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Notifica di un solo atto di appello all’avvocato costituito per più parti

La Cassazione del 23.6.2015 n.12912 ha stabilito che la notifica dell’atto d’impugnazione eseguita presso l’avvocato costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia, è valida ed efficace nel processo ordinario (come in quello tributario), in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, e tale principio è applicabile sia alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cpc, ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 comma 1 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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Chiuso il processo potrebbe sorgere l'esigenza di notificare la sentenza al fine di far decorrere il termine (breve) per impugnare oppure potrebbe sorgere l'esigenza di notificare l'atto di impugnazione.

Ecco che sorge l'esigenza di notificare la sentenza o l'atto di impugnazione. La notifica è un argomento molto delicato per i numerosi problemi che possono derivare, infatti, la notifica potrebbe essere nulla, (nullità solo in alcuni casi sanabile), la notifica potrebbe essere effettuata presso il domicilio di fatto o abituale e non quello anagrafico, potrebbe essere necessario effettuare delle notifiche durante il corso del procedimento, come potrebbe esserci una notifica tramite il servizio postale.

Questi non sono gli unici problemi che possono sorgere.

L'art. 330 cpc regola il c.d "luogo della notifica" stabilendo che "se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.  Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti"

Da questo articolo è possibile dedurre, oltre al luogo dove va inviata la notifica, anche il soggetto ricevente la notifica (l'impugnazione si notifica presso il procuratore costituito, almeno nelle ipotesi usuali). Luogo e soggetto che possono variare se la notifica dell'atto di impugnazione è effettuata nei termini dell'impugnazione o dopo la scadenza dei termini per impugnare (quando questo sia possibile)

L'impugnazione proposta oltre i termini per impugnare la sentenza, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale dei termini, deve ritenersi proposta nel termine per impugnare e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dal primo coma dell'art. 330 cod. proc. civ. (e, dunque, al procuratore costituito) e non personalmente alla parte, come invece previsto dal terzo comma di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine.

Questo articolo è di semplice applicazione quando l'avvocato rappresenta un'unica parte, ma non spiega cosa accade quando l'avvocato rappresenta più parti. In altri termini, non si comprende se nelle ipotesi in cui l'avvocato difende più parti la notifica dell'impugnazione necessita di avere tante notifiche quante sono le parti (e, di conseguenza, è necessario notificare tante copie quante sono le parti) anche se il ricevente è unico (cioè è unico l'avvocato di tutte le parti).

In altre parole, dall'art. 330 cpc non è possibile dedurre in modo espresso quante copie dell'atto di impugnazione occorre notificare quando l'avvocato difende più parti.

Le ricostruzioni che sono state proposte sono sostanzialmente due: 1) occorre notificare tante copie dell'atto di impugnazione quante sono le parti rappresentante dell'avvocato (in quanto quest'ultimo è un mero ricevente l'atto); 2) è possibile notificare una sola copia dell'impugnazione anche se l'avvocato rappresenta più parti, sia per rispettare il principio della ragionevole durata del processo (non è possibile appesantire il procedimento con formalismi inutili), l'unica copia si giustifica anche perché il reale destinatario dell'impugnazione è l'avvocato costituito (almeno quando la notifica può essere fatta all'avvocato costituito) in quanto è il soggetto che deve spiegare alle parte l'esito del processo e le diverse opzioni a loro disposizione.

Delle due ricostruzioni la giurisprudenza ha scelto la seconda.

Sul punto  è sufficiente ribadire che la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore al numero delle parti rappresentate), è valida ed efficace nel processo ordinario (come in quello tributario), in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cpc, ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 comma 1 cpc, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione ex art. 285 cpc, in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo.

Cass., civ. sez. III, del 23 giugno 2015, n. 12912 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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