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Opinioni

Causa degli accordi patrimoniali dei coniugi in sede di separazione e divorzio

Cassazione 5.7.2018 n. 17612 gli accordi di separazione dei coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro, non risultano collegati ad uno specifico corrispettivo o ai tratti propri della donazione, ma rispondono, di norma, ad un più specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione.
A cura di Paolo Giuliano
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Il regolamento dei rapporti patrimoniali dei coniugi alla fine del matrimonio

Alla fine del matrimonio occorre procedere allo scioglimento della comunione legale dei beni (determinando la le quote da attribuire a ogni coniuge e il saldo dare/avere tra i coniugi per la manutenzione o i versamenti effettuati) e occorrerà, più in generale definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi (basta pensare ad un muto per una casa familiare pagato sempre e solo da uno dei due coniugi).

Ogni coniuge ha il diritto di condizionare il proprio assenso alla separazione a un soddisfacente assetto dei rapporti patrimoniali, (che se non sarà trovato amichevolmente dai coniugi sarà definito in sede contenziosa).

I rapporti patrimoniali tra i coniugi separati hanno rilevanza solo per le parti, non essendovi coinvolto alcun pubblico interesse, per cui essi sono pienamente disponibili e rientrano nella loro autonomia privata.

L'atto negoziale che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi

La definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi di solito viene consacrato in un atto (avente natura negoziale).

Ci si chiede se tale atto (avente ad oggetto la definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi) è ammissibile, la risposta è affermativa, sia se si fa riferimento al principio generale dell'autonomia privata, sia se si osserva che sono indicativi dell'ammissibilità di atti negoziali traslativi tra i coniugi o ex coniugi alcuni riferimenti normativi come: l'art. 711, 3 0  co., c.p.c., che – con riguardo alla separazione consensuale – prevede che nel processo verbale deve darsi atto delle «condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole»; l'art. 4, 16° (già 13°) co., I. divorzio, che – con riguardo allo scioglimento del vincolo matrimoniale – fa riferimento alle «condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici»; l'art. 5, 8° co., I. divorzio, secondo il quale – se vi è "accordo" – è possibile corrispondere l'assegno divorzile periodico in un'unica soluzione.

Il contenuto degli accordi patrimoniali tra i coniugi

Analizzando questo tipo di accordi ci si chiede se il loro oggetto è solo quello patrimoniale (oggettivo) oppure può riguardare anche comportamenti di condotta dei coniugi (e, quindi, aspetti soggettivi).

L'espressione  "condizioni della separazione" o l'espressione accordi di separazione va intesa non soltanto in senso soggettivo, ma anche oggettivo. In altri termini, «condizioni della separazione» non sono soltanto quelle «regole di condotta» destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, ma anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale; e, tra queste ultime, l'assetto, il più possibile definitivo, dei propri rapporti economici, con la liquidazione di tutte le "pendenze" ancora eventualmente in atto (cfr. sent. n. 5473/2006).

La causa degli accori di separazione e divorzio

Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", – rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale".

Il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità se si osserva che l'accordo patrimoniale   sfugge  da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), ma svela una sua "tipicità" in quanto diretto ad  una sistemazione "solutorio compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale.

Perfezionamento dell'accordo

Il perfezionamento dell'accordo  può eseguire lo schema del preliminare – definitivo oppure del definitivo a cui segue l'atto di adempimento.

Atti traslativi tra coniugi (ed ex coniugi) possono perfezionarsi non soltanto in sede giudiziale (nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell'udienza ex art. 711 c.p.c. oppure in quello di comparazioni davanti al collegio nella procedura divorzile su domanda congiunta ai sensi dell'art. 4 comma 16 legge divorzio), ma anche in sede stragiudiziale, frequentemente (ma non solo) in adempimento di un impegno a trasferire assunto in sede giudiziale.

In tal caso, l'obbligazione assunta dinanzi al giudice di operare un trasferimento, mobiliare o immobiliare, trova esecuzione attraverso un apposito atto di attuazione (c.d. negozio traslativo con causa esterna), a struttura bilaterale.

Inadempimento all'obbligo di trasferimento contenuto nell'accordo di separazione

In presenza di un inadempimento a trasferire un immobile la tutela accordata al coniuge creditore è sicuramente quella del 2932 cc se l'accordo ha al struttura di un preliminare, ma se ha la struttura di un contratto definitivo a cui deve seguire l'adempimento (il trasferimento materiale del bene) occorre chiedersi quale stata è possibile seguire per trovare tutela dell'inadempimento.

Orbene, secondo la giurisprudenza della Cassazione  l'inadempimento dell'obbligazione di trasferire trova rimedio giudiziale nell'art. 2932 c.c.. Vero è che la formulazione letterale di detta norma rende quest'ultima applicabile solo in presenza di un obbligo "a concludere un contratto" (e non di un "obbligo a trasferire"); come pure è vero che la stessa sfocia in una sentenza che produce gli effetti "del contratto non concluso" (e non di un "trasferimento non attuato"). Tuttavia, la norma già da tempo conosce applicazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sent.  n. 2301/1994, 1583/1982) nella fattispecie prevista dall'art. 1706 comma 2 c.c. (in cui l'obbligazione di ritrasferire i beni al mandante deve essere attuata non in forza di un contratto, ma con un negozio traslativo di esecuzione del mandato).

Pertanto, la sentenza ex art. 2932 c.c. ben può assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall'atto traslativo rimasto ineseguito (anche nel caso in cui si escluda la natura preliminare dell'impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta).

Cass., sez. III, del 5 luglio 2018, n. 17612

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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