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L’opposizione distributiva ex 512 cpc

La Cassazione del 25.5.2016 n. 10752 ha stabilito che l’art. 512 cpc ha ridisegnato l’opposizione distributiva attribuendole una nuova struttura, che si articola: a) in una fase in cui le contestazioni (tra creditori o tra debitore e creditori relative all’esistenza o all’ammontare del credito), debbono essere prospettate in prima battuta direttamente al giudice dell’esecuzione e danno luogo ad un suo provvedimento, che dev’essere adottato con ordinanza e che le risolve prospettando, quindi, una soluzione della contestazione insorta; b) in una seconda fase eventuale in cui tale ordinanza può essere impugnata con un’opposizione ai sensi dell’art. 617 cpc al suo contenuto e, dunque, alla soluzione data dal giudice dell’esecuzione.
A cura di Paolo Giuliano
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I problemi dell'esecuzione forzata

Come tutti i creditori sanno l'esecuzione forzata per il recupero del credito è un percorso lungo e non privo di ostacoli e non ci si riferisce solo al diritto riconosciuto al debitore di opporsi all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma ci si riferisce anche alle contestazioni che possono sorgere tra creditori all'interno della medesima procedura esecutiva.

Infatti, anche se l'ipotesi più semplice è quella di immaginare una procedura esecutiva che ha ad oggetto un unico creditore ed un unico debitore, non sono da escludere procedure esecutive in cui i creditori sono numerosi.

I problemi in presenza di più creditori nell'esecuzione forzata

In presenza di più creditori nella medesima procedura esecutiva può avere due conseguenze:

  • se la procedura esecutiva riesce a soddisfare, per intero, tutti i creditori, di solito, grossi problemi non sorgono, (salvo per il debitore che vedrà ridursi la possibilità di avere qualche residuo alla chiusura dell'esecuzione);
  • se, invece, la procedura esecutiva non riesce a soddisfare tutti i creditori per intero, è evidente che la presenza di ogni creditore riduce la percentuale di recupero del credito da parte degli altri (il debitore, in presenza di una esecuzione insufficiente a soddisfare tutti i creditori, vedrà ridursi le possibilità di  ottenere un residuo al termine dell'esecuzione)

In questa situazione è evidente che escludere un creditore permette, da un lato, agli altri creditori di aumentare le proprie possibilità di essere soddisfatti, dall'altro, aumenta la possibilità del debitore di avere un residuo al termine dell'esecuzione.

Le contestazioni in sede di distruzione regolate dall'art. 512 cpc

Le contestazioni, abbastanza frequenti,  possono sorgere al momento della distruzione del ricavato dell'esecuzione forzata e sono state oggetto di una specifica norma l'art. 512 cpc. Tale articolo dispone che "Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 comma 2 cpc".

Legittimati a sollevare la contestazione ex 512 cpc

Come risulta dal testo della norma possono sollevare delle contestazioni, i creditori (verso gli altri creditori), dal debitore (verso i creditori) o tra terzo espropriato (e i creditori).

Oggetto della contestazione ex 512 cpc

Le contestazioni possono riguardare l'esistenza del credito, l'ammontare del credito, cause di prelazione

Procedura delle contestazioni sorte in sede di distribuzione ex 512 cpc

La c.d opposizione distributiva ha una struttura che si articola in due fasi:

  • a) nella prima fase le contestazioni rientranti nell'ambito del 512 cpc,  devono essere prospettate in prima battuta direttamente al giudice dell'esecuzione e danno luogo ad un suo provvedimento, che dev'essere adottato con ordinanza e che contiene, quindi, una soluzione della contestazione; la struttura della prima fase è descritta nell'art. 512 cpc, anche se in modo non evidente, infatti, le questioni inerenti la distribuzione sono prospettate  al giudice dell'esecuzione, che così viene investito del dovere di provvedere; il provvedimento deve essere assunto all'esito di un procedimento, che viene dalla legge codificato e tipizzato con la prescrizione, prevista dall'art. 512 cpc,  dell'obbligo di "sentire le parti" (e, dunque, del contradditorio) e con quella del dovere di compimento dei "necessari accertamenti". In particolare, si è in presenza di un'attività accertativa in senso lato "cognitiva", cioè diretta ad acquisire gli elementi per la soluzione della controversia. Essa è ispirata al canone della sommarietà, come lo sono tutti gli accertamenti del giudice dell'esecuzione. Si tratta di una attività diretta l'acquisizione di conoscenze per risolvere la controversia, sempre se  tale attività risulta necessaria per trovare una soluzione alla questione. La qualificazione di tale attività come "necessaria" significa che, se tale attività è utile al raggiungimento dello scopo (soluzione della questione) deve essere espletata. E' evidente che si è in presenza di un'attività accertativa che è dal legislatore affidata direttamente ad un potere del giudice dell'esecuzione e che deve svolgersi in via doverosa sulla base delle allegazioni delle parti, ma deve e può svolgersi anche sulla base di iniziative ritenute necessarie dal giudice dell'esecuzione.
  • b) La seconda fase è eventuale; ed è quella in cui l'ordinanza ex art. 512 cpc può essere impugnata con un'opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc contestando, quindi, il contenuto e, dunque, la soluzione data dal giudice dell'esecuzione,

Cass., civ. sez. III, del 25 maggio 2016, n. 10752 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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