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Opinioni

Il pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie e la vendita dell’immobile

La Cassazione del 10.04.2013 n. 8782 afferma che le spese condominiali tra il vecchio e il nuovo proprietario si ripartiscono in base alla differenza tra spese di ordinaria (le quali seguono il criterio del tempo del pagamento) e spese di straordinaria amministrazione (le quali seguono il criterio del tempo della delibera)
A cura di Paolo Giuliano
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Descrizione della problematica

In ambito condominiale può capitare che una data spesa venga

  •  deliberata, ma non immediatamente eseguita
  •  deliberata ed eseguita, ma non immeditatamente pagata
  •  deliberata, eseguita e pagata immediatamente.

Il motivo di questa differenza cronologica tra i diversi eventi è dato dal fatto che tra la delibera, l’esecuzione e il pagamento può anche passare molto tempo (soprattutto per le opere di straordinaria amministrazione). Questa differenza temporale deve ritenersi, ormai, istituzionalizzata se si pensa che dopo la riforma del condominio prima di eseguire le opere di straordinaria amministrazione occorre accantonare tutte le somme occorrenti per saldare i pagamenti e solo in seguito si possono eseguire i lavori ex art. 1135 comma 1 n. 4 (con evidenti complicazioni contabili per il rendiconto condominiale).

Questa è solo una piccola descrizione delle infinite vicende e complicazioni che possono verificarsi, se si vogliono individuare altre complicazioni che incidono sul tempo intercorrente tra delibera, l'esecuzione e il pagamento dell'opera si potrebbe anche pensare ai vari contenziosi che sorgono tra condominio e appaltatore e che si possono chiudere con un contratto di  transazione o che richiedono una vera e propria sentenza.

Il trasferimento dell'unità immobiliare

E, ovviamente, in questo arco di tempo nulla esclude, anzi, può facilmente capitare che una unità immobiliare sia venduta o trasferita da un soggetto ad un altro.

In questi casi occorre comprendere come suddividere le spese tra il nuovo e il vecchio proprietario,  la questione può sembrare relativamente semplice, ma desta molte difficoltà, per chiarire il punto basta pensare ad un caso relativamente semplice  in cui la spesa condominiale è deliberata nel 2011, l’immobile viene venduto nel 2012 e  la spesa è effettuata solo nel 2014.

In questa situazione è evidente che

  • il vecchio proprietario ha partecipato alla decisione della spesa (partecipando al procedimento deliberativo), ma non è più proprietario al momento dell’esecuzione delle opere e non è più proprietario al momento del pagamento (e non godrà dei vantaggi dell’opera) ,
  • il  nuovo proprietario non ha mai potuto esprimere la sua opinione sulla decisione se effettuare o meno la spesa, (non essendo proprietario all’epoca della delibera), ma si trova a subirne gli effetti della medesima (pagano gli oneri) a cui non ha partecipato, però, si deve notare che godrà dei benefici dell’opera derivanti dall’esecuzione della stessa.

Individuazione del momento temporale per imputare la spesa

Quindi, occorre individuare e scegliere il momento “temporale” che funge da spartiacque tra il nuovo e il vecchio proprietario, in altre parole, la spesa può essere  imputa a colui che era proprietario

  • al momento (al tempo) della delibera,
  • al momento (al tempo) dell’esecuzione e, infine,
  • al tempo del materiale pagamento.

La scelta tra uno di questi  “momenti” non è casuale perché, di fatto, dipende da quanto si ritengono importanti anche altri aspetti.

Infatti, se si dovesse far prevalere il tempo della delibera, si farebbe prevalere la partecipazione alla fase decisionale, alla base si questo orientamento viene posto un discorso, più o meno, simile: la spesa sarà a carico di colui che ha avuto modo di partecipare (attivamente o passivamente) all’assemblea che ha deliberato l’opera, poiché, altrimenti,  se così non fosse, il nuovo proprietario si troverebbe ad affrontare delle spese sulle quali non ha mai avuto la possibilità di manifestare la sua opinione e dovrebbe affrontare delle spese sulle quali non ha mai avuto la possibilità di partecipare (attivamente o passivamente) al procedimento decisionale del condominio.

Al contrario, se si dovesse decidere di addossare la spesa condominiale (tra il vecchio e il nuovo proprietario) in base al tempo dell’esecuzione dell’opera o in base al tempo del pagamento della spesa, in tale ipotesi,  il dato della partecipazione alla fase decisionale sarebbe irrilevante e diventerebbe rilevante un altro elemento: quello del vantaggio che ricevere il proprietario, cioè è obbligato a pagare colui che riceve o può godere dei benefici derivanti dall’opera.

Rapporto esterno e rapporto interno

La situazione è complicata (ulteriormente) dalla necessità di dover distinguere tra

  • un rapporto esterno tra il condominio e il nuovo proprietario e
  • un rapporto interno tra il vecchio e il nuovo proprietario.

Per rendere concreto questo aspetto del problema basta pensare alla risposta da fornire a queste domande:

– l'amministratore del condominio può chiedere direttamente al vecchio proprietario di saldare la spesa dopo la vendita dell'immobile?

– oppure, il nuovo proprietario, dopo aver ricevuto una richiesta diretta dall'amministratore  può rifiutarsi di pagare ritenendo che debba saldare il conto vecchio proprietario ?

Le risposte a queste domande si trovano nella distinzione tra rapporto esterno e rapporto interno.

Nel rapporto esterno tra condominio e nuovo proprietario, la qualificazione giuridica del debito condominiale come obbligazione  "propter rem" determina che il  trasferimento dell’immobile produce anche il trasferimento (dal vecchio al nuovo proprietario) del debito, il quale segue l’unità immobiliare (e non il proprietario).

Conseguenza di questo principio è che nei rapporti (esterni) con il condominio obbligato al pagamento è il nuovo proprietario, del resto, dopo la vendita,  l’amministratore del condominio non ha più nessuna legittimazione verso il vecchio proprietario, che con la vendita ha perso la qualifica di condomino (salvo, forse il limitato periodo in cui vige una “solidarietà” a favore del condominio ex art. 63 disp. att. c.c.).

Senza considerare che, se la spesa diventa certa con l'approvazione del rendiconto, all'approvazione del rendiconto partecipa – di solito – il nuovo proprietario e non il vecchio proprietario (e, quest'ultimo, non avrebbe, neppure, il diritto di "impugnare" ex art. 1137 c.c. la delibera dell'assemblea).

La natura giuridica delle spese condominiali

Nel rapporto tra vecchio e nuovo proprietario (interno), il nuovo proprietario che ha dovuto saldare spese a lui non imputabili potrà richiedere la restituzione delle somme al vecchio proprietario

Questo perché la natura giuridica di obbligazione "propter rem" del debito condominiale non incide sul  rapporto interno tra il nuovo e il vecchio proprietario,  in poche parole il fatto che la spesa condominiale sia  qualificata come obbligazione propter rem non  significa che il vecchio proprietario si libera del suo debito al momento della vendita, ma, anche dopo la vendita,  il nuovo proprietario potrà recuperare dal vecchio proprietario, le spese condominiale che ha dovuto pagare, ma che, in realtà, competevano al vecchio proprietario. E la possibilità di recupero delle spese dal vecchio proprietario non è altro che l’applicazione pratica del principio della ripartizione delle spese tra vecchio e nuovo proprietario in base ad un determinato momento temporale.

La possibilità di recupero dal vecchio proprietario sussiste sia se  il criterio di “ripartizione” temporale delle spese, tra vecchio e nuovo proprietario, è basato sull’interpretazione dottrinale o giurisprudenziale sia se è frutto di un espresso accordo inserito nel contratto di compravendita.

Descritta, anche se per sommi capi, la questione occorre cominciare a ricercare una soluzione al fine di indentificare il momento dopo il quale il vecchio proprietario non è più responsabile delle spese condominiali.

Fonti normative

A tal fine, bisogna iniziare ad analizzare  se esistono delle norme che possono essere utili. L’unico elemento interessante è l’art. 63 disp. att. c.c. comma IV il quale dispone che “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”, questa norma, in realtà, non fornisce molto supporto, perché:

  • prevede solo una legittimazione eccezionale a favore del condominio verso il vecchio proprietario, infatti, non dispone nulla di diverso da un’eccezionale legittimazione del condominio verso un soggetto che non è condominio (avendo perso tale qualifica con la vendita del locale) e da un’eccezionale solidarietà a favore del condominio e a carico di un soggetto che non è più un condomino, (tutto limitatamente ad un periodo temporale ben determinato e circoscritto: l’anno in corso al momento della vendita e l’anno precedente la vendita),
  • è una norma che riguarda (solo) il rapporto esterno tra condominio e nuovo proprietario, costruendo, a favore del condominio, una legittimazione (anche se limitata ad un ben preciso periodo di tempo) verso il vecchio proprietario (legittimazione che è venuta meno dopo la vendita), ma non incide nel rapporto interno (tra vecchio e nuovo proprietario), tanto che il vecchio e il nuovo proprietario possono decidere come meglio credono come ripartire le spese;
  • è una norma che non risolve la questione più importante: se il momento temporale a cui riferirsi per l'imputazione delle spese è quello della delibera o dell’esecuzione o del pagamento materiale dell’opera;
  • da quanto detto si deduce, sul piano operativo, che per l'amministratore del condominio sarà più conveniente ed opportuno richiedere i pagamenti sempre e solo al nuovo proprietario
  • è una norma derogabile, quindi, l’acquirente e il venditore possono regolarsi come meglio credono, ad esempio potrebbero decidere che tutte le spese condominiali per i due anni successivi all’acquisto saranno comunque a carico del venditore oppure che tutte le spese condominiali saranno – sempre e comunque – a carico del compratore
  • è una norma che non riguarda il rapporto interno tra vecchio e nuovo proprietario, i quali sono sempre liberi di accordarsi come meglio credono e il nuovo proprietario potrà rifarsi sul vecchio proprietario per le somme che ha pagato al condominio in difformità dell’accordo.

Soluzione: distinzione tra spese di ordinaria e straordinaria amministrazione

E' inutile sottolineare che sulla questione gli orientamenti e le ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza sono stati numerosi e  vari, forse, però, si è giunti ad un punto fermo.

Infatti, la giurisprudenza, preso atto che il legislatore non offre nessun criterio per poter identificate il confine temporale tra vecchio e nuovo proprietario, ha sottolineato che, quando le parti contrattuali non hanno previsto – nel contratto di vendita dell'immobile – uno specifico criterio di ripartizione, occorre prima distinguere se la spesa è ordinaria o straordinaria, e poi suddividere le spese in questo modo:  le spese di ordinaria amministrazione vanno ripartite, tra vecchio e nuovo proprietario, in base al tempo dell’esecuzione, mentre le spese di straordinaria amministrazione vanno ripartite, tra vecchio e nuovo proprietario, in base alla data di delibera.

Coordinamento tra VI e V comma dell'art. 63 disp. att. c.c.

Resta tutto da definire il rapporto e il coordinamento tra il IV comma dell'art. 63 disp. att. c.c. e il comma V sempre del medesimo articolo 63 disp. att. c.c. , quindi,  si può affermare se una questione si chiude, un'altra si apre.

Cassazione civ. sez. II, del 10 aprile 2013 n. 8782 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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