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Opinioni

Il conflitto di interessi nel processo civile

La Cassazione del 5.3.2014 n. 5097 ha sottolineato come il conflitto di interessi (anche solo potenziale) è rilevante anche nel processo civile , in presenza di un conflitto tra l’unico genitore e il figlio minorenne occorre procedere alla nomina di un curatore speciale per il figlio, curatore che rappresenterà il minore nel procedimento giudiziario.
A cura di Paolo Giuliano
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La rappresentanza nel processo

Alcuni istituti pensati tipicamente per gli atti e i contratti, sono applicabili anche in sede processuale, basta pensare alla rappresentanza (il rapporto tra avvocato e cliente è riconducibile alla rappresentanza), questa osmosi non è limitata solo  all'istituto giuridico in generale (rappresentanza), ma anche a specifiche norme, basta pensare alla disciplina relativa alla mancanza di procura nel processo  e alla relativa ratifica. Oppure basta pensare a tutte le questioni relative alla forma della procura.

Anche in un procedimento giudiziario può esistere un conflitto di interessi tra avvocato e cliente o tra le diverse parti processuali (padre-figlio). In questa situazione se occorre valutare quanto l'elaborazione sul conflitto di interessi sorta in sede contrattuale è applicabile in sede processuale.

Definizione del conflitto di interessi

La rappresentanza persegue il soddisfacimento o la tutela di un interesse del rappresentato. Quindi, il potere rappresentativo deve essere esercitato in conformità all’interesse del rappresentato. Questa finalità è realizzata anche quando sono soddisfatti contemporaneamente interessi di altri (es. del rappresentante o di terzi). (Del resto, l’art. 1723 comma II c.c. prevede che il mandato possa essere conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi).

Al contrario, quando l’attività del rappresentante non soddisfa l’interesse del rappresentato, ma si svolge in modo da realizzare, soddisfare o tutelare, in modo esclusivo, un interesse proprio del rappresentante o di terzi, sacrificando l’interesse del rappresentato, l’atto compiuto è funzionalmente viziato e si parla di conflitto di interessi (o di abuso di rappresentanza).

La definizione del conflitto di interessi non è stata codificata dal legislatore, però il conflitto può essere così descritto: il rappresentante in conflitto di interessi  persegue intenzionalmente  interessi propri o altrui in contrasto (in quanto incompatibili e inconciliabili) con l’interesse del rappresentato che viene sacrificato.

Per aversi conflitto di interessi deve sussistere una vera e propria incompatibilità tra gli interessi (indice di un possibile danno per il rappresentato). L’interesse alieno è considerato incompatibile quando non è perseguibile senza sacrificare l’interesse del rappresentato (di conseguenza, dal negozio compiuto deriva o può derivare un vantaggio al rappresentante o ad un terzo e, correlativamente, deriva o può derivare un danno al rappresentato).

Le classificazioni del conflitto di interessi

Il conflitto di interessi si distingue in conflitto diretto [che sussiste tra rappresentato e rappresentante (contratto con sè stesso art. 1395 c.c.)] e conflitto indiretto [che sussiste tra rappresentante e terzo (ex art. 1394 c.c.)].

Altra distinzione è quella tra conflitto reale e conflitto potenziale, ma sull’uso di questi due termini occorre fare chiarezza.

Il conflitto deve esistere ed essere reale, concreto, attuale, gli elementi costitutivi del conflitto di interesse devono sussistere al momento del perfezionamento del contratto (in caso di processo direi che il conflitto di interessi deve essere già presente al momento dell'inizio del procedimento giudiziario). Quindi, non è rilevante un conflitto di interessi sopravvenuto (la semplice possibilità di un futuro conflitto non determina nessuna sanzione, così come ove il contratto non venisse stipulato, il conflitto di interessi non sarebbe sanzionabile, questo principio vale solo in caso di contratti, in quanto una volta stipulato il contratto, diventa irrilevante cosa accade dopo, nel processo questo principio non è applicabile, in quanto il processo può dirsi concluso al momento della sentenza e fino a questo momento può nasce un conflitto di interessi ed essere rilevante).

Ai fini della valutazione dell’esistenza o meno del conflitto di interessi è ininfluente che il rappresentante non abbia tratto vantaggio dall’operazione conclusa in conflitto di interessi, così come, l’esecuzione del contratto non è un requisito costitutivo del conflitto, anzi, la mancata esecuzione del contratto non esclude l’annullabilità dello stesso.

Se, invece, con la locuzione conflitto potenziale si intende che c’è conflitto solo se dal contratto concluso deriva un danno reale, mentre non basterebbe solo un danno potenziale (non ancora realizzato), è opportuno precisare che è sufficiente anche solo il danno potenziale o il pericolo di danno.

I tipi di conflitto di interessi

Secondo l’art. 1394 c.c. “il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col il rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.

Il conflitto indiretto di interessi si verifica quando il contrasto sussiste non tra rappresentato e rappresentante, ma tra rappresentante e persona diversa dal rappresentato (di norma l’altro contraente) con il quale il rappresentante ha legami qualificati (es. il legame può comprendere vincoli familiari, di affari), in queste situazioni si ritiene che il rappresentante è interessato a far conseguire la prestazione all’altro contraente con il minor sacrificio possibile.

L’art. 1395 c.c. regola il conflitto diretto di interessi (c.d. contratto con se stesso) stabilendo che “è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente, ovvero, il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi. L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.”

Settore di applicabilità del conflitto di interessi

Tradizionalmente il conflitto di interessi viene associato all’ambito contrattuale (o assembleare), in pratica, in situazioni fuori dal processo, in realtà, poiché anche nel processo si è in presenza di una rappresentanza (avvocato, cliente) non esclude che possa sussistere un conflitto di interessi nell’ambito processuale.

La soluzione del conflitto di interessi nel processo viene risolta in modo diverso se questo sussiste tra cliente e avvocato o tra diverse parti processuali, si pensi all’ipotesi in cui il genitore è costretto ad agire in giudizio in nome proprio e per conto del proprio figlio minore (ad esempio per il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale dal figlio e dal padre) in questa situazione sussistono due parti processuali (padre e figlio) le quali una è in giudizio personalmente (padre) l’altra è in giudizio rappresentata dal genitore (figlio).

Se il conflitto di interessi sussiste tra avvocato e cliente, si pone fine all’incompatibilità rinunciando all’incarico professionale ricevuto e nominando un altro avvocato. Se, invece, il conflitto di interessi sussiste tra le diverse parti processuali  (padre figlio) per il figlio deve essere nominato un curatore speciale che rappresenti il figlio nel giudizio.

Cassazione civ. sez. I, del 5 marzo 2014 n. 5097 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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