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Opposizione all’esecuzione e domande connesse o accessorie

La Cassazione del 28.2.2017 n. 5038 ha stabilito che qualora si trovino cumulate fra loro, per connessione, due controversie, una di opposizione all’esecuzione, quindi non soggetta alla sospensione feriale dei termini, e l’altra relativa a domanda di garanzia, quindi assoggettata a questo regime, la decisione che intervenga su di esse sciogliendo la connessione, se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l’opposizione all’esecuzione, non è soggetta all’applicazione della sospensione, in quanto è da ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza al capo non impugnato.
A cura di Paolo Giuliano
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Opposizione all'esecuzione e domande ulteriori

L'opposizione all'esecuzione comprende l'opposizione pre esecutiva (c.d. opposizione a precetto) o dopo l'inizio dell'esecuzione, (le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione), in altri termini,   l'opposizione all'esecuzione comprende i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2  cpc (vale a dire le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione) e i giudizi  di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 cpc.

In concreto l'opposizione all'esecuzione consente al debitore di contestare l'attività esecutiva del creditore sotto vari profili: e comprende la contestazione dell'entità del credito, la legittimazione del creditore ad agire e l'esistenza del diritto del creditore (esistenza del credito).

L'attività di contestazione può dipendere da eventi precedenti all'inizio dell'esecuzione o successivi alla stessa, inoltre, la contestazione può dipendere da elementi facilmente provabili (ad esempio una sentenza che elimina il titolo esecutivo), oppure da un contratto di transazione intervenuto tra creditore e debitore.

Nell'ambito dell'economia processuale l'accertamento diretto a paralizzare l'esecuzione (diretto, cioè a stabilire che non esiste più il credito o non esiste più un credito o sussiste ma in misura ridotta) può essere formalizzato con una vera e propria domanda specifica ed ulteriore che si aggiunge alle domande proprie e specifiche dell'opposizione all'esecuzione.

La presenza di più domande in un giudizio di opposizione all'esecuzione può derivare alla connessione di diversi procedimenti (in questa ipotesi si è in presenza di giudizi diversi poi – eventualmente – riuniti) oppure di domande accessorie e consequenziali ad una opposizione all'esecuzione, in tale situazione il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, che nasce ab origine complessa.

La necessità di avere domande connesse o accessorie nell'opposizione all'esecuzione

L'oggetto dell'opposizione all'esecuzione, così come individuato dall'art. 615 cpc è la contestazione del diritto ad esercitare l'azione esecutiva.

Il relativo giudizio è un giudizio di accertamento negativo circa l'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione, nel quale l'opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, mentre l'opposto quella di convenuto.

I motivi, che costituiscono le ragioni (o causae petendi)  dell'opposizione all'esecuzione, possono riguardare non solo fatti attinenti al titolo esecutivo, ma anche fatti attinenti al diritto di  credito incorporato nel titolo esecutivo, quando se ne assuma  l'estinzione per vicenda sopravvenuta.

In particolare, qualora il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale, causa petendi dell'opposizione esecutiva può essere ogni fatto modificativo o estintivo del rapporto sostanziale che si sia verificato dopo la formazione del giudicato sul titolo.

Oltre all'adempimento, rilevano gli altri modi di estinzione dell'obbligazione di pagamento portata dal titolo esecutivo (compensazione, remissione, impossibilità sopravvenuta, novazione), nonché gli accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, modifichino od estinguano il rapporto di credito.

I motivi dell'opposizione possono essere rappresentanti come delle eccezioni o come delle vere e proprie domande ad esempio l'opposizione all'esecuzione può essere anche basata su un c.d. controcredito, in tale ipotesi, non esula dall'opposizione all'esecuzione l'«eccezione» di compensazione con la quale l'opponente si limiti a contrastare la pretesa del creditore opponendo un controcredito di pari valore, mentre,  invece, costituisce domanda cumulata quella con la quale l'opponente chieda l'accertamento di un controcredito di maggiore importo, poiché intende conseguire un'utilità ulteriore rispetto all'opposizione all'esecuzione.

Motivo  dell'opposizione può essere anche una transazione. E se con l'opposizione all'esecuzione il debitore esecutato opponga che il credito per cui è esercitata l'azione esecutiva si sia estinto o sia stato ridotto nel suo ammontare per effetto di una transazione stipulata con il creditore procedente dallo stesso debitore o da un coobbligato solidale, chiedendo l'accertamento dell'esistenza e degli effetti della transazione, non propone una domanda cumulata o connessa con l'opposizione all'esecuzione. Piuttosto, si ha che causa petendi di quest'opposizione è l'estinzione del credito incorporato nel titolo esecutivo, che l'opponente assume essere conseguita all'accordo transattivo ed al suo adempimento.

In queste situazioni (quando, cioè l'opposizione all'esecuzione contiene anche domande ulteriori rispetto quelle tipiche dell'opposizione) occorre valutare "se" e "come" le peculiarità del processo esecutivo influenzano queste domande.

Sospensione dei termini per il periodo feriale e l'opposizione all'esecuzione

Una regola peculiare del processo relativo alle opposizione nel processo esecutivo è quella per la quale i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 cpc (opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione) ma anche per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 cpc (opposizioni c.d. pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione, dette anche opposizioni a precetto) oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione.

Sospensione feriale dei termini e le domande connesse o accessorie presenti nell'opposizione all'esecuzione

Visto che i termini processuali nei procedimenti di opposizione all'esecuzione non sono sospesi, resta da chiedersi se tale regola si applica anche alle domande accessorie all'opposizione o alle controversie che sono cumulate con l'opposizione.

La regola generale è quella per la quale posto che non è concepibile l'operare di due regimi distinti per la stessa controversia è evidente che non opera la sospensione per tutta la lite.

Per cui il principio di diritto che viene seguito è quello per il quale qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all'applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l'operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia, potendo l'impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse.

Corollario di questo è l'altro principio secondo cui nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Sentenza sulle domande connesse o accessorie presenti nell'opposizione all'esecuzione

La sentenza che chiude il giudizio di opposizione decide anche sulle domande connesse o accessorie. In queste situazioni come calcolare i termini per l'eventuale appello ?

Qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due controversie, soltanto una delle quali di opposizione all'esecuzione, quindi non soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, e l'altra relativa a domanda di garanzia, quindi assoggettata a questo regime, la decisione che intervenga su di esse sciogliendo la connessione (nel caso di specie, dichiarando inammissibile la domanda di garanzia), se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l'opposizione all'esecuzione, non è soggetta all'applicazione della sospensione, in quanto è da ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza al capo non impugnato.

Cass. civ. sez. III del 28 febbraio 2017 n 5038

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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