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Legittimario e donazione simulata

Cassazione 9.5 2019 n 12317 Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita, come terzo, se la simulazione è diretta a tutelare la quota di riserva. Il legittimario è terzo anche quando l’accertamento della simulazione è preordinato all’inclusione del bene nella massa di calcolo della legittima, determinando, così, la riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti ab intestato ex art. 553 cc.
A cura di Paolo Giuliano
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Le azioni a tutela dei legittimari

I legittimari sono una categoria di eredi (figli, coniuge) a cui la legge riserva una determinata quota di eredità (calcolata sul relictum + donatum – debiti) anche se questo significa disapplicare la volontà del testatore.

Il legittimario leso ha due armi a sua disposizione (per conseguire la sua quota) l'azione di riduzione e la collazione delle donazioni (occorre considerare che alcune donazione possono essere simulate, in queste situazioni occorre anche esercitare l‘azione di simulazione).

Riduzione e collazione

L'azione di riduzione è manifestazione del diritto del legittimario a conseguire la sua quota di eredità anche contro la volontà del defunto, mentre la collazione trova il suo fondamento nella presunzione (conforme alla corrente valutazione sociale) che il de cuius, facendo in vita donazioni al coniuge e ai figli, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione.

Dunque, la funzione della collazione è di conservare fra gli eredi la proporzione stabilita nel testamento o nella legge, permettendo ai coeredi, che siano il coniuge o il discendente, di conteggiare il valore della quota non solo sui beni relitti, ma anche sui beni donati a taluno di loro. Il criterio di ripartizione, tenuto dal testatore o stabilito dalla legge, è operante anche in sede di collazione.

La collazione obbliga i coeredi a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti con atti di liberalità e, di conseguenza, la collazione può raggiungere il risultato di eliminare le eventuali lesioni di legittima realizzati attraverso tali atti, senza necessità del ricorso alla tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima.

Tuttavia l'eventualità che la collazione, tramite il rientro del bene donato nella massa da dividere, possa sortire l'effetto di porre rimedio a una lesione di legittima non significa che la collazione debba essere intesa come strumento per reintegrare la legittima.

L'esercizio dell'azione di riduzione e la richiesta della collazione

Si afferma che la quota di riserva è riservata al legittimario da norme cogenti, mentre le norme sulla collazione sono derogabili: infatti, una diversa volontà del de cuius, manifestata attraverso un atto di dispensa formalmente valido (Cass. n. 1843/1961), può dispensare dalla collazione.

In realtà a proposito della reintegra della quota del legittimario leso, la scelta se chiedere la reintegra (o meno) è una scelta discrezionale del legittimario, infatti, il legittimario (se leso) può anche decidere di non chiedere la reintegra della propria quota.

La dispensa dalla collazione è un atto del donante (de cuius) e trova un unico limite nella intangibilità dei diritti dei legittimari La dispensa dalla collazione sottrae il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.

Donazioni simulate

Quanto alla prova della simulazione di una donazione posta in essere dal cuius, bisogna distinguere fra la situazione del legittimario che agisce a tutela della quota di riserva e quella del legittimario che propone una mera istanza di collazione.

Nel primo caso il legittimario, anche se chiamato a una quota di eredità, ha la veste di terzo, purché, congiuntamente con la domanda di simulazione, proponga, nello stesso giudizio, un'azione diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso.

Nel secondo caso il legittimario agisce come successore a titolo universale del de cuius per l'acquisizione al patrimonio ereditario del bene oggetto del contratto simulato: egli, pertanto, si trova nella medesima posizione giuridica del dante causa ed è quindi soggetto ai limiti imposti ai contraenti per la prova della simulazione.

«Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta del de cuius nella veste di terzo per testimoni e per presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia  preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, e così a determinare la eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c.».

Cass., civ. sez. II, del 9 maggio 2019, n. 12317

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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