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Assegno di inclusione, al via dal 1° agosto le domande di rinnovo: le istruzioni Inps

Al via dal 1° agosto le domande di rinnovo per continuare a beneficiare dell’Assegno di inclusione (Adi). La richiesta – chiarisce l’Inps – potrà essere inoltrata solo a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
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Al via dal 1° agosto le domande di rinnovo per continuare a beneficiare dell'Assegno di inclusione (Adi). A luglio infatti, sarà erogata la dodicesima e ultima mensilità per le famiglie che avevano fatto richiesta l'anno precedente e che hanno percepito il sostegno senza interruzioni. A comunicarlo è l'Inps, che ha fornito le istruzioni per l'invio della nuova domanda. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Come rinnovare la domanda per continuare a ricevere l'Adi

L'Inps ricorda che i nuclei familiari con una domanda Adi "terminata" possono presentare la richiesta di rinnovo esclusivamente a partire dal mese successivo all'ultimo pagamento ricevuto (ovvero la diciottesima mensilità per le domande iniziali o la dodicesima mensilità in caso di rinnovo). In altre parole, se l'ultimo pagamento è quello di luglio, la richiesta potrà essere inoltrata già a partire da agosto. Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate prima infatti, non potranno essere elaborate con esito positivo e verranno respinte. La richiesta di rinnovo può essere inoltrata sia dalla stessa persona che lo ha richiesto in precedenza, sia da un altro componente maggiorenne all'interno dello stesso nucleo familiare.

Che cos'è l'Assegno di Inclusione

L'Assegno di inclusione è un sostegno economico rivolto alle famiglie in condizioni di povertà e condizionato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inserimento sociale e lavorativo. Una parte è composta da un'integrazione del reddito familiare fino a una certa soglia, l'altra consiste in un sostegno per le spese di affitto con contratto ritualmente registrato.

I requisiti

Possono richiedere l'Adi sia cittadini italiani che stranieri, residenti in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Al requisito di residenza si aggiungono quelli economici:

  • Isee inferiore a 10.140 euro e un reddito familiare al di sotto dei 6.500 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi. Se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia  è fissata a 8.190 euro l'anno (sempre moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza);
  • un reddito familiare inferiore a 10.140 euro se la famiglia vive in una casa in affitto;
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all'estero sotto i 30mila euro;
  • un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) più basso di 6mila euro se la famiglia è composta da una sola persona (8mila se sono due, 10mila se sono 3 o più componenti con mille euro in più per ogni figlio a partire dal terzo).

Come fare domanda

Ci sono diverse modalità per fare domanda: online, sul sito dell'Inps, accedendo con le proprie credenziali; tramite patronati e Caf. Una volta inoltrata i dati saranno caricati sulla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL) a cui occorrerà registrarsi. Infine, dopo la sottoscrizione, il richiedente dovrà firmare il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD).

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