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Opinioni

Prescrizione dell’onorario dell’avvocato e la morte del cliente

La Cassazione del 23.9.2015 n.18808 ha stabilito che la prescrizione del diritto dell’avvocato al pagamento dell’onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest’ultimo, anche se, per il principio dell’ultrattività del mandato, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento in giudizio comporta che l’avvocato continua a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato.
A cura di Paolo Giuliano
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Un procedimento giudiziario può risentire dell'influenza dovuta al verificarsi di alcuni eventi (i quali concorrono a complicare una vicenda o un procedimento che non è certo lineare e certo).

Ci si riferisce, in particolare, alla morte del cliente o di una delle parti processuali, alla morte dell'avvocato, oppure, si potrebbe pensare in caso di società a operazioni di fusione, scissione o trasformazione o alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Volendo analizzare le conseguenze che derivano dalla morte fisica della parte processuale, occorre distinguere l'analisi delle conseguenze in sede processuale, dalle conseguenze in sede di rapporto professionale (mandato) tra avvocato e cliente, infatti, le due vicende seguono principi diversi (ed incompatibili).

In sede processuale se la morte della parte non viene dichiarata in giudizio (o, comunque, non viene notificata alle altre parti) il processo continua, come se la procura alle liti e il rapporto professionale tra avvocato e cliente sopravvivesse all'evento morte e si estinguesse solo "se" e "quando" l'evento morte è comunicato alle altre parti processuali e al giudice. (c.d. principio dell'utrattività del mandato).

Si potrebbe pensare che questo principio processuale si può applicare anche al rapporto sostanziale (mandato/procura) tra cliente e avvocato, nel senso che la procura alle liti e il contratto di mandato processuale  non si estinguono con la morte del mandante (come è previsto dall'art. 1722 c.c.), ma si estinguono solo nel momento in cui l'evento morte è comunicato in sede processuale. In altri termini, la procura alle liti e il mandato processuale sarebbero delle eccezioni al principio previsto dall'art. 1722 c.c.

La vicenda relativa all'individuazione del momento in cui la procura alle liti si estingue per morte potrebbe sembrare irrilevante,  ma ha, in realtà, implicazioni notevoli, quanto meno per il momento in cui comincia a decorrere la prescrizione del diritto all'onorario professionale.

Infatti, se si segue il principio processuale di estinzione della procura, il termine di prescrizione del diritto all'onorario dell'avvocato decorre dal momento in cui la morte è comunicata in sede processuale, mentre, al contrario, se si segue il principio sostanziale previsto dall'art. 1722 c.c. il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento della morte del cliente (anche se in sede processuale il mandato alle liti continua ad operare).

Tra le due ricostruzioni, quest'ultima, sembra prevalere, sulla base del seguente principio la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957 c.c., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo. E' un principio che, affermato con riferimento alla prescrizione presuntiva, ben può essere esteso alla prescrizione ordinaria (della quale soltanto si tratta nel presente giudizio).

Questo principio va ribadito anche dopo la pronuncia a Sezioni Unite n. 15295/14, la quale ha riaffermato la regola della c.d. ultrattività del mandato. In quanto si tratta di una regola che ha solo una valenza endoprocessuale. La stessa non incide sulla disciplina sostanziale del contratto di patrocinio (1722 cc), regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale. L'applicazione delle norme del mandato al contratto di patrocinio legale comporta che la morte del cliente estingua il rapporto e determini quindi l'insorgenza del diritto dell'avvocato al pagamento delle competenze professionali, malgrado la detta estinzione non faccia venire meno, a determinate condizioni, il dovere del difensore di continuare a gestire la lite.

In conclusione, va affermato che la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo, anche se, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera del difensore costituito in giudizio comporta che questi continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato.

Si potrebbe osservare che poichè la prescrizione comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la prescrizione del diritto all'onorario decorre soltanto dal giorno in cui il difensore ha avuto conoscenza della morte del cliente.

In realtà il momento della conoscenza della morte del cliente (cioè l'ignoranza o la non conoscenza soggettiva dell'evento morte) non è un evento che impedisce il decorrere della prescrizione. Infatti, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento

Cass., civ. sez. III, del 23 settembre 2015, n. 18808 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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