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Il pagamento parziale della cartella esattoriale: Cassazione del 07.08.2012 n. 14181

Il pagamento parziale di una contravvenzione (multa) stradale non estingue il debito e il potere esecutivo della pubblica amministrazione. La somma (parziale) pagata è considerato un acconto sul dovuto. Per pagamento parziale si intende, non solo il pagamento solo di una parte dell’infrazione, ma anche il pagamento dell’intera sanzione per l’infrazione, omettendo le spese postali di notifica della multa.
A cura di Paolo Giuliano
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PATENTE A PUNTI

Le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada (comunemente chiamate multe) sono diventate una voce molto importante delle entrate di molti (economicamente disastrati) enti territoriali (comuni) e se, poi, si aggiunge, che difficilmente tali somme di denaro sono "effettivamente" reimpiegate nella manutenzione stradale e nella sicurezza stradale, si comprende che questi "balzelli" servono coprire qualche buco di bilancio. (Ovviamente questo non significa che le violazioni al codice della strada non debbano essere perseguite e sanzionate).

Si tratta semplicemente di fotografare una "degenerazione" del sistema, che presenta numerose anomalie e che richiederebbe di essere, completamente, riscritto.

Dopo una violazione del codice della strada, l'agente accertatore (cioè colui che ha assistito alla violazione) provvede alla redazione del verbale (redige la multa). L'infrazione può essere contestata immediatamente (questa è la regola generale e prevalente e questo dovrebbe essere il procedimento "maestro"), il motivo di tale prescrizione procedimentale è data dal fatto che, in questo modo, non solo si impedisce la continuazione dell'infrazione, (eliminazione del pericolo derivante dall'infrazione), ma si permette al sanzionato di potersi immediatamente difendere e si permette all'agente accertatore di verificare immediatamente il proprio operato al fine di evitare errori.

Del resto,  la mancata contestazione immediata dovrebbe essere spiegata e motivata, in realtà la mancata contestazione immediata dell'infrazione è diventata  "quasi" la norma, con conseguenti situazioni al limite dell'impossibile, come ad esempio, multe elevate a in una regione per auto mai uscite da da un'altra regione o multe elevate per auto la cui denuncia di furto era stata presentata anni prima ….. , naturalmente quando si è in presenza di casi così anomali, sarebbe opportuno verificate le percentuali di contestazioni immediate effettuate dall'agente accertatore per comprendere se si tratta di casi isolati (errare è umano) oppure se si è in presenza di una prassi costante in violazione del codice della strada, cosa, che, ovviamente, non viene fatta. E' opportuno precisare che in altri casi (ma si tratta di eccezioni) la mancata contestazione immediata è possibile ed è lecita (es. auto in divieto di sosta, violazioni di velocità)

In precedenza avevamo detto che l'agente accertatore che ha assistito alla violazione è anche colui che redige il verbale dell'infrazione. E' opportuno specificare meglio questo principio alla base del codice della strada. Infatti, il codice della strada presuppone, come principio generale, che l'agente accertatore debba avere diretta percezione della violazione, cioè presuppone che l'agente accertatore abbia assistito personalmente (cioè abbia visto personalmente) il verificarsi dell'infrazione, in altri termini, non è possibile redigere una multa per un'infrazione "desunta" o "presunta", in quanto commessa prima dell'arrivo sul luogo dell'infrazione dagli agenti. Ci si riferisce, in particolare ai casi i cui  l'infrazione è stata contestata in seguito ad un incidente stradale, a cui gli agenti accertatori non hanno assistito, ma l'infrazione è stata "desunta" e "presunta" in seguito a dei rilievi effettuati dopo il verificarsi dell'incidente, ora, in questi casi, la multa elevata è assolutamente illecita perchè 1) il codice della strada non prevede – salvo casi specifici di rilevamento delle infrazioni con mezzi elettronici – multe elevate senza aver assistito all'infrazione, si basa, quindi, su un evidente principio "opposto" a quello della "deduzione"; 2) in casi di contestazione "desunta" solitamente sono giustificati mediante il richiamo alla normativa sulle sanzioni amministrative (legge 24.11.1981 n. 689), ma si tratta di una norma non applicabile, poichè è una norma generale derogata dalla normativa speciale del codice della strada; 3) inoltre, anche volendo ammettere un tale richiamo, dovrebbero essere rispettati tutte le norme e i tempi previsti da detta legge (l. n. 689 del 1981) e sul procedimento amministrativo, cosa che non viene mai effettuata, determinando, quindi, l'invalidità della contestazione posteriore.

Se la multa non è contestata immediatamente (es. auto in divieto di sosta) si apre la fase della comunicazione dell'infrazione. Infatti, se la violazione non è contestata immediatamente e, manca, quindi,  la  consegna contestuale del verbale di infrazione all'autore dell'infrazione stessa, una copia del verbale dovrà essere notificato a colui che ha commesso l'infrazione (di solito coincide con il proprietario dell'auto).

Di solito, il verbale notificato è una copia redatta con mezzi o con un sistema informatico, ma questo non toglie che l'originale deve corrispondere alla copia (ovviamente) e, ovviamente, la copia elettronica deve corrispondere all'originale, da quanto detto si può anche desumere che la copia elettronica non può contenere dati diversi (o maggiori) dell'originale, in quanto la copia non può integrare mancanze del verbale originale e, certo, non è possibile che l'originale del verbale sia "integrato" ex post, cioè successivamente alla sua redazione. In altri termini, il cittadino ricevuta l'infrazione dovrebbe anche verificare detta corrispondenza.

Il giorno dell'accertamento dell'infrazione coincide con il giorno in cui è commessa la violazione, si tratta di una data importante perchè comincia a decorrere la prescrizione del credito derivante dall'infrazione di 5 anni (ex art. 29 l. 269 del 1981 non derogato dal codice della strada) altra causa di estinzione è la morte dell'incolpato (ex art. 7 l. 269 del 1981 e art. 199 C.dS.). Diversi sono i termini di "decadenza" dell'accertamento e/o di completamento del procedimento amministrativo di contestazione previsti dal codice della strada.

Secondo il codice della strada l'infrazione deve essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento (art. 201 CdS).  Anche sulle date di notifica occorre proteggersi, infatti, supponendo che l'infrazione sia stata commessa in data 01 gennaio, capita il plico venga consegnato alle poste in data  15 marzo, nei termini per la notifica, ma che le poste consegnano la raccomandata in data 30 giugno. In queste situazioni secondo la P.A. la multa sarebbe stata notificata nei termini. Purtroppo, non è così, è vero che  in base alla sistema di scissione della data di notifica tra il notificante e il notificato, il notificante adempie ai suoi obblighi consegnando nei termini (ci mancherebbe fuori termine) la raccomandata all'ufficiale giudiziario (ente poste), ma è anche vero che per il notificato vale la data di ricezione della raccomandata, in poche parole è responsabilità del notificate verificare che le poste effettuano l'operazione nei termini consentiti, così come è compito del notificante consegnare la raccomandata all'ente poste in tempo utile affichè l'intera operazione possa essere compiuta nei termini prescritti dal Cds. Se questo non si verifica sarà una questione di responsabilità (erariale) per il notificante o di resposanbilità (contrattuale o meno) dell'ente poste che non ha notificato in tempo utile.

Ricevuta la notifica dell'infrazione è possibile pagare, fare ricorso al Giudice di Pace o presentare ricorso al Prefetto. Il pagamento dell'infrazione, ovviamente, chiude la pratica, attenzione, però che se ci sono sanzioni accessorie come la decurtazione dei punti della patente queste diventano definitive.

E' possibile presentare il ricorso al Prefetto, la notifica del ricorso può essere effettuata con Raccomandata A/R.  E' opportuno sottolineare che se il ricorso è respinto (con provvedimento espresso motivato denominato ordinanza ingiunzione) la sanzione è raddoppiata, questa è una caratteristica del ricorso al Prefetto. E' possibile che il Prefetto non emetta nessuna ordiannza, in tali ipotesi il ricorso si intende accolto per silenzio assenzo. Contro l'ordinanza ingiunzione del prefetto, che respinge il ricorso è possibile presentare un altro ricorso al Giudice di pace, sia per motivi inerenti la multa sia per motivi inerenti l'ordinanza del Prefetto.

Notificata la multa è anche possibile predisporre un ricorso diretto al Giudice di Pace.

E' possibile che arrivi direttamente la cartella esattoriale, in tal caso, occorre verificare se il verbale è stato notificato, se non c'è stata notifica è possibile contestare la cartella esattoriale sia per motivi inerenti il verbale sia per motivi inerenti la cartella, se la multa è stata notificata è possibile contestare la cartella solo per motivi inerenti la cartella. Il pagamento parziale della cartella esattoriale (o della multa) non ferma la possibilità di recuperare quanto dovuto e il pagamento parziale è considerato solo un acconto sul saldo.

Cassazione civ. sez. III, del 7 agosto 2012 n. 14181

2. Il thema decidendum è incentrato sull’estinzione o meno dell’obbligazione derivante da contravvenzione amministrativa e, correlativamente, sulla possibilità o meno dell’Amministrazione di azionare in excutivis il verbale di contravvenzione in conseguenza del pagamento della sanzione in misura ridotta, che seppure effettuato entro il previsto termine di 60 gg. di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 202 (“nuovo codice della strada”, di seguito C.d.S.), non è stato accompagnato dal pagamento delle spese di notifica. Il Giudice di pace ha dato risposta negativa al suddetto quesito.

3. Va, innanzitutto, osservato che l’interpretazione assunta dal giudice di pace non regge a una lettura logico-sistematica delle norme di riferimento: l’art. 201 C.d.S., comma 4 (“Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”), l’art. 202 C.d.S., comma 1 (“Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme”), l’art. 203 C.d.S., comma 3 (“Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”), in comb. disp. con il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 389, commi 1 e 2, contenente il regolamento del C.d.S. (“1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione. 2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell’obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell’art. 203, comma 3, del codice, e l’acconto fornito”) e in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 16 (il quale al comma 1, recita “E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”).

Invero – precisato che nessuna differenza ontologica è ravvisabile tra “le spese di accertamento e di notificazione” di cui al comma 4 dell’art. 201 cit. (tra le quali sono indubbiamente incluse le spese postali di cui trattasi) e “le spese del procedimento”, di cui al comma 3 dell’art. 203 cit. ritiene il Collegio che le spese del procedimento concorrono, con la sanzione edittale in misura ridotta, a comporre la somma che il contravventore deve corrispondere per conseguire il beneficio. Il comma 1 dell’art. 202 va, infatti, letto unitamente al comma 4 dell’art. 201 in forza del quale le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria; detta norma è di portata generale e non può, quindi, intendersi derogata dal successivo art. 202, dovendo ritenersi che – proprio perchè quest’ultima disposizione nulla dice in merito alle spese del procedimento – non contenga alcuna eccezione al principio fissato dall’art. 201 che fa carico al trasgressore le spese di procedimento.

Tanto è confermato anche dalla disposizione di carattere generale nel sistema, contenuta dalla L. n. 689 del 1981, art. 16, dal momento che l’assenza nel comma 1 dell’art. 202 dell’inciso “oltre alle psese del procedimento” (presente, invece, nella L. n. 689, art. 6, comma 1) non autorizza a ritenere che l’art. 202 contenga altra deroga rispetto alla disposizione di portata generale di cui all’art. 16 cit., oltre quella espressamente prevista relativa alla misura della sanzione. In definitiva anche le spese postali sono incluse tra “quanto previsto dal codice” cui fa riferimento l’art. 389 del regolamento, dovendo intendersi l’oblazione comprensiva di tutte le spese del procedimento, così come determinate dall’ente impositore.

3.1. Non è superfluo aggiungere che – una volta affermata la debenza da parte del contravventore delle spese del procedimento, ivi incluse le spese postali che qui rilevano, anche in caso di pagamento in misura ridotta – si perviene alle medesime conclusioni anche in forza delle regole generali di imputazione. Invero – contrariamente a quanto dedotto da parte resistente – la circostanza che l’Amministrazione abbia distinto l’importo della sanzione ridotta da quello degli interessi e dalle spese non autorizza l’imputazione della somma corrisposta dall’ A. alla sanzione piuttosto che alle spese, costituendo, piuttosto, la distinzione della somma pretesa, in varie voci di debito, il presupposto dell’imputazione che, in difetto di consenso del creditore, non può derogare alla norma di cui all’art. 1194 cod. civ.

3.2. Da quanto sopra consegue che il pagamento effettuato dall’ A., non essendo completo, non ha efficacia estintiva dell’obbligazione, mentre la somma versata è trattenuta in acconto e il verbale di contravvenzione costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 203 C.d.S., comma 3 in relazione all’art. 389 regolamento, per una somma pari alla differenza tra quella dovuta (pari alla metà del massimo della sanzione edittale più le spese del procedimento, ivi incluse le postali) e l’acconto versato (cfr. Cass. 22850/2009; 22851/2009).

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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