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Divisione con conguaglio e l’imposta di registro

La Cassazione del 28.3.2018 n. 7606 ha affermato che Le assegnazioni di beni nella divisione non sono considerate traslative di proprietà dei beni assegnati se il condividente riceve una quota corrispondente ai suoi diritti; se, invece, vi è conguaglio, o la quota assegnata è superiore a quella spettante, la divisione, in relazione al conguaglio o al maggiore assegno, è considerata a carattere traslativo e come tale soggetta al tributo proporzionale.
A cura di Paolo Giuliano
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Divisione e quota concreta o quota astratta

L'atto di divisione che determina l'estinzione della comunione presuppone che ogni condividente deve ricevere una porzione di beni (quota concreta) il cui valore è corrispondente al valore della sua quota astratta sui beni compresi nella comunione.

La funzione del conguaglio nella divisione

Può capitare che il valore della quota concreta non corrisponde al valore della quota astratta, i motivi di questa mancata corrispondenza possono essere numerosi: alcuni beni compresi nella comunione non sono comodamente divisibili oppure uno dei condividenti chiede l'assegnazione di alcuni beni; conseguenza pratica di queste situazioni è quella per la quale alcuni beni devono essere ricompresi in un'unica porzione (anche se il valore della porzione sarà superiore alla valore della quota astratta).

Al fine di ripristinare l'eguaglianza delle quote tra i condividenti si assegnano dei conguagli a carico di colui che ricevere una porzione di beni concreta di valore maggiore della quota strata e a favore del condividente che riceve una porzione di beni concreti di valore minore rispetto la propria quota astratta (non potendo una porzione concreta di beni avere un valore minore o maggiore rispetto il valore della  quota astratta spettante a ogni condividente).

La previsione del meccanismo del conguaglio e il conseguente obbligo di versare il conguaglio ha la funzione di riequilibrare le sperequazioni tra condividenti che possono verificarsi nella divisione.

La richiesta del conguaglio

Da quanto detto risulta evidente che l'esigenza di avere una divisione con conguaglio può nascere durante il procedimento di divisione, in questa situazione, ci si chiedere se la domanda relativa al conguaglio è sottoposta alle preclusione processuali previste dal legislatore.

La scelta di avere una divisione con conguaglio (e, di conseguenza, il diritto ad avere il conguaglio e l'obbligo a versare il conguaglio)  prescinde da una domanda di parte, in quanto il conguaglio è un mezzo per giungere alla divisione. Il giudice, in altri termini, deve procedere d’ufficio all'imposizione del conguaglio e alla quantificazione dello stesso (o alla rivalutazione del conguaglio, qualora vi sia stata una  lievitazione del prezzo del bene), poiché il conguaglio ha la funzione di riequilibrio delle posizioni dei singoli condividenti nella divisione (e ha la funzione di giungere all'estinzione della comunione).

Quantificazione del valore del conguaglio

Il debito da conguaglio è un debito di valore che va calcolato al momento della pronunzia della sentenza di divisione.

Divisione subordinata al pagamento del conguaglio

Individuata la funzione del conguaglio nell'esigenza di riequilibrare la posizione dei diversi condividenti (in presenza di sperequazioni tra gli stessi), ci si chiede se l'effetto della divisione (l'assegnazione di beni concreti) può essere subordinato o condizionato al pagamento effettivo delle somme previste a conguaglio.

 La risposta che viene fornita è negativa, il giudice non può subordinare la divisione al pagamento del conguaglio, in quanto se la divisione fosse subordinata all'effettivo pagamento del conguaglio, la divisione potrebbe essere rinviato alle calende greche o sine die da un soggetto che non ha interesse alla divisione e che deve pagare il conguaglio. Inoltre, il conguaglio è posto solo nell'interesse di colui che deve ricevere il conguaglio (e tale credito potrebbe anche non essere mai riscosso), ma, certo l'obbligo di pagare il conguaglio non è posto nell'interesse di colui che deve versare il conguaglio.

Questo comporta che l'eventuale recupero del credito da conguaglio seguirà le normali strade legislativamente previste.

Interessi sul conguaglio

Gli interessi sul conguaglio decorrono dal momento della sentenza di divisione

Tassazione del conguaglio

La funzione civile del conguaglio come mezzo per giungere alla divisione (riequilibrare la posizione dei condividenti onde eliminare eventuali sperequazioni tra gli stessi) non corrisponde alla funzione del conguaglio accolta nell'ambito tributario (ai fini della tassazione della somma versata a conguaglio).

 Infatti, se si dovesse seguire la ricostruzione civile del conguaglio, la tassazione ai fini del registro dovrebbe essere quella propria della divisione (1%), mentre se il conguaglio viene visto come corrispettivo per il trasferimento (in sede di divisione) di una parte della quota di uno dei condividenti, il conguaglio andrebbe tassato come con  l'aliquota propria degli atti traslativi.

E' vero che in tema di imposta di registro, la divisione è un atto avente natura dichiarativa, sottoposto all'aliquota dell'1% (art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR) se  le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondano alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano.

Se questo, però, non avviene l'art. 34, comma 1, del d.P.R. cit., stabilisce che "la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente".

Ovviamente l'interpretazione di questo articolo può essere duplice, quando c'è conguaglio, questo è sempre tassato come atto traslativo, in quanto, altrimenti, non sarebbe giustificato, oppure, il conguaglio è tassabile come atto traslativo solo (e quando) la quota di fatto di chi deve versare il conguaglio e la quota di fatto di colui che deve ricevere il conguaglio non corrisponde alla quota astratta.

Quest'ultima sembra essere l'interpretazione seguita.

Infatti, la Cassazione ha chiarito che: " In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (per divisione giudiziale), mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi, atteso che quest'ultima è applicabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza, mentre non rileva che la somma corrisposta a titolo di conguaglio provveda o meno dalla massa ereditaria, in quanto la norma citata non si riferisce alla provenienza dei beni, ma unicamente al loro valore.

Inoltre, "Le assegnazioni che hanno luogo nella divisione di beni mobili o immobili non sono considerate traslative di proprietà dei beni assegnati se il condividente riceve una quota corrispondente ai suoi diritti; se, invece, vi è conguaglio, o la quota assegnata è superiore a quella spettante, la divisione, in relazione al conguaglio o al maggiore assegno, è considerata a carattere traslativo e come tale soggetta al tributo proporzionale. Ne deriva che l'Ufficio del Registro, al fine di procedere all'accertamento del tributo, debba sottoporre a giudizio di valore l'intero compendio oggetto della divisione per effettuare il raffronto proporzionale della quota assegnata rispetto al tutto, in relazione alla quota di comproprietà spettante".

Cass., civ. sez. V, del 28 marzo 2018, n. 7606

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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