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Principi generali della riscossione coattiva dei crediti tributari a mezzo ruolo

La Cassazione del 8.2.2018 n. 3021 ha affermato che la notifica della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile solo di una delle due possibili declinazioni dell’azione esecutiva: condiziona cioè esclusivamente l’effettuazione di un pignoramento da parte dell’agente della riscossione e non l’intervento dell’agente di riscossione in una procedura espropriativa già intrapresa.
A cura di Paolo Giuliano
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La Riscossione coattiva dei crediti comuni

Per recuperare un credito comune occorre munirsi di un titolo esecutivo, dopo aver ottenuto il titolo esecutivo è possibile intimare il precetto. Se il debitore ancora non adempie è possibile iniziare l'esecuzione forzata.

Questa è la procedura usuale da seguire, ovviamente, nulla esclude che possono esserci – per alcune categorie di crediti o per alcune categorie di creditori – procedure che si discostano da quando sopra indicato.

La riscossione coattiva dei crediti tributari

Infatti, la procedura esecutiva per il recupero dei crediti tributari è basata sul ruolo esecutivo, cartella di pagamento. In questo diverso contesto occorre valutare "se" ed "entro" quali limiti il sistema della riscossione dei crediti tributari si discosta dal sistema della riscossione coattiva dei crediti comuni

Il ruolo esecutivo come titolo esecutivo

Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il diritto di procedere in executivis dell'agente della riscossione si fonda su un peculiare e caratterizzante titolo esecutivo, rappresentato, a mente dell'art.49, comma 1, del citato d.P.R. n. 602 del 1973, dal ruolo, ovvero l'elenco dei debitori predisposto dall'ente creditore e trasmesso all'agente della riscossione,

Il ruolo (l'elenco dei debitori) è un titolo esecutivo peculiare in quanto non ha natura giudiziaria, (creat0 su richiesta del creditore dopo una valutazione dell'autorità giudiziaria), ma ha la natura di titolo di formazione amministrativa, (creato senza intervento dell'autorità giudiziaria) si tratta di un atto amministrativo munito ab origine e per espressa volontà di legge di idoneità esecutiva: inoltre,  senza necessità, a tal fine, di alcuna comunicazione o notificazione al debitore.

Estratto del ruolo

L'estratto del ruolo è una riproduzione di questo peculiare titolo esecutivo il ruolo, l'estratto del ruolo (prescritto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973) , riporta i dati relativi al soggetto contribuente, alla natura ed entità delle pretese iscritte a ruolo, nonché la descrizione, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, l'ente creditore: esso, corredato della dichiarazione di conformità all'originale resa dall'agente della riscossione, integra idonea prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 cod. civ.

Cartella di pagamento o cartella esattoriale

La cartella di pagamento, invece, non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alle parti che, redatta in conformità al relativo modello ministeriale, reca l'indicazione dei medesimi elementi identificativi della pretesa risultanti dal ruolo.

Precisamente, nel sistema della riscossione a mezzo ruolo la notificazione della cartella di pagamento assolve uno actu le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art.479 cod. proc. civ. e dalla notificazione del precetto, risolvendosi, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo .

L'opposizione alla cartella di pagamento e l'identificazione delle parti processuali

Una volta notificata la cartella di pagamento il debitore potrebbe avere interesse a contestare in sede processuale tale atto, in queste ipotesi occorre individuare quale soggetto citare in giudizio se l'agente di riscossione o l'ente impositore.

Dopo la Cass. SSUU 16412/07 si applica l'orientamento (formatosi con specifico riguardo al contenzioso tributario, ma estensibile anche in materia di riscossione a mezzo ruolo di entrate non tributarie: Cass.3707/16) secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario; senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.

Su tali basi la Cass. civ. sez. VI del 21 giugno 2019 n. 16764 ha affermato che secondo il costante indirizzo della giurisprudenza (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata), l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva) e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Cass. civ. sez. VI del 21 giugno 2019 n. 16764

Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate). Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale (non censurabile in sede di legittimità) di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione). Cass. civ. sez. VI del 21 giugno 2019 n. 16764

Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere (inteso come opportunità) per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art.39 d.lgs 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre).

L'insussistenza di litisconsorzio necessario ‘passivo'  non sposta incide sul principio generale:  l'agente per la riscossione quanto l'ente impositore mantengono, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, legittimazione passiva autonoma. E ciò sia che l'opposizione sia fondata su vizi specificamente concernenti la funzione esattoriale, sia che essa riguardi profili ascrivibili direttamente alla pretesa, così come dall'ente creditore affidata all'azione di recupero dell'esattore. (Cass., civ. sez. V, del 11 maggio 2018, n. 11468).

L'omessa indicazione delle modalità d contestazione

Può capitare che l'atto non indichi le modalità con le quali procedere all'opposizione, in queste situazioni la giurisprudenza ha più volte affermato il principio secondo cui la violazione dell'obbligo di indicare, nell'atto impugnabile, la commissione tributaria competente, il termine e la modalità di proposizione dell'impugnazione, espressamente stabilito dall'art. 19 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, non è causa di invalidità dell'atto, in mancanza di una espressa previsione di nullità, ma determina, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta (Sez. 5, Ordinanza n. 19675 del 27/09/2011, Rv. 619316; Sez. 5, Sentenza n. 20634 del 30/07/2008, Rv. 604725). Nel caso in esame, risulta che l'intimazione di pagamento recava l'indicazione di più organi dinanzi ai quali proporre ricorso (tra cui la Commissione tributaria) e richiamava, per le modalità e i tempi di impugnazione, le indicazioni contenute nella cartella di pagamento presupposta, già in precedenza impugnata dall'odierno ricorrente. Il contribuente non è incorso in alcun errore scusabile, dato che ha proposto rituale impugnazione; né vi è stata una giustificata incertezza sui rimedi di tutela predisposti a favore del destinatario dell'atto, essendo pacifico che l'intimazione di pagamento, laddove riferita a tributi, deve essere impugnata dinanzi la Commissione tributaria. (Cass., civ. sez. V, del 18 maggio 2018, n. 12238).

Notifica della cartella di pagamento come inizio della procedura esecutiva

La notificazione della cartella configura, poi, attività prodromica necessaria al pignoramento eseguito (in una delle varie modalità stabilite dalla legislazione speciale) dall'agente della riscossione: in tal senso, univocamente depone il disposto dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, laddove prevede che «il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento» senza nessun pagamento o in seguito a pagamento parziale.

La trascritta formulazione letterale della norma offre un indice inequivoco per la corretta delimitazione della funzione della cartella: la locuzione «procede ad espropriazione», infatti, va intesa in senso proprio e stretto, come riferita unicamente all'atto di promuovimento della procedura di riscossione, nelle differenti tipologie previste in ragione del bene (mobile, immobile o credito) staggito.

L'inizio dell'esecuzione direttamente dall'agente di riscossione e l'intervento in altra procedura già iniziata

Il legislatore prevede che la materiale esecuzione forzata sia iniziata direttamente dal creditore oppure il creditore può intervenire in una esecuzione forzata già iniziata da altri.

In presenza di un intervento dell'agente di riscossione in una esecuzione forzata intrapresa da altri occorre valutare quali sono gli atti che l'agente di riscossione dei compiere prima dell'intervento.

Intervento dell'agente di riscossione in una  procedura esecutiva

La cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile solo di una delle due possibili declinazioni dell'azione esecutiva: condiziona cioè esclusivamente l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, e non invece l'intervento di questi in procedura espropriativa già intrapresa.

La conclusione trova conferma nella disciplina dettata dal codice di rito per l'intervento dei creditori nell'espropriazione.

L'art. 499 cod. proc. civ., nel regolare i presupposti dell'intervento e i requisiti di contenuto-forma del modo di esplicarsi di esso, postula, infatti, l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (con le sole, tassative, eccezioni menzionate dalla stessa norma) e ne richiede la specifica indicazione nel ricorso per intervento, ma non opera richiamo alcuno (in chiave condizionante) alla doverosità di pregresse intimazioni ad adempiere.

Dal punto di vista teleologico, poi, la necessità della prodromica intimazione risponde ad una duplice ratio: per un verso, offrire all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento; ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 cod. proc. civ.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti – di natura cautelare – aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo.

Orbene, le descritte funzioni appaiono del tutto inconferenti quando l'azione esecutiva sia svolta dal creditore con le forme dell'intervento: per la semplice (ma dirimente) ragione che, in tal caso, la previa intimazione del precetto mai potrebbe permettere al debitore di elidere la minaccia dell'espropriazione e le incidenze (legittimamente) deteriori sul potere dispositivo sui beni del suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificatesi in conseguenza del precedente pignoramento.

In definitiva, il dettato dell'art. 479 cod. proc. civ., nella parte in cui prescrive che «l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto» ha riguardo unicamente all'espropriazione promossa con il pignoramento, non a quella esercitata in via di intervento;

Dunque l'intervento nell'espropriazione dell'agente di riscossione postula l'esistenza di un (valido ed efficace) titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo) e non la notificazione di esso e l'intimazione di precetto (attività accorpate, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, nella notificazione della cartella di pagamento).

«In tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicchè è destituita di fondamento l'opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l'intervento spiegato dall'agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento».

Cass., civ. sez. III, del 8 febbraio 2018, n. 3021

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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