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Onere della prova e addebito separazione o divorzio dei coniugi

Cassazione 28.5.2019 n 14591 grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto l’accertata violazione.
A cura di Paolo Giuliano
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Presupposti della separazione o del divorzio

La separazione o il divorzio non richiedono il consenso di entrambi i coniugi, basta anche uno solo dei coniugi per poter sciogliere il matrimonio. Infatti, uno dei presupposti per lo scioglimento del matrimonio è  il verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (art. 151 cc) o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Addebito della separazione

Se la richiesta di separazione o divorzio può essere attivata anche solo da uno dei coniugi, il coniuge che subisce la separazione può chiedere al giudice di valutare a quale dei due coniugi debba essere addebitata la fine del matrimonio, sul presupposto che l'altro coniuge ha tenuto un comportamento contrario ai doveri e obblighi che derivano dal matrimonio.

Violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio

Possono essere motivo di addebito della separazione la violazione del dovere di fedeltà reciproca, di  assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia, di coabitazione; di partecipare, in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorative, ai bisogni della famiglia, ecc.

Rapporto causale tra intolleranza della convivenza e violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio

Occorre comprendere se la possibilità della convivenza si presume sempre esistente fino al momento della violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, oppure, se la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio può essere giustificata se tali violazioni sono intervenute dopo che la convivenza è diventata intollerante.

Deve essere osservato che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.

L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito.

Onere della prova della violazione degli obblighi coniugali e onere della prova della giustificazione della violazione degli obblighi coniugali

In presenza di tali violazioni (ad esempio obbligo di coabitazione) come funzione l'onere della prova, in altri termini, se il coniuge abbandonato afferma che è stato violato l'obbligo di coabitazione, spetta sempre al coniuge abbandonato provare che l'abbandono non è giustificato, oppure spetta al coniuge che ha violato l'obbligo di coabitazione provare che sussiste un motivo che giustificava l'impossibilità della convivenza ?

In tema di onere della prova la giurisprudenza ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione.

Se viene provata una situazione di estrema e prolungata tensione tra i coniugi, tale da determinare l'impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza e che tale situazione si è verificata antecedentemente alla violazione dei doveri coniugali (obbligo di fedeltà e di coabitazione), la violazione dei doveri coniugali come, ad esempio, l'abbandono del tetto coniugale non giustifica l'addebito ove sia motivato da una giusta causa costituita dal determinarsi di una situazione (pregressa) di intollerabilità della convivenza coniugale.

Cass., civ. sez. VI, del 28 maggio 2019, n. 14591

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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