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I debiti della snc sorti dopo la cessione della quota sociale

La Cassazione del 30.10.2013 n. 24490 afferma che in una snc l’estinzione del rapporto sociale limitatamente ad un socio ha effetto verso i creditori della società dal giorno dell’iscrizione dello scioglimento nel registro delle imprese (2290 cc e 2300 cc), quindi, il socio risponde dei debiti della snc sorti dopo lo scioglimento, ma prima dell’iscrizione dello stesso scioglimento nel registro delle imprese.
A cura di Paolo Giuliano
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Ogni società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandata semplice) può nascere, vivere  e può terminare la propria attività sciogliendosi, allo scioglimento segue la liquidazione della stessa società e, infine, la cancellazione della società dal registro delle imprese, si tratta, come è evidente, di vicende che investono l'intera società, ma non si tratta di situazioni limitate al singolo rapporto sociale (cioè al singolo socio).

Esistono delle ipotesi nelle quali viene meno il singolo rapporto sociale, ma resta in vita la società, la quale prosegue con la sua attività. ci si riferisce, in particolare, alla morte del socio, al recesso dello stesso, all'esclusione e la trasferimento (vendita) della quota sociale.  All'interno della macro categoria relativa all'estinzione dei singolo rapporto sociale, devono essere distinti due diverse micro categorie:

–  la prima è quella relativa al caso in cui un soggetto subentra ad un altro nel medesimo rapporto sociale (es, cessione della quota) è evidente che, in tali situazioni, non sussiste una vera e propria eliminazione del rapporto sociale, ma si è nell'ambito della successione di un socio ad un altro nel medesimo rapporto che continua, ma non ci sono dubbi che il rapporto sociale si estingue per il vecchio socio, mentre  continua nel nuovo socio;

– inoltre è possibile che un determinato evento (morte, esclusione, recesso) comporti l'estinzione del singolo rapporto sociale con la conseguente liquidazione della quota al socio. In queste ipotesi è evidente che il singolo rapporto sociale si estingue e non prosegue con un nuovo e diverso titolare.

Cessato il rapporto sociale, in teoria,  l'ex socio non è più responsabile per i debiti della società sorti dopo la fine del rapporto, sia quando questa responsabilità illimitata (es. socio snc), sia quando questa responsabilità  è limitata (accomandante)

Ora, tutte le vicende nelle quali si verifica lo scioglimento del singolo rapporto sociale hanno un dato in comune: occorre comprendere da quale momento l'ex socio non è più responsabilde per i debiti sociali, questo problema sussiste  indipendentemente da fatto se c'è (o meno) il subentro di un altro soggetto.  La risposta al quesito non è così semplice perché potrebbero essere numerosi i "momenti" temporali che si possono prendere in considerazione:

– la data dell'estinzione del singolo rapporto sociale (es. la data del contratto di cessione, la data morte del socio, la data esclusione, ecc.)

– la data della nascita dell'obbligazione debitoria verso la società

– la data della richiesta di pagamento del creditore verso la società

– la data dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'evento o dell'atto che pone fine al rapporto sociale

Il problema potrebbe essere anche descritto in modo diverso e, precisamente, osservando che la compagine societaria (il complesso dei soci) non resta immutata nel corso del tempo, anzi, al contrario, i componenti della società variano con il passare del tempo, quindi, il creditore in base ad un preciso momento temporale ha l'esigenza di identificare i soci (la compagine sociale) responsabili delle obbligazioni sociali.

Per identificare il momento temporale che deve essere preso in considerazione occorre partire dal dato normativo, in particolare dall'art. 2290 c.c. il quale dispone che   "Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato".

Se si dovesse prendere in considerazione solo l'art. 2290 c.c. (scritto specificatamente per le società semplici) ne discenderebbe che il momento temporale da prendere in considerazione per identificare i soci debitori è quello del momento in cui si verifica l'evento (es. data della morte, data recezione del recesso, data della delibera di esclusione, data della stipula del contratto di cessione delle quote) del resto solo in questo modo la locuzione presente nell'art. 2900  "giorno in cui si verifica lo scioglimento".

Però, lo stesso articolo 2900 c.c. prevede che lo scioglimento del singolo rapporto sociale deve essere portato  a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti, non è opponibile ai terzi (es. creditori della società). Il legislatore non indica quali sono i mezzi di pubblicità ritenuti idonei. Un aiuto per identificare i mezzi idonei di pubblicità dello scioglimento del singolo rapporto sociale può essere fornito notando tre  elementi

– l'art. art. 2200 c.c.  prevede l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese per le società (salvo le società semplici), infatti tale articolo afferma che "Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale".

– che (almeno per le società di persone regolari) l'art. 2193 c.c. prevede che  "I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, [nel registro delle imprese]  se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge".

– che l'estinzione del rapporto giuridico relativamente ad un socio è (nelle società di persone) una modifica dell'atto costitutivo e in questi casi l'art. 2300 c.c. prevede che "Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo  e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione. Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica. Le modificazione dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza".

Quindi, dal combinato disposto degli art. 2290 e 2300 c.c. risulta che in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio si una snc e di una sas, lo scioglimento non è opponibile ai terzi fino all'iscrizione nel registro delle imprese dello stesso scioglimento, di conseguenza, il socio risponde delle obbligazioni sociali sorte dopo il verificarsi dello scioglimento e fino al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'evento che ha prodotto lo scioglimento. In base a questo principio in presenza di più eventi che determinano lo scioglimento del singolo rapporto sociale (es. recesso seguito da morte del socio) il socio non è responsabile per i debiti della società dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese di uno dei due eventi, cioè non è necessario che siano iscritti entrambi.

L'onere di provare non il fatto storico dell'estinzione del rapporto sociale, ma l'iscrizione del fatto nel registro delle imprese è onere di colui che solleva la relativa eccezione, conseguenza di quanto detto è che non è sufficiente provare la morte (con il certificato di morte), il recesso (con il negozio relativo) o l'esclusione (con la decisione dei soci) oppure le cessione della quota sociale (con il contratto di vendita), ma occorre fornire la giudice la prova che tali eventi risultano iscritti nel registro delle imprese. Altra conseguenza  (logica) è data dal fatto che il giudice è libero di valutare se tale onere probatorio è stato assolto o meno.

La responsabilità per i debiti (precedenti e successivi all'estinzione del rapporto sociale) comprende sia i debiti che sorgono da obbligazioni negoziali, sia i debiti derivanti da obblighi legali. La specificazione potrebbe sembrare banale, ma in realtà diventa molto importante se si pensa al caso in cui l'amministratore della società compie degli inadempimenti fiscali, per le sanzioni derivanti da questi atti potrebbe essere responsabile anche il socio morto, escluso, receduto ecc.

Ricapitolando:

– per le società di persone regolari vale il principio che lo scioglimento del singolo rapporto sociale libera il socio dalle obbligazioni della società sorte successivamente all'iscrizione dello scioglimento nel registro delle imprese, ma non lo libera per le obbligazioni sorte precedentemente.

– per le società di persone irregolari e per la società semplici vale l'identico principio sopra esposto della non responsabilità dal momento della pubblicità, ma con alcuni aggiustamenti, infatti, la pubblicità nel registro delle imprese non è possibile per le società di persone irregolari, poiché trattandosi (appunto) di società irregolari difettano ab origine di tale requisito, poiché queste non risultano iscritte nel registro delle imprese,  così come non sono iscritte ex lege nel registro delle imprese le società semplici ex art. 2200 c.c. "Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale". Allora per le società di persone irregolari e per la società semplice la pubblicità è quella dell'art.2290 c.c. relativa ai "mezzi idonei", potrebbe sembrare una facilitazione, ma in realtà, non è una semplificazione, perché bisognerà valutare (di volta in volta) se i mezzi usati sono idonei o meno (mentre, per l'scrizione nel registro delle imprese questa ulteriore valutazione manca).

E' opportuno sottolineare che lo stesso principio dovrebbe essere applicabile in caso di fallimento della società e se questo coinvolga (o meno) il socio che ha sciolto il proprio rapporto sociale.

Cassazione civ. sez. I del 30 ottobre 2013 n. 24490 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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