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Prescrizione e decadenza del credito tributario accertato con sentenza

Cassazione del 30.7.2018 n. 20104 ha affermato che alla sentenza emessa in seguito all’opposizione a cartella di pagamento non sono applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria (ad esempio art. 25 dpr 29.9.1973 n. 603), ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c. perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimita’
A cura di Paolo Giuliano
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La riscossione coattiva dei crediti tributari            

Durante una riscossione coattiva tributaria ci si imbatte a) nel  il ruolo esecutivo (equiparabile al titolo esecutivo), b) nell'estratto del ruolo è la riproduzione del ruolo esecutivo, c) nella cartella di pagamento che assolve alle funzioni che nel processo civile sono assolte dal titolo esecutivo e dal precetto.

Opposizione all cartella di pagamento

Ricevuta la cartella di pagamento il contribuente può decidere di contestarne il contenuto, per motivi formali o sostanziali (come ad esempio la prescrizione del credito), questa contestazione da vita ad un autonomo procedimento giudiziario diretto ad accertare la legittimità del credito e che si chiude con sentenza.

Opposizione relativa alla posizione di socio di una società di persone

Il socio di una società di persone in ambito tributario è estraneo agli atti impositivi, alla formazione del titolo nei confronti della società.

Anche in ambito tributario si applica la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ. per i debiti della società in nome collettivo, (in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari).

Il socio, quindi, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 cod. civ., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto « una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, né quella della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta, bastando la notificazione del solo avviso di mora, il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere ai sensi dell'art. 19, terzo comma, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnando congiuntamente gli atti presupposti» (Cass.nn. 10584/07, 20704/014).

Decadenza e prescrizione del credito tributario  ex art. 25 dpr 29 settembre 1973 n. 602

Il legislatore impone all'agente di riscossione dei termini entro cui iniziale l'azione esecutiva una volta notificata la cartella di pagamento.  In particolare l'art. 25 del Dpr 29.9.1973 n. 603 prevede che il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore deve  procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3 o 4 anno (dalla presentazione della dichiarazione.

Risulta evidente che il superamento di tali termini comporta decadenza per il concessionario, il problema è dato dl fatto che se il contribuente contesta la cartella di pagamento, il procedimento potrebbe durare anche oltre i 3 o 4 anni previsti dall'art. 25 del dpr del 1973/603

Il legislatore considerando questo aspetto ha previsto l'art. 2953 cc secondo il quale in presenza di una prescrizione breve di anni 10, in presenza di una sentenza passata in giudicato la prescrizione è di 10 anni e comincia a decorrere dalla sentenza.

Prescrizione del credito tributario accertato con sentenza

In questo contesto è evidente che occorre valutare se nell'ambito tributario, in presenza di un procedimento di opposizione a cartella esattoriale chiuso con sentenza, la decadenza è quell prevista dall'art. 25 del dpr 1973/603 oppure è applicabile l'art. 2953 cc

Nel caso in cui un atto impositivo venga impugnato in sede giurisdizionale, il credito accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo, sia esso erariale o restitutorio del contribuente (cfr. Cass. n. 1967 del 2005; n. 21623 citata), soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., anche nel caso in cui l'accertamento riguardi sanzioni per violazioni tributarie (cfr. Cass. Sez. Un. citate).

Si tratta di un principio generale (che anche se espresso  in materia di irrogazione delle sanzioni tributarie)  estensibile, per identità di ratio, a tutti i casi di riscossione a mezzo di cartella di pagamento conseguente ad atto impositivo confermato con sentenza passata in giudicato — che «il provvedimento del giudice che definisce la lite sull'accertamento, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell'atto impositivo contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale e gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell'ambito del rapporto bilaterale (amministrativo) d'imposta»

In buona sostanza «in presenza del giudicato, non sono applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c. » (Cass. sez. un. citate) perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità.

Da ciò discende l'inapplicabilità, alla riscossione dei crediti erariali accertati con sentenza passata in giudicato, del termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del D.P.R. n. 602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio (cfr. Cass.n. 11867/2018; n. 16730/2016; n. n. 21623 del 2015).

Cass., civ. sez. V, del 30 luglio 2018, n. 20104    

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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