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Notifica presso la residenza di fatto ed abituale ma non anagrafica

La Cassazione del 29.5.2015 n. 11176 ha stabilito che in tema di notifiche, per la corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni.
A cura di Paolo Giuliano
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L'art. 139 stabilisce che la notifica deve essere effettua nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Di solito, la residenza o il domicilio può essere desunto dai certificati anagrafici del comune, ma può accadere che la residenza anagrafica non coincida con al residenza effettiva ed abituale, i motivi possono essere i più disparati e dipendere dal lavoro o studio ecc. In queste situazioni, occorre valutare se è possibile procedere alla notifica presso la residenza effettiva ed abituale e non presso la residenza anagrafica.

In realtà, la stessa domanda può essere scissa in due aspetti, a) se occorre notificare in un luogo dove il destinatario ha maggiori probabilità di conoscere il documento che si intende notificare (oppure occorre notificare in un luogo dove c'è la certezza che l'atto da notificare non sarà conosciuto), b) nell'ambito delle notifiche quale valore assumono  i dati anagrafici risultanti dai registri anagrafici

In tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni.

Quindi, è possibile notificare un atto presso la residenza o al dimora effettiva ed abituale (anche se diversa dalla residenza che risulta dai registri della p.a.), ma, ovviamente, per poter considerare valida una tale notifica occorre provare che la dimora effettiva non sia una invenzione per impedire la notifica presso la residenza anagrafica.

In altre parole, è vero che esiste una presunzione di corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva, ma queste presunzione può essere superata da una prova contraria. Quindi, se le risultanze anagrafiche ufficiali (derivanti dai registri dello stato civile) hanno rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, questo comporta che possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni. La valutazione della prova contraria sulla dimora effettiva è una valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata.

L'identico principio si applica anche alle notifiche a mezzo posta.

Infatti, quando la notifica avviene tramite servizio postale (art. 8 e 9 della legge n. 890 del 1982 nonché dall'art. 139 cpc), l'agente postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli art. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito.

è vero che se  l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica é nulla, ma questo non significa che non è possibile notificare a mezzo posta presso l'abitazione effettiva (e non anagrafica), ma significa solo che anche nelle ipotesi in cui la notifica postale avviene presso l'abitazione effettiva (e non quella anagrafica) il messo delle poste deve compiere le formalità indicate dall'art. 8 della legge n. 890/82 e il compimento di tale attività deve deve risultare dall'avviso restituito dall'ufficiale giudiziario e che, ulteriore requisito in caso di notifica postale presso la residenza abituale ed effettiva e non anagrafica, è data dal fatto che,  comunque, non si ritene perfezionata la notificazione se effettuata presso un luogo diverso da quello del comune di residenza anagrafica, a meno che non risulti che si tratta del luogo di dimora effettiva ed abituale del destinatario.

Cass., civ. sez. III, del 29 maggio 2015, n. 11176 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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