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Fallimento e debito da responsabilità extra contrattuale con diritto di manleva

Cassazione 18.1.2019 n. 1465 Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, il fallimento può essere dichiarato se al manifestarsi di un nuovo debito non c’è un nuovo credito che consenta l’adempimento del debito. A tal fine non è sufficiente la manleva verso terzi, in quanto la garanzia ex art 106 cpc opera dopo l’adempimento del garantito: quindi la manleva non incide sull’adempimento dell’obbligazione che potrà restare inadempiuta.
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A cura di Paolo Giuliano
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Fallimento e crediti non adempiuti

Il fallimento di una società o di un imprenditore presuppone il mancato adempimento (pagamento) di debiti, debiti che possono trovare il loro titolo in un contratto (inadempimento contrattuale) o in un atto illecito (responsabilità extracontrattuale).

La differenza tra i due debiti (da contratto o da atto illecito) risiede oltre che nel diverso titolo, nelle diverse modalità di accertamento, infatti nell'inadempimento da contratto il quantum da pagare risulta indicato nel contratto ed è identificabile anche il soggetto inadempiente, mentre nella responsabilità extracontrattuale, in presenza di un atto illecito, è relativamente certo il titolo (l'atto illecito o l'evento illecito), ma deve essere individuato il responsabile del danno e quantificato il risarcimento del danno.

Cancellazione della società dal registro delle imprese e termine entro cui poter chiedere il fallimento

L'art. 10 Legge fallimentare, prevede che la società può essere dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima, o nell'anno successivo.

Ovviamente, quanto si ipotizza il fallimento di una società cancellata, si delinea una fictio iuris, la quale postula come esistente – ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto –  come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte.

Il termine annuale costituisce, in sostanza, il punto di mediazione nella tutela di interessi contrapposti: quello dei creditori al soddisfacimento delle loro pretese e quello di carattere generale alla certezza dei rapporti giuridici (e al correlativo affidamento dei terzi, altrimenti esposti illimitatamente al pericolo di revocatorie).

Cancellazione dal registro delle imprese e debito da atto illecito o responsabilità extracontrattuale

La cancellazione dal registro delle imprese segna l'inizio del decorso del termine ultimo entro cui poter dichiarare il fallimento.

Il debito da atto illecito richiede l'accertamento del verificarsi dell'evento dannoso, l'identificazione del soggetto responsabile del danno e la quantificazione del danno, nell'ambito fallimentare occorre valutare se le sopra menzionate peculiarità  del credito derivante da atto illecito influenzano il principio del termine di un anno dalla cancellazione per ottenere il fallimento (ad esempio occorre valutare se una sentenza di condanna al pagamento di un danno da atto illecito pronunciata dopo la cancellazione della società può essere usata per ottenere il fallimento).

Infatti, si potrebbe sostenere che in presenza di debiti da atto illecito solo con la sentenza di condanna sorge il credito e se la società è cancellata dal registro delle imprese al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna il debitore non è più la società, ormai, estinta.

L'eventuale incidenza nel fallimento del diverso momento del verificarsi dell'atto illecito e del momento della responsabilità dell'atto illecito

Come si è anticipato, in presenza di un debito derivante da un atto illecito accertato con sentenza dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese si potrebbe negare:

  • a) al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, il credito da atto illecito è  sorto;
  • b) la correlativa posizione debitoria non può riferirsi alla società stessa, oramai estinta;
  • c) in presenza di debiti da atto illecito accertati dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese è  esclusa l'operatività dell'art. 10 I. fall., giacché tale norma presuppone  una insolvenza legata a obbligazioni venute ad esistenza prima della cancellazione.

Deve però osservarsi che il credito risarcitorio non trae la propria origine dalla sentenza di condanna: sentenza con cui è stata solo accertata l'esistenza del diritto controverso ed emessa, con riferimento ad esso, una statuizione suscettibile di esecuzione forzata.

Il fatto costitutivo dell'obbligazione non è rappresentato dalla sentenza, ma dall'illecito contraffattivo produttivo di danno di cui la società (anche se cancellata) è stata riconosciuta autrice: e tale illecito preesiste alla cancellazione, unitamente all'obbligazione risarcitoria che da esso discende.

Negare che prima della pronuncia della sentenza di condanna al risarcimento del danno possa configurarsi un inadempimento da parte del danneggiante equivale, del resto, a contestare la portata precettiva dell'art. 1219, comma 2, c.c., secondo cui il debitore del risarcimento del danno è in mora (ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito.

Credito da atto illecito e pubblicazione o passaggio in giudicato della sentenza di condanna al pagamento

A questi fini è sufficiente che la sentenza di condanna relativa ad un credito da atto illecito sia stata emessa entro la scadenza del termine annuale ex art. 10 legge fallimentare.

Alla data della dichiarazione di fallimento il credito è certo, liquido ed esigibile, se è passata in giudicato la sentenza che lo aveva riconosciuto il debito.

Fallimento e unico credito insoluto o pluralità di crediti inadempiuti

Il fatto che il credito fosse l'unico da prendere in considerazione ai fini dell'apprezzamento dell'insolvenza è irrilevante se il debito è ingente. In altri termini, ai fini del fallimento non rileva il mero numero dei crediti (e contestuali debiti), ma rileva la quantità dei debiti e dei crediti da saldare.

Infatti, lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell'imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva.

Fallimento e credito da atto illecito con diritto di manleva o garantito con assicurazione.

Resta da chiedersi se in presenza di un credito inadempiuto da atto illecito l'eventuale presenza del diritto di manleva (verso l'assicurazione) può escludere l'insolvenza e il fallimento.

Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I. fall. deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese a seguito della conclusione del procedimento liquidatorio, il fallimento in tanto può essere dichiarato, in quanto al manifestarsi di un nuovo debito non si contrapponga l'emersione di una situazione creditoria che, per il suo contenuto e le sue specifiche connotazioni, consenta l'adempimento di quel debito.

A tal fine non è però sufficiente invocare la manleva correlata alla posizione debitoria rimasta insoddisfatta, in quanto la garanzia di cui all'art. 106 c.p.c. opera in conseguenza dell'adempimento, da parte del garantito, dell'obbligazione principale: sicché essa non é idonea a incidere sulla dinamica attuativa dell'obbligazione medesima (la quale potrà restare inadempiuta, a dispetto della garanzia di cui goda il debitore nei confronti del terzo).

Cass., civ. sez. I, del 18 gennaio 2019, n. 1465         

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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