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Canone di locazione e decreto ingiuntivo

La Cassazione del 18.5.2016 n. 10143 ha stabilito che il locatore, enunciando nel decreto ingiuntivo il titolo del credito (rapporto locativo) ha scelto il rito applicabile all’opposizione, ex art. 447 bis cpc, tale norna per le cause relative a rapporti di locazione, rinvia alla disciplina del rito del lavoro (ex art. 415 cpc). L’opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito derivante da un contratto di locazione va proposta nella forma del ricorso ex art. 415 cpc, e la verifica dell’osservanza del termine di decadenza dell’opposizione ex art. 641 cpc va valutata in relazione alla data del deposito in cancelleria dell’atto, indipendentemente dalla data di notifica dello stesso.
A cura di Paolo Giuliano
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Il credito oggetto del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo può avere ad oggetto un credito qualsiasi sia il titolo da cui il credito deriva, in altri termini lo strumento del decreto ingiuntivo è neutro rispetto la fonte del titolo da cui deriva il credito.

Però, se il titolo del credito non è un elemento che incide sul decreto ingiuntivo, questo non significa che il titolo del credito sia del tutto irrilevante.

Credito derivante da contratto di locazione (canoni di locazione non pagati)

Il decreto ingiuntivo può essere usato anche per recuperare i canoni non pagati relativi ad un contratto di locazione.

La peculiarità del titolo del credito (canone di locazione), non è assolutamente irrilevante, ma, al contrario, incide sulla fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

Opposizione al decreto ingiuntivo quanto il credito deriva da un contratto di locazione

Quando il debitore riceve un decreto ingiuntivo ha a sua disposizione 40 giorni per decidere se presentare o meno opposizione, (cioè se contestare il decreto), l'opposizione ha la forma dell'atto di citazione da notificarsi al creditore entro 40 giorni dall'opposizione.

In presenza di un credito che deriva da un contratto di locazione, si pone la questione della forma che deve assumere l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (ricorso) e del momento in cui si considera rispettato il termine di 40 giorni entro cui notificare l'opposizione (il mero deposito del ricorso in cancelleria oppure la notifica del ricorso al creditore opposto).

Infatti, l'art. 447 bis cpc, (norma relativa alle cause aventi ad oggetto rapporti di locazione), rinvia per quanto riguarda la procedura da applicare alla disciplina del rito del lavoro richiamando, in particolare, l'art. 415 cpc che prevede come forma introduttiva del giudizio il ricorso ex art. 125 c.p.c., da proporsi mediante deposito in Cancelleria unitamente ai documenti in esso indicati, risultando in tal modo osservate anche le formalità di costituzione del ricorrente in opposizione.

La specialità del rito (avente ad oggetto le cause locative) va coordinata con la particolare disciplina processuale del procedimento sommario, trovando applicazione l'art. 641 co 1 cpc che fissa il termine per la opposizione in 40 giorni dalla notifica del decreto monitorio.

La opposizione deve essere, quindi, proposta nella forma del ricorso ex art. 415 cpc, dovendo in conseguenza essere verificata la osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 641 cpc in relazione al deposito in Cancelleria dell'atto, indipendentemente dalla data di notifica dello stesso.

Errore relativo all'individuazione della forma dell'atto introduttivo e termini di decadenza

Questa peculiare vicenda permette di poter individuare dei principi generali ad applicare quando la forma dell'atto introduttivo del giudizio è erroneamente individuata.

  • Se il giudizio deve proporsi con atto di citazione ad udienza fissa, qualora la parte abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, la sanatoria del vizio procedurale – operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all'art. 156 cpc – sussiste alla condizione che il ricorso "venga notificato" nel termine di legge.
  • Se invece il giudizio deve essere proposto con ricorso da depositare in Cancelleria, l'erronea introduzione del giudizio con atto di citazione è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 cpc, a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice.

Eccezione di tardività dell'opposizione

Resta dal valutare se l'eccezione relativa tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta con la comparsa di costituzione e risposta oppure con la memoria ex art. 183 co 6 cpc.

L'accertamento della rituale proposizione dell'atto di opposizione e della rituale costituzione del contraddittorio è questione che attiene alla verifica dei presupposti processuali, sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa all'attività officiosa del Giudice  in quanto direttamente incidente sulla esistenza, in concreto, delle condizioni di esercizio della "potestas judicandi" e sottintendente altresì la esigenza di tutela di interessi pubblici quali il giusto processo e la tendenziale stabilità dei rapporti giuridici (certezza del diritto).

Ne segue che la eccezione di improcedibilità della opposizione, per tardiva costituzione dell'opponente, non può qualificarsi eccezione in senso stretto, proponibile ad esclusiva istanza di parte, e non incontra quindi i limiti di deducibilità di "nuove eccezioni" previsti dal combinato disposto dall'art. 167, comma 2, c.p.c. con l'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c., operando la decadenza nei confronti dell'opposto (attore in senso sostanziale) soltanto in relazione ad eventuali domande riconvenzionali (reconventio reconventionis) e ad eventuali "eccezioni  processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio".

Cass., civ. sez. III, del 18 maggio 2016, n. 10143 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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