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La prova della donazione indiretta parziale e la comunione legale dei coniugi

La Cassazione del 7.5.2015 n. 9194 ha stabilito il seguente principio di diritto: l’art. 179 lettera b) cc, che esclude le donazioni (anche indirette dalla comunione legale dei coniugi) trova applicazione anche quando la donazione indiretta proveniente da un terzo consista (solo) in una parte del denaro destinato all’acquisto di un bene, con la conseguenza di un’esclusione parziale e pro quota del bene stesso dalla comunione legale.
A cura di Paolo Giuliano
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Capita molto spesso che i genitori di due giovani sposi forniscono agli stessi del denaro per comprare la casa dove vivere. Questi trasferimenti di denaro, diventano rilevanti se si verifica la fine del matrimonio, infatti, occorre valutare se devono essere restituiti oppure se, addirittura, il bene (casa familiare) comprato con quel denaro è escluso dalla comunione legale dei coniugi, cioè l'immobile, anche se comprato durante il matrimonio da uno o entrambi i coniugi è di proprietà solo di uno di questi.

L'art. 179 c.c. stabilisce che "non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: […..] b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione"

Nella locuzione donazione, rientra sia la donazione vera e propria, sia la c.d. donazione indiretta, come ad esempio, la rinuncia ad un credito, o il prestito, senza restituzione, di una somma da destinarsi all'acquisto di un immobile. La donazione indiretta crea non pochi problemi, non solo relativi all'identificazione della fattispecie (la donazione indiretta si può realizzare anche con lo schema del contratto per persona da nominare o con una vendita con riserva della proprietà), ma anche nei rapporti con i creditori (basta pensare all'applicabilità del nuovo 2929 bis c.c. alle donazioni indirette) o in sede di successione (basta pensare alla costruzione avvenuta su un terreno trasferito in seguito ad una donazione indiretta) ed in sede di separazione dei coniugi per gli obblighi di restituzione per l'esclusione di alcuni beni dalla comunione legale.

L'art. 179 lettera b) cod. civ. esclude dalla comunione i beni personali di uno dei due coniugi acquisiti dopo il matrimonio per effetto di donazione. Tale donazione può essere anche indiretta ovvero consistere nell'elargizione dell'importo necessario all'acquisto del bene da non ricomprendere nella comunione legale. Perché ricorra la deroga al regime ordinario della comunione legale è necessario che sia dimostrata la provenienza da un terzo donante del corrispettivo necessario all'acquisto e che tale elargizione sia stata a tale specifico fine.

Quindi, è onere probatorio di colui che invoca l'esistenza della donazione indiretta provare che la somma (usata per l'acquisto) proviene da un terzo. Ma occorre provare che l'intera somma usata per l'acquisto proviene da un terzo (donante), oppure è sufficiente provare che solo una parte della somma proviene da un terzo (donate) ?

La medesima domanda può essere posta chiedendosi  se la donazione indiretta può avere ad oggetto l'intero corrispettivo necessario all'acquisto oppure solo una parte di esso.

Secondo una ricostruzione  la donazione indiretta, al fine d'integrare la fattispecie astratta prevista dall'art. 179 lettera b) cod. civ. deve essere pari all'intero corrispettivo d'acquisto. Quindi, se viene fornito (e vi è prova) che è stato fornito solo una parte della somma necessaria per acquisite l'immobile, non ci sarebbe donazione indiretta, e l'immobile cadrebbe, per intero, nella comunione legale.

Una diversa ricostruzione sottolinea che non risulta che per integrare l'ipotesi della donazione indiretta (e, quindi, la fattispecie prevista dall'art. 179 c.c.) la donazione indiretta (o la somma regalata)  deve essere pari all'intero corrispettivo d'acquisto.

Di conseguenza, la mancata prova dell'intera provenienza del denaro dal donante occorrente per l'acquisto immobiliare da parte dei congiunti di uno dei due sposi, in presenza di una prova della provenienza quanto meno di una quota (maggioritaria o minoritaria) dell'importo usato per l'acquisto di tale importo da parte dei parenti di uno dei due sposti è sufficiente a far scattare il meccanismo previsto dall'art. 170 c.c. e, quindi, ad escludere il bene dalla comunione legale dei coniugi.

Del resto, la donazione indiretta non riguarda soltanto l'ipotesi in cui è fornita  l'intera somma da destinarsi all'acquisto di un immobile, ma la donazione indiretta può avere ad oggetto anche una porzione del denaro necessario all'acquisto del bene.

Naturalmente, quando viene fornito solo un parte del denaro, l'esclusione del bene dalla comunione legale, non sarà totale, cioè il meccanismo previsto dall'art. 179 c.c. non opera in modo integrale e pieno (come quando la donazione indiretta riguarda l'intera somma usata per l'acquisito), ma l'esclusione sarà solo parziale, proporzionale alla somma (o alla donazione) effettuata.

Alla luce di quanto esposto è possibile esporre il seguente principio di diritto : l'art. 179 lettera b) cod. civ. trova applicazione anche quando la donazione indiretta proveniente da un terzo consista in una parte del denaro destinato all'acquisto di un bene, con la conseguenza di un'esclusione parziale e pro quota del bene stesso dalla comunione legale.

Cass., civ. sez. I, del 7 maggio 2015, n. 9194 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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