deve pagare anche le quote degli altri debitori.  In poche parole al creditore non può essere "opposto" il limite della quota del debito.

Questa caratteristica dell'obbligazione solidale, ossia il vantaggio riconosciuto dal legislatore al creditore di agire contro uno solo dei debitori in solido, si manifesta in tutta la sua ampiezza ed importanza in sede processuale, infatti, il creditore che deve recuperare il proprio credito (per intero) non deve agire contro tutti i debitori, ma può agire anche contro uno dei debitori in solido, chiedendo solo a quest'ultimo l'intera somma dovuta).

In altre parole, nell'obbligazione solidale non esiste il litisconsorzio necessario tra i debitori, per cui il creditore non è costretto a citare in giudizio tutti i debitori per farsi pagare.

Di conseguenza la sentenza di condanna al pagamento emessa anche contro uno dei debitori in solido è valida. Del resto, se, al contrario, si dovesse sostenere la necessità di un litisconsorzio necessario tra tutti i debitori si giungerebbe alla soluzione assurda di eliminare il vantaggio conferito dal legislatore al creditore in presenta di debitori solidali.

Ovviamente il debitore in solido che ha pagato l'intero debito ha diritto di rivalsa o regresso sugli altri debitori.

Si è detto che l'adempimento spontaneo (o meno) di un debitore libera tutti i debitori, occorre, però, specificare che questa liberazione riguarda solo il rapporto debitori in solido  – creditore, ma l'adempimento di uno dei debitori non significa che gli altri debitori saranno esentati dal pagamento della loro parte, ma significa solo che dovranno versare, al debitore che ha pagato l'intero debito al creditore, le loro quote dei debito. Se così non fosse i debitori che non hanno pagato si troverebbero ad ottenere un ingiusto arricchimento a danno del debitore che ha pagato.

Il meccanismo della rivalsa o del regresso è regolato dal codice civile con l'art. 1299 c.c. il quale prevede che "Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento". Le stesso codice prevede anche la quantificazione (suddivisione) del debito tra i diversi debitori in solido prevedendo con l'art. 1298 c.c. che "Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori". In altre parole, nei rapporti interni tra i diversi debitori in solido la quota di debito si presume uguale (il debito si divide in base al numero dei debitori).

Questa precisazione è importante perché se il creditore non ha l'obbligo di agire contro tutti i debitori per ottenere il pagamento di quanto dovuto, il debitore che si vede citare per il pagamento dell'intero debito, può chiedere di chiamare in causa gli altri debitori, esercitando, così, immediatamente l'azione di regresso o di rivalsa prevista dal codice. In altri termini, se non esiste per il creditore il litisconsorzio necessario, questo non impedisce al debitore di chiamare in causa gli altri debitori, esercitando, immediatamente, l'azione di rivalsa o regresso.

Questo non significa che il creditore avrà solo una quota del debito, ma significa solo che il debitore che sarà condannato a pagar l'intero potrà immediatamente e contemporaneamente ottenere azione di rivalsa verso gli altri debitori, senza dover intraprendere, ex novo, un successivo giudizio.

Cass. civ. sez. III, 29 luglio 2014 n. 17221 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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