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Domanda di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo

La Cassazione del 24.2.2017 n. 4848 ha riconfermato il principio in base al quale chi contesta l’autenticità  del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza (o autenticità) della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
A cura di Paolo Giuliano
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L'autografia del testamento olografo

Una delle caratteristiche principali del testamento olografo è quella relativa all'autografia dell'intero contenuto del testamento e della sottoscrizione del testamento. In modo più semplice, l'intero testamento deve essere scritto, datato e sottoscritto di pugno del testatore.

Ai fini dell'identificazione  del requisito dell'autografia del testamento olografo, detto requisito è    rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata   interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur  se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena    in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione    testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del    testamento è configurabile allorquando l'intervento del terzo ne    elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla    volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo    della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di    mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del  testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore (Cass. civ. sez. II, 11 giugno 2012 n. 9466).

La seconda caratteristica è data dal fatto che il testamento olografo (anche se testamento) è sempre una scrittura privata (non richiedendo la presenza del notaio ai fini della redazione, il notaio interviene solo in fase di pubblicazione del testamento e solo il verbale di pubblicazione del testamento è atto pubblico).

La contestazione dell'autenticità del testamento olografo

Preso atto che il testamento olografo (in quanto tale) è una scrittura privata, occorre osservare che quando si vuole far valere in un procedimento giudiziario una scrittura privata, colui che intende usare una scrittura privata in giudizio si espone all'eccezione relativa alla contestazione dell'autenticità della scrittura privata.

La contestazione dell'autenticità della scrittura privata (nell'ipotesi più semplice di produzione in giudizio di una semplice fotocopia della stessa)  è quella del mero disconoscimento della fotocopia prodotta.  Disconoscimento che potrebbe portare ad un giudizio di verifica dell'autenticità con onere della prova a carico di colui che intende avvalersi della scrittura privata.

Domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo

Quanto sopra detto presenta un'eccezione in materia di testamento olografo.

Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (15 giugno 2005, n. 12307) hanno stabilito che la parte che contesti l'autenticità  del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava sulla parte che contesta l'autenticità del testamento l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

La piana applicazione di tale principio comporta, ad un tempo, l'inapplicabilità  delle norme sul procedimento di verificazione di scrittura privata e l'inversione dell'onere della prova, traslato dalla parte che fa valere il testamento olografo a quella che ne disconosce l'autenticità .

In concreto, quanto sopra detto comporta che

  • quando viene depositato in un processo  il verbale di pubblicazione di un testamento olografo  (verbale contenente, oltre alla trascrizione della scheda, cioè¨ la riproduzione esatta e fedele di essa, anche la descrizione delle caratteristiche grafiche dell'originale, fatta dello stesso pubblico autore della trascrizione) con allegata la fotocopia della scheda testamentaria – avrebbe dovuto, anzichè limitarsi a semplicemente disconoscere l'autenticità  del testamento olografo pubblicato (e cioè¨ l'autenticità  della scrittura come di pugno della testatrice e la sottoscrizione), proporre egli stesso,  un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura. Non avendolo fatto, cadono tutte le contestazione al testamento.
  • Inoltre,  la parte che intende provare la mancanza di autenticità  del testamento olografo oltre a proporre la domanda di accertamento negativo, ai fini probatori,  deve chiedere di acquisire al processo l'originale del testamento al fine di verificare la falsità  dello stesso, in mancanza decade dalla prova.

Cass. civ. sez. II del 24 febbraio 2017 n 4848

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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