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Direttore dei lavori: onorario ed inadempimento

La Cassazione del 21.7.2016 n. 15072 ha stabilito che è inadempiente ai propri obblighi contrattuali il direttore dei lavori che omette l’attività di sorveglianza delle opere per conto del committente, attraverso periodiche visite in cantiere e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, questo abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 cc.
A cura di Paolo Giuliano
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Contratto di appalto

La realizzazione di un'opera (ad esempio opere edilizie in senso lato) a fronte del versamento di un corrispettivo di denaro, integra l'ipotesi tipica del contratto di appalto. Le parti contrattuali vengono denominate appaltatore (che indica l'impresa che seguirà i lavori) e committente (il soggetto che da l'incarico di realizzare l'opera).

Il committente può decidere di delegare all'appaltatore ogni aspetto relativo alla realizzazione dell'opera, come quelle relative alla corrispondenza dell'opera alle sue esigenze, oppure, può decidere di fornire di avere un ruolo più impegnativo, predisponendo un progetto dell'opera da realizzare e seguendo i lavori, fino a fornire all'impresa anche delle indicazioni relative alla realizzazione concreta dell'opera.

Questo tipo di attività, all'interno dello svolgimento del contratto di appalto, può essere eseguita direttamente dall'appaltatore (se ha le conoscenze tecniche necessarie) oppure tramite un professionista da lui incaricato (che possiede le conoscenze tecniche necessarie).

Direttore dei lavori

Il direttore dei lavori è un professionista (con particolari conoscenze tecniche), autonomo e indipendente dell'appaltatore, che affianca il committente

  • prima dell'inizio dell'esecuzione dell'opera (e anche prima della stipula del contratto di appalto), predisponendo un progetto, valutando i titoli edilizi abilitativi necessari per l'esecuzione dell'opera, aiutando il committente anche a scegliere l'appaltatore
  • dopo la stipula del contratto di appalto, sorveglia l'esecuzione dell'opera (e la sua corrispondenza al progetto), risolve tutte le questioni tecniche che si presentano durante l'esecuzione dell'opera, e alla fine dei lavori collauda l'opera.

In generale si può affermare che rientra nei compiti del direttore dei lavori l'accertamento della conformità (durante la realizzazione e alla fine) dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Natura giuridica del rapporto tra appaltatore e direttore dei lavori

Come ogni incarico professionale, anche quello di direttore dei lavori, si basa su un contratto (tra professionista incaricato della direzione dei lavori) e appaltatore, risulta evidente che si tratta di un contratto diverso dal contratto di appalto stipulato tra appaltatore e committente. Questa precisazione è importante perché permette, da un lato, individuare il titolo in base al quale il direttore dei lavori può richiedere il suo onorario, dall'altro, di qualificare la responsabilità del direttore dei lavori verso il committente come responsabilità contrattuale (almeno per gli eventuali inadempimenti del professionista nominato direttore dei lavori).

Recupero dell'onorario del direttore dei lavori: prova dell'incarico ricevuto e dell'attività svolta

Come ogni professionista, anche il direttore dei lavori corre il rischio di non essere pagato ed il mancato pagamento può dipendere da difficoltà economiche del committente, come può dipendere da contestazioni che il committente imputa al medesimo direttore dei lavori.

Quando il professionista incaricato della direzione dei lavori deve rivolgersi al giudice per recupera quanto dovuto ha dei vincoli probatori da rispettare: nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un  credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista.

Quindi, il professionista deve fornire la prova non solo di aver ricevuto l'incarico, ma anche di aver svolto l'attività per la quale è stato conferito l'incarico, del resto, l'aver ricevuto u incarico, senza svolgimento dello stesso, non determina la nascita del diritto all'onorario o al compenso professionale.

La prova specifica inerente l'attività svolta serve anche al fine di quantificare il quantum dell'onorario. Infatti, il professionista, che ritiene di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni effettivamente eseguire, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso.

L'inadempimento del direttore dei lavori

Anche il direttore dei lavori può essere inadempiente rispetto le obbligazioni assunte con l'accettazione dell'incarico di direttore dei lavori (basta pensare all'esistenza di vizi dell'opera che potevano essere evitati se il direttore dei lavori avesse svolto la sua attività diligentemente). Come si è visto, si tratta di responsabilità contrattuale, ma occorre precisare che, poiché si tratta di una attività professionale, il direttore dei lavori non assume un'obbligazione di risultato, ma un'obbligazione di mezzi.

Inoltre, per valutare se il direttore dei lavori ha adempiuto al proprio incarico occorre valutare il suo comportamento  non con riferimento al normale concetto di diligenza, quanto alla stregua della "diligentia quam in concreto".

Specifiche ipotesi di inadempimento del direttore dei lavori

In generale, è inadempiente ai propri obblighi contrattuali il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

In particolare, è inadempiente il direttore dei lavori che si sottragga all'attività di alta sorveglianza delle opere, la quale, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi, e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Ne consegue che il direttore dei lavori che ometta l'attività di alta sorveglianza delle opere per conto del committente, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, rimane inadempiente ai propri obblighi contrattuali, il che abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Cass., civ. sez. 2, del 21 luglio 2016, n. 15072 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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