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Limiti dell’ipoteca a garanzia dei crediti tributari

La Cassazione del 6.6.2018 n. 14567 ha affermato che in tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di 20000 euro prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, il ruolo costituisce “titolo esecutivo”
A cura di Paolo Giuliano
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L'ipoteca

L'ipoteca è una garanzia che il debitore concede al creditore al fine di assicurare una migliore possibilità di recupero del credito (l'ipoteca comprende, garantisce,  il credito e gli interessi).

L'ipoteca è concessa dal debitore (o da un soggetto diverso dal debitore c.d. terzo datore di ipoteca) al creditore su uno specifico bene immobile (e si differenza dalle altre forme di garanzia "personali" che pongono a garanzia di un credito il patrimonio di un soggetto e non beni specifici.

Se, da un lato,  l'ipoteca ha ad oggetto solo beni immobili, dall'altro, l'ipoteca può essere concessa per qualsiasi tipo di crediti.

L'iscrizione ipotecaria non è illimitata, ma ha una durata ventennale se non rinnovata.

L'ipoteca a garanzia dei debiti tributari

Come già detto l'ipoteca può essere concessa anche a garanzia di debiti tributari.

Il favore che il legislatore concede agli organi esecutivi è molto ampio, tale da permettere di iscrivere un‘ipoteca sul bene del creditore anche senza il consenso del debitore stesso (se proprietario del bene immobile) oppure di iscrivere ipoteche anche solo ai fini cautelari.

Naturalmente la possibilità di iscrivere ipoteche in modo unilaterale e anche solo ai fini cautelai ha dato luogo ad abusi ed è prima dovuta intervenire  la giurisprudenza (Ad equitalia è vietato iscrivere ipoteche a garanzia di crediti inferiori a 8000 euro, ove tali ipoteche fossero iscritte queste sono illegittime, la Cassazione a sezioni semplici 26.9.2012 n. 16348 riconferma e applica l’orientamento già codificato in materia dalle Sezioni Unite della Casssazione con la sentenza del 10.04.2012 n.5771.

Poi è intervenuto il legislatore con l'art. 77 comma  1-bis dpr 602/1973 . L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all' art. 76, commi 1 e 2 , purchè l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

I limiti dell'ipoteca a garanzia dei crediti tributari: il calcolo dell'importo del credito

L'art. 77 dpr 602/1973 prevede che l'ipoteca non può essere iscritta se l'importo complessivo del credito non è superiore a 20.000 euro (in origine 8000). Il legislatore però non dice quali sono i crediti che si devono prendere in considerazione per calcolare se si è raggiunta (o meno) la soglia minima.

Irrilevanza del titolo del credito: crediti tributari e crediti derivanti da sanzione amministrativa

Ci si potrebbe chiedere se ai fini del calcolo occorre considerare solo i crediti strettamente tributari o anche i crediti non tributari come quelli derivanti da sanzione amministrativa.

E' irrilevante se il titolo del credito è diverso e alcuni crediti riguardano sanzioni amministrative. Infatti, questa circostanza non rileva ai fini della legittimità della predetta iscrizione, atteso che la giurisprudenza ha precisato che: "In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila euro a tal fine prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato d.P.R., il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario "può procedere ad esecuzione forzata", ovvero, "può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", purchè "sia inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso" (Cass. 2190 del 2014). Rileva, invece, l'importo per il quale l'iscrizione è avvenuta.

Irrilevanza dell'eventuali contestazioni del debitore.

Ai fini del calcolo risultano irrilevanti le eventuali contestazioni dei crediti del debitore, non supportate da sentenza passata in giudicato.

Rilevanza solo dell'importo del credito

L'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 stabilisce il divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad 20000 euro, pertanto, nella specie l'iscrizione effettuata per un importo inferiore deve ritenersi illegittima. L'ipoteca, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro.

Cass., civ. sez. V, del 6 giugno 2018, n. 14567

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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