Ddl Sgomberi, sfratti più rapidi e tempi ridotti per gli inquilini morosi: le novità nella bozza di governo

La settimana scorsa il governo Meloni ha varato un disegno di legge sul tema degli sgomberi. Un pacchetto di misure che dovrebbe rendere più rapide le operazioni di sfratto e la liberazione di immobili occupati abusivamente. Tra le novità l'ingiunzione di rilascio per finita locazione che modifica la procedura attuale accorciando i tempi e riconoscendo la possibilità di chiedere l'1% del canone per ogni giorni di ritardo nel rilascio dell'immobile. Tempi ridotti anche per sanare le morosità a carico di inquilini che si trovano in difficoltà economica. Ecco nel dettaglio la bozza.
Ingiunzione di rilascio per finta locazione: le novità nella bozza del ddl Sgomberi
La bozza del ddl sgomberi introduce l'ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo procedimento per "assicurare la celere liberazione degli immobili oggetto di contratti di locazioni conclusi o che stanno per concludersi". Il testo interviene sul codice di procedura civile e va a sostituire la convalida di licenza per finita locazione, prevedendo che il locatore o il concedente possa richiedere al giudice competente, prima della scadenza del contratto e nel rispetto dei termini contrattuali, legali o degli usi locali, un'ingiunzione di rilascio per finita locazione. L'ingiunzione opera "senza dilazione e a decorre dalla scadenza del contratto". Si può applicare ai contratti di locazione ma anche ad altre tipologie contrattuali tra cui comodato di beni immobili, affitto di azienda, affitto coltivatore diretto, mezzadria e coloni.
Come cambiano le esecuzioni forzate: anche gli atti di proprietà saranno validi
Il ddl inoltre, allarga gli atti validi a fini dell'esecuzione forzata di un immobile occupato abusivamente includendo anche gli atti di proprietà, purché trascritti. Ora, in base al Codice di procedura civile, l'esecuzione forzata per consegna o rilascio può avvenire a seguito di sentenze, provvedimenti e altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Il ddl modifica questo aspetto prevedendo la possibilità di ricorrere anche a "gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli che sono trascritti e che costituiscono o trasferiscono il diritto di proprietà o i diritti di usufrutto, uso o abitazione su beni immobili".
L'efficacia esecutiva di questi atti, precisa la norma, "è limitata al caso in cui l'occupazione degli immobili" sia stata effettuata "in assenza di alcun titolo". Restano esclusi i casi in cui "il titolo, esistente al momento dell'occupazione, è stato dichiarato invalido in un secondo momento".
Il proprietario potrà chiedere l'1% del canone per ogni giorno di ritardo nel rilascio della casa
Nella nuova procedura di ingiunzione di rilascio per finita locazione è prevista anche la possibilità di chiedere il pagamento di una somma pari all'1% del del canone mensile di locazione per ogni giorno di ritardo nel rilascio della casa. Un "elemento significativo della disciplina", recita la relazione illustrativa, "è costituito dalla previsione, su istanza di parte, della determinazione di una somma dovuta per il ritardo nel rilascio, quantificata nella misura dell'1% del canone mensile di locazione per ogni giorno di ritardo". La norma costituirebbe "un deterrente efficace contro comportamenti ostruzionistici e tutelando concretamente il locatore dai danni economici derivanti dal mancato rilascio tempestivo", riporta la relazione.
Tempi ridotti per sanare le morosità
Il ddl stabilisce anche i tempi di accoglimento della domanda di ingiunzione di rilascio, prevedendo procedure più rapide. Se la domanda è fondata, il giudice emette decreto motivato entro un "termine accelerato" di 15 giorni dal deposito del ricorso, ingiungendo il "rilascio senza dilazione a decorrere dalla scadenza del contratto". Se il contratto di affitto è già scaduto il giudice fissa il rilascio "entro un termine compreso tra un minimo di 30 giorni e un massimo di 60".
Inoltre, gli inquilini avranno meno tempo a disposizione per sanare la morosità dei canoni scaduti. Il provvedimento infatti riduce da 3 volte a 2 volte nel corso di quattro anni la possibilità, per il conduttore, di sanare in sede giudiziale la morosità per canoni scaduti, oneri accessori, interessi e spese. Infine, viene dimezzato da 120 a 60 giorni il "termine di grazia" concesso all'inquilino moroso perché impossibilitato economicamente e scende, da 90 a 45 giorni, il tempo massimo che il giudice può assegnare, se il pagamento non avviene in udienza, in caso di "comprovate condizioni di difficoltà del conduttore".