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Domanda di risoluzione del contratto di locazione e prescrizione del canone

Cassazione 16.7.2019 n 18948 l’interpretazione della domanda giudiziale, al fine di stabilirne l’idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione di un determinato diritto (nel caso specifico non oggetto del giudizio), non involgendo l’accertamento di un vizio in procedendo, costituisce attività riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
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A cura di Paolo Giuliano
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Risoluzione del contratto per inadempimento e corrispettivo non pagato

In seguito al mancato pagamento del corrispettivo il creditore ha due problemi: a) chiedere la risoluzione del contratto; b) recuperare la somme dovute a titolo di corrispettivo e non corrisposte

Infatti, può capitare che, ad esempio, in una locazione non vengono pagati i canoni pattuiti, in questa situazione il creditore a) può chiedere (in un unico atto processuale) la risoluzione del contratto e il pagamento del dovuto non versato; oppure b) può chiedere solo la risoluzione rinviando ad un altro giudizio la domanda di relativa al pagamento del credito dovuto e non corrisposto.

Prescrizione del credito del canone di locazione in pendenza del giudizio di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore

Può capitare che il creditore è interessato alla risoluzione del contratto (per avere libero l'immobile), mentre considera "persi" i canoni non versati, quindi decide di rinviare l'inizio del giudizio per il recupero del credito.

Come, ad esempio, il locatore dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa presente nel del contratto, se la morosità non sarà sanata prima dell'udienza, riservandosi di agire per il recupero del dovuto.

In questa situazione l'oggetto del giudizio (la risoluzione del contratto per morosità) non comprende (e non riguarda) la condanna al pagamento dei canoni arretrati (anche se il mancato pagamento dei canoni è il presupposto del giudizio di risoluzione del contratto di locazione per morosità)

In questo contesto occorre valutare la prescrizione, infatti, la domanda da porsi è se nelle more del giudizio di risoluzione del contratto la prescrizione del credito continua a decorrere (o meno).

In modo più chiaro, la questione controversa è la seguente: se l'esercizio del diritto potestativo di risoluzione del contratto di locazione tramite proposizione di azione giudiziale di intimazione di sfratto per morosità abbia prodotto l'effetto interruttivo del termine prescrizionale anche relativamente al diritto al pagamento dei canoni locativi scaduti e non pagati.

Domanda di sfratto per morosità e incidenza sulla prescrizione del credito per i canoni non corrisposti

La sospensione (o meno) della prescrizione per il credito in presenza di una domanda di risoluzione del contratto (con rinvio della domanda di recupero del credito) dipende dalla natura di atto pretensivo (o meno) della intimazione di sfratto per morosità.

L'accertamento della natura pretensiva o non pretensiva dell'atto di esercizio del diritto, anche quando esso consista in una domanda giudiziale, è frutto della tendenza a considerare l'atto di costituzione in mora una sorta di prototipo dei mezzi interruttivi, al cui contenuto essenziale vengono ricondotti tutti gli atti interruttivi per attività del titolare del diritto, almeno quando il diritto sia quello di credito, non potendosi tipizzare gli atti idonei ad interrompere la prescrizione degli altri diritti.

Spetta al giudice di merito, con un accertamento insindacabile in sede di legittimità, stabilire se la domanda giudiziale abbia prodotto un effetto interruttivo.

E' orientamento consolidato, da cui non emergono ragioni che inducano nel caso di specie a discostarsi, che "l'interpretazione della domanda giudiziale, al fine di stabilirne l'idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione di un determinato diritto, non involgendo l'accertamento di un vizio in procedendo, costituisce attività riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 16/11/2018, n.29609)".

Quindi, per interrompere la prescrizione occorre la presenza di una chiara volontà del debitore di attendere ancora per il soddisfacimento del proprio diritto, contenuta anche nella domanda giudiziale di sfratto, testimoniando della volontà di tutelarlo e di farlo valere.

Interruzioni della prescrizione ad effetto istantaneo e interruzioni della prescrizione ad effetto permanente

Come si è visto l'atto processuale (sfratto per morosità) anche quando non ha oggetto la domanda al pagamento del credito derivante dai canoni di locazione non corrisposti può incidere sulla prescrizione (interrompendola).

Questo però fa sorgere un altro dubbio, l'interruzione vale per l'intero giudizio oppure una volta interrotta la prescrizione ricomincia a decorrere ?

La questione si risolve distinguendo tra ipotesi interruttive ad effetto istantaneo ed interruzioni del termine prescrizionale ad effetto permanente (che si differenziano dalla presenza o meno della vocatio in ius)

Nel primo caso, la domanda giudiziale produce un duplice effetto, oltre ad interrompere il termine prescrizionale è atto produttivo di litispendenza, sicché l'effetto interruttivo si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza: tutto il lasso di tempo compreso tra l'atto interruttivo ed il formarsi del giudicato impedisce il decorso della prescrizione e il nuovo termine di prescrizione inizierà a decorrere dalla cristallizzazione del provvedimento che decide il giudizio, allo scopo di impedire che il protrarsi del processo vada a detrimento di chi deve servirsi del giudizio per dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni.

Nel secondo caso dalla formalizzazione dell'atto interruttivo inizierà a decorrere un nuovo termine prescrizionale, infatti, ogni singola richiesta di pagamento che sia idonea a costituire in mora l'obbligato produce l'interruzione del termine di prescrizione e che per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione" (1^ comma dell'art. 2945 c.c.).

Si tratta, infatti, di interruzione a carattere istantaneo che o si verifica al momento della singola intimazione di pagamento, se la stessa è in sé idonea a costituire in mora l'obbligato, oppure non si verifica affatto, con la conseguenza che irrilevante è un eventuale atto successivo astrattamente valido ai fini della interruzione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso il "per il tempo determinato alla legge".

Cass., civ. sez. III, del 16 luglio 2019, n. 18948

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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