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Notifica inesistente e obblighi del notificante

La Cassazione del 14.5.2018 n. 11684 ha affermato che in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini (previsti di volta in volta), salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
A cura di Paolo Giuliano
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La notifica di un atto

Notificare un atto processuale non è un0'attività semplicissima, infatti, – di solito- il soggetto a cui notificare è determinato e individuato, è possibile anche che l'atto debba essere notificato a più soggetti (ma può anche capitare che occorre notificare l'atto a numerosi soggetti non sempre determinati o facilmente identificabili, in queste ipotesi è possibile attivare la  c.d. notifica per pubblici proclami).

In aggiunta alle classiche difficoltà derivanti dalle notifiche ordinarie (morte del destinatario, cambio di indirizzo ecc.) si aggiungono anche altre difficoltà specifiche, in quanto derivanti dai nuoci sistemi di notifica elettronica.

Infatti, il procedimento di notifica può anche complicarsi in per le difficoltà derivanti dalle notifiche telematiche: as esempio se un allegato ad una notifica telematica non si apre il destinatario che riceve la notifica telematica non deve rimanere inerte, ma deve far presente la problematica  al mittente affinchè il mittente possa rimediare.

Oppure, può sorgere il problema dell'identificazione del termini entro cui contestare un atto processuale, quando viene comunicata alla parte non il provvedimento integrale, ma solo un provvedimento parziale. In queste situazioni è sempre onere del destinatario rendersi parte diligente e reperire il provvedimento integrale al fine di valutare la sussistenza (o meno) di motivi di contestazione.

La mancata notifica di un atto

Può anche capitare che un atto da notificare non venga notificato e ritorni nelle mani del notificante, se non ci sono termini da rispettare, nulla questio, ma il problema si pone quando la notifica deve avvenire entro determinati termini, in queste situazioni, per valutare il rispetto dei termini entro cui notificare, occorre valutare il motivo per il quale la notifica non è stata effettuata e il comportamento tenuto successivamente dal notificante

Mancata notifica di un atto da eseguirsi entro un termine determinato

In presenza di termini entro cui effettuare la notifica (es decreto ingiuntivo oppure opposizione a decreto ingiuntivo).

L'assenza di notifica rientra in un procedimento notificatorio che deve ritenersi meramente tentato, non essendo riuscito nel proprio intento di portare l'atto nella sfera di conoscenza del destinatario, e tenendo conto di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14916/2016 la notifica deve reputarsi inesistente, quanto all'attività di consegna dell'atto, nel caso in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Mancata notifica per motivi imputabili o non imputabili al notificante

Occorre valutare se il motivo che ha impedito la notifica influenza la soluzione del problema.

Infatti, può capitare che  la notifica non sia avvenuta in quanto il notificante non ha annotato il cambio di indirizzo della controparte, benchè questo evento è stato dichiarato e pubblicizzato. In questa ipotesi, il notificante non deve rimanere inerte e deve procedere immediatamente ad un nuova notifica (l'errore imputabile dovrebbe essere valutato se la notifica avviene oltre i termini previsti).

Può anche capitare che la mancata notifica derivi da motivi imputabili al notificato (ad esempio il tentativo di notifica presso il domicilio indicato, ad esempio nel ricorso per decreto ingiuntivo, non è andato a buon fine, in quanto l'avocato  trasferisce altrove la sede del proprio studio professionale, in epoca anteriore allo stesso deposito del ricorso monitorio).

Sicuramente, l'indicazione di un domicilio non più attuale costituisce causa giustificatrice dell'errore commesso dal notificante.

Ma il notificante non deve rimanere inerte e deve procedere ad una nuova notifica. Infatti, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Quindi, quando si superano i termini entro cui notificare, occorre, non solo occorre valutare se l'omessa notifica è imputabile o meno al notificante, ma è necessario anche verificare se il  procedimento notificatorio è stato riattivato nel rispetto del termine pari alla metà di quello previsto dall'art. 641 c.p.c., in quanto solo tale condizione consente di ricollegare effetti impeditivi della decadenza al primo tentativo di notifica, e non anche la richiesta di rimessione in termini, sostanzialmente equipollente ad una richiesta di fissazione di nuovi termini per la notifica, opzione questa che le Sezioni Unite hanno ritenuto non praticabile, ribadendo la necessità di un'autonoma riattivazione della parte interessata

Cass., civ. sez. II, del 14 maggio 2018, n. 11684

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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