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Prescrizione dell’assicurazione e accertamento preventivo 696 cpc 696 bis cpc

Cassazione 31.1.2019 n. 2971 Non decorrere il termine di prescrizione del diritto dell’assicurato verso l’assicurazione ex art. 2952 cc dalla presentazione del ricorso ex art.696 cpc o ex art.696 bis cpc in quanto non si introduce una domanda giudiziale di merito, ma si invoca soltanto l’anticipazione di talune attività istruttorie.
A cura di Paolo Giuliano
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Prescrizione del diritto dell'assicurato verso la propria assicurazione

Anche nel contratto di assicurazione, si prescrive il diritto dell'assicurato a essere tenuto indenne per eventuali danni provocati a terzi (ed oggetto del contratto di assicurazione).

In particolare, l'art. 2952 cc stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (salvo il contratto di assicurazione sulla vita) e nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La prescrizione del diritto dell'assicurato verso l'assicurazione in presenza di responsabilità civile

Dal disposto dell'art. 2952 cc risulta evidente che per quanto riguarda l'assicurazione per la responsabilità civile (risarcimento dei danni extracontrattuali)  la prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento del danno all'assicurato oppure ha promosso contro l'assicurato l'azione, non avendo il terzo danneggiato (di norma) azione diretta verso l'assicurazione.

La brevità dei termini di prescrizione del diritto dell'assicurato impone di interpretare in modo rigoroso la locuzione richiesta di risarcimento del danno pervenuta al danneggiato, cioè nel senso che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui pervenga dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, tale per cui l'assicurato veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, quindi percepisca l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore.

Di conseguenza, non è stata considera utile per far decorrere il termine di prescrizione a carico dell'assicurato una lettera solo allusiva ad un danno oppure una richiesta di risarcimento del danno inviata da un soggetto diverso dal danneggiato (avente il mero interesse  a che il danneggiato venga  risarcito).

Il legislatore cerca di incentivare l'attività di collaborazione dell'assicurato e gli concede il beneficio della sospensione ella prescrizione se l'assicurato (danneggiante) dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento del danno informa l'assicurazione della richiesta di risarcimento del danno oppure del procedimento giudiziario intrapreso dal danneggiato.

Sospensione della prescrizione per la comunicazione del procedimento giudiziario

La sospensione della prescrizione del risarcimento del danno da responsabilità civile si verifica "se" e "quando" l'assicurato comunica all'assicurazione il procedimento giudiziario intrapreso dal danneggiato, quindi, presupposto per la sospensione è l'esistenza di un procedimento giudiziario intrapreso dal danneggiato contro l'assicurato, in assenza di un procedimento giudiziario non sussiste il diritto alla sospensione della prescrizione.

Natura del procedimento giudiziario

La locuzione procedimento giudiziario (o azione giudiziaria) si riferisce sicuramente al normale procedimento di cognizione, ma nel corso del tempo sono sorti anche altri procedimenti giudiziari diretti a risolvere la controversia, più snelli del procedimento ordinario a cognizione piena; basta ricordare il procedimento sommario di cognizione (che resta sempre un procedimento giudiziario contenzioso anche se esemplificato)  oppure l'accertamento tecnico preventivo (finalizzato ad anticipare alcune attività istruttorie) ex  696 e 696 bis cpc.

Ecco, quindi, che occorre valutare se l'inizio di un procedimento di accertamento tecnico preventivo fa decorrere (o meno) la prescrizione del diritto dell'assicurato.

Per rendere più chiara la problematica si potrebbe pensare all'ipotesi in cui il danneggiato prima attiva un procedimento di accertamento tecnico preventivo, poi inizia un procedimento sommario di cognizione e, in tale situazione, occorre chiedersi, se il termine di prescrizione del diritto dell'assicurato o della domanda di manleva   decorrere dalla notifica del ricorso per l'istruzione preventiva 696 cpc o 696 bis cpc oppure dal successivo ricorso ex art.702 bis c.p.c.

In realtà la medesima domanda si può porre chiedendosi se gli atti giudiziari pregressi (come un accertamento tecnico preventivo) al normale giudizio di cognizione o al procedimento sommario di cognizione possono rappresentare una richiesta di risarcimento del danno tale da far decorrere la prescrizione ex rt. 2952 cc.

Accertamento tecnico preventivo ex 696 cpc o consulenza tecnica preventiva ex 696 bis cpc e la prescrizione ex art. 2952 cc

La decisione se la prescrizione del diritto dell'assicurato verso l'assicurazione può cominciare a decorrere dal momento dell'accertamento tecnico preventivo 696 cpc o dalla consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc non deriva da una possibile distinzione tra 696 cpc e 696 bis cpc basata sul fatto che il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c., che si sostanzierebbe in "una mera istanza di acquisizione a finalità conservative dello stato e della condizione degli immobili" e il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c., che invece conterrebbe la denuncia dei "vizi e difetti costruttivi specifici, facendosene quantificazione, dei quali si chiedeva accertarsi le cause e quindi la responsabilità, conformemente alla natura e alla funzione del secondo istituto".

Gli atti processuali anteriori al giudizio vero e proprio,  in quanto finalizzati a conseguire un accertamento tecnico preventivo rispetto alla proposizione del vero e proprio giudizio, non contengono alcuna formulazione di una vera e propria richiesta di risarcimento.

Infatti, ambedue gli istituti si sostanziano nella richiesta di anticipare alcune attività istruttorie, rispetto all'introduzione del giudizio di merito, a fini evidentemente deflattivi del contenzioso e per promuovere la conciliazione della lite: ne discende che sia con il ricorso ex art.696 c.p.c. che con quello ex art.696-bis c.p.c. non si introduce una domanda giudiziale di merito, ma si invoca soltanto l'anticipazione di talune attività istruttorie; in ambedue i casi, quindi, non si configura alcuna domanda risarcitoria e non scatta, di conseguenza, il termine di prescrizione dell'azione di manleva nei confronti dell'assicuratore previsto dall'art.2952 c.c.

Ulteriore conferma di quanto sopra si ritrae dal rilievo che l'art.696 – bis c.p.c. è titolato "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite", il che rende evidente il fatto che non si tratta di un procedimento di natura contenziosa.

Va in definitiva ribadito il principio per cui non può farsi decorrere dalla presentazione del ricorso ex art.696 c.p.c. o ex art.696-bis c.p.c. il termine di prescrizione dell'azione di manleva nei confronti dell'assicuratore di cui all'art.2952 c.c.

Cass., civ. sez. II, del 31 gennaio 2019, n. 2971

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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