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Pignoramento presso terzi e opposizioni esperibili art 617 comma 2 cpc

Cassazione 2.7.2019 n 17663 Nel pignoramento presso terzi l’ordinanza di assegnazione determina l’automatica acquisizione in capo al terzo della veste di parte del processo esecutivo; perciò se propone l’opposizione egli è già nell’ambito di applicazione dell’art 617 comma 2 cpc. L’impugnazione ex art. 548 comma 2 e 549 cpc dell’ordinanza pronunciata per la mancata dichiarazione del terzo e quella sulle contestazioni sorte sulla dichiarazione, si propone ex art. 617 comma 2 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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Pignoramento presso terzi

Il creditore per recuperare quanto dovuto dal debitore ha la possibilità di a) pignorare i beni del debitore b) pignorare i crediti che il debitore vanta verso un altro soggetto (terzo).

In caso di pignoramento presso il terzo, il debitore ha una doppia veste 1) di debitore verso il creditore che ha iniziato l'esecuzione e 2) di creditore perso un diverso soggetto (estraneo all'esecuzione)  che ha dei debiti verso presso il terzo debitore del debitore esecutato

La posizione del terzo esecutato nel processo esecutivo

Da quanto detto risulta evidente che il terzo pignorato (inquanto terzo) è estraneo al procedimento esecutivo intrapreso dal creditore contro il debitore e si trova coinvolto in detto pignoramtno solo perché è a sua volta debitore del debitore pignorato.

La sostanziale posizione di terzo  non esclude che anche il terzo (pignorato) possa avere l'esigenza di doversi proteggere dal procedimento esecutivo, infatti, il terzo potrebbe non avere nessun debito verso il debitore esecutato come potrebbe avere un debito importo minore rispetto al credito per il quale sta aggendo il creditore.

Il legislatore è consapevole di questa situazione è ha deciso di fornire al terzo pignorato una voce da spendere nel processo esecutivo, infatti, il terzo ha la possibilità di fare una dichiarazione con la quale quantifica o disconosce l'esistenza del suo debito verso il debitore esecutato, come, in alcune ipotesi, ha anche la possibilità di adire ai rimedi dell'opposizione all'esecuzione.

L'art. 548 e 549 cpc e la formulazione del 1998

L'art. 548 cod. proc. civ. – nella formulazione introdotta con il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Istituzione del giudice unico di primo grado) – prevedeva che se il terzo pignorato non compariva all'udienza stabilita ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. o, comparendo, rifiutava di fare la dichiarazione, o se intorno alla stessa sorgevano contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvedeva all'istruzione della causa a norma del libro secondo del codice di rito.

Tale previsione, peraltro, differiva da quella del '42 solo per l'eliminazione del riferimento all'ufficio del pretore, soppresso con il citato d.lgs. n. 51 del 1998, e, di conseguenza, alla necessità di assegnare un termine perentorio per riassumere il giudizio davanti al tribunale, nel caso in cui la causa eccedesse i limiti della competenza pretorile.

Dunque, originariamente la legge non distingueva fra il caso dell'omessa dichiarazione e quello della dichiarazione reticente o comunque di contenuto contestato. In tutte le ipotesi, il creditore che voleva ottenere una pronuncia sull'esistenza e sulla consistenza del credito che egli aveva inteso pignorare, era tenuto ad introdurre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato.

Tale giudizio che si svolgeva ai sensi del libro secondo del codice di procedura civile, ossia nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, con il conseguente regime di acquisizione della prova e i relativi strumenti impugnatori.

L'unica agevolazione di cui godeva colui che introduceva il giudizio di accertamento era costituita dalla circostanza che la condotta del terzo che, avendo omesso di rendere la dichiarazione innanzi al giudice dell'esecuzione, non l'avesse resa neppure nel corso del primo grado, poteva essere equiparata alla mancata risposta nel caso di interrogatorio formale (art. 548, secondo comma, cod. proc. civ.).

L'art. 548 e 549 cpc e la formulazione del 2012

L'assetto normativo è stato profondamente innovato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che, con decorrenza dal 10 gennaio 2014, ha soppresso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, quantomeno come giudizio incidentale al processo esecutivo da svolgersi nelle forme ordinarie, e ha differenziato il regime giuridico a seconda che il terzo non renda la dichiarazione oppure che il contenuto della stessa sia contestato.

In particolare, nel primo caso non occorre che venga introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo: il suo silenzio – rafforzato dalla notificazione di un'ordinanza che fissa una nuova apposita udienza – è equiparato alla non contestazione dell'esistenza del credito pignorato. Perciò, sulla base della stessa il giudice dell'esecuzione può pronunciare senz'altro l'ordinanza di assegnazione, che «il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, […] se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».

Nell'ipotesi in cui, invece, sul contenuto della dichiarazione sorgano contestazioni, le stesse vengono risolte dal giudice dell'esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 549 cod. proc. civ.; dunque senza alcuna necessità, neppure il questo caso, di introdurre un autonomo giudizio di accertamento. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed «è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617».

L'art. 548 549 cpc e le modifiche del 2014

L'impianto del 2012 è rimasto sostanzialmente immutato, ma negli anni successivi agli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. sono stati apportati alcuni correttivi, necessari anche a superare i limiti di legittimità costituzionale evidenziati già nelle prime letture critiche della nuova disciplina.

In particolare, il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha modificato l'art. 548 cod. proc. civ. nella parte in cui prevedeva un diverso regime a seconda che il credito pignorato avesse natura di credito di lavoro oppure no, coerentemente alla modifica degli artt. 543, secondo comma, n. 4, e 547 cod. proc. civ., che prevedevano che, quando il pignoramento riguardava i crediti di cui all'art. 545, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., la dichiarazione dovesse rendersi in udienza, anziché a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Il d.l. 132 del 2014 è entrato in vigore il 13 settembre 2014, ma le modifiche così disposte hanno trovato applicazione solo per i procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Poiché la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, è entrata in vigore l'11 novembre 2004, le modifiche riguardano solamente i processi esecutivi iniziati a decorrere dall'il dicembre 2004.

L'art. 548 e 549 cpc e modifiche del 2015

Successivamente, il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato ulteriormente l'art. 548 cod. proc. civ., circoscrivendo gli effetti della c.d. ficta confessio ai soli casi in cui «l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito».

Parallelamente, ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 549 cod. proc. civ. non solo ai casi di dichiarazione contestata, ma anche a quelli in cui «a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito», a causa dell'incompleta allegazione del creditore. Ha, inoltre, previsto che il giudice dell'esecuzione possa procedere all'accertamento incidentale solamente su istanza di parte e debba, comunque, garantire il rispetto del contraddittorio fra le parti e con il terzo.

Il medesimo d.l. n. 83 del 2015 ha modificato pure l'ultimo comma dell'art. 548 cod. proc. civ., relativo allo strumento disposizione del terzo pignorato per impugnare l'ordinanza di assegnazione pronunciata sulla base della ficta confessio, eliminando il riferimento al «primo comma» dell'art. 617 cod. proc. civ.

Il d.l. n. 83 del 2015 è entrato in vigore il 27 giugno 2015 e le disposizioni in esso contenute si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore.

Le opposizioni del terzo pignorato

L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo.

La pronuncia dell'ordinanza di assegnazione determina l'automatica acquisizione in capo al terzo pignorato della veste di parte del processo esecutivo; perciò, nel momento in cui propone l'opposizione, egli si pone già nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ.;

In particolare, trattandosi di un'opposizione proposta avverso un atto del processo esecutivo, la stessa va proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.

L'art. 549 cod. proc. civ. prevede che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione provvede nel caso sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo pignorato «è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617». La disposizione, introdotta in questi termini dalla legge n. 228 del 2012, è rimasta invariata pur dopo la novella del d.l. n. 83 del 2015.

In particolare, la norma non specifica a quale dei due commi dell'art. 617 cod. proc. civ. debba farsi riferimento. Se il primo, a mente del quale le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione; oppure il secondo comma, che invece dispone che l’opposizioni che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione.

La questione è oggi comune all'art. 548, ultimo comma, cod. proc. civ., nel quale, dopo la soppressione delle parole «primo comma» disposta dal d.l. n. 83 del 2015, si prevede che il terzo possa impugnare l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma dello articolo «nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617».

L'ambiguo riferimento all'art. 617 cod. proc. civ. nella sua interezza può essere risolto, quantomeno relativamente al caso previsto dall'art. 548 cod. proc. civ., accentuando l'intenzione del legislatore, quale traspare in modo pressoché univoco dalla circostanza che il riferimento al primo comma è stato soppresso.

Può quindi affermarsi che l'opposizione prevista dagli art. 548 e 549 cod. proc. civ. debba sempre proporsi con ricorso al giudice dell'esecuzione.

1) la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione determina l'automatica acquisizione in capo al terzo pignorato della veste di parte del processo esecutivo; perciò, nel momento in cui propone l'opposizione, egli si pone già nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ.;

"Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive, l'impugnazione prevista dall'art. 548, secondo comma, e dall'art. 549 cod. proc. civ., concernenti rispettivamente l'ordinanza pronunciata in caso mancata dichiarazione del terzo e quella con cui giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.".

Cass., civ. sez. III, del 2 luglio 2019, n. 17663

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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