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Documenti per l’ammissione e per l’opposizione al passivo fallimentare

Cassazione 19.12. 2018 n. 32851 l’art. 99 della legge fallimentare non prevedere un onere per il ricorrente di produrre (di nuovo) i documenti unitamente al deposito del ricorso, ma fa semplicemente riferimento alla necessità di elencare, nel ricorso introduttivo dell’opposizione, i documenti già versati agli atti del processo, il Tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione.
A cura di Paolo Giuliano
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La domanda di ammissione al passivo fallimentare

L'art. 93 della legge fallimentare prevede la domanda di ammissione al passivo di un credito, la domanda di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

Le impugnazioni allo stato del passivo

L'art. 98 della legge fallimentare prevede che contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta.

Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta.

L'art. 99 della legge fallimentare prevede che le impugnazioni si propongono con ricorso. Il ricorso deve contenere  3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni; e 4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

(Ri)deposito (o meno) dei documenti prodotti in sede di ammissione allo stato del passivo fallimentare anche nella fase dell'opposizione al passivo

L'art. 93 e 99 della legge fallimentare fanno riferimento ai documenti necessari per essere ammessi al passivo oppure per contestare l'esclusione dal passivo, ed è evidente che sono identici (o sono i medesimi) i documenti che giustificano la richiesta di ammissione al passivo fallimentare e i documenti con i quali si contesta l'esclusione dl passivo (chiedendo implicitamente di essere ammessi al passivo del fallimento).

Resta da chiedersi se

  • i documenti già depositati al momento della richiesta di ammissione al passivo devono essere di nuovo (ri) depositati al momento della proposizione del ricorso la (non) ammissione al passivo del fallimento.
  • oppure se il giudice dell'opposizione dello stato del passivo può acquisire d'ufficio i documenti depositati nella precedente fase dell'ammissione al passivo

Sul punto la giurisprudenza ha avuto una progressiva evoluzione.

Obbligo di (ri)produrre i documenti già prodotti durante l'ammissione al passivo anche durante la fase dell'opposizione

Secondo un primo orientamento il creditore ha l'onere di produrre nuovamente nella fase di opposizione la documentazione già prodotta nella fase di verifica, non potendo il giudice supplire all'omessa produzione mediante l'acquisizione del fascicolo di tale fase;

Obbligo di (ri)produrre e istanza di ritiro del fascicolo già depositato o istanza di acquisizione del fascicolo già depositato

Il precedente orientamento è stato ribadito, anche se con la variate che ammette la richiesta di acquisizione della documentazione già depositata in precedenza.

In particolare, si afferma che il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicché al creditore, la cui domanda ex articolo 93 della legge fallimentare sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al Tribunale, nel corrispondente procedimento ex articolo 99 LF, la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio, ma si è precisato che, qualora l'opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell'onere della prova, potendo quell'istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex articolo 90 della legge fallimentare, applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo.

Onere della mera indicazione (specifica) dei documenti di cui si vuole avvalersi e già depositati nella fase di verifica e obbligo di acquisizione della documentazione pregressa già depositata

Un più di recente l'indirizzo afferma che  l'articolo 99, comma 2, n. 4, della LF opera solo un preciso riferimento alla mera «indicazione specifica», ad opera del creditore, «dei documenti prodotti», e non prevede un onere per il ricorrente di (ri)produrre i documenti (di nuovo) unitamente al deposito del ricorso.

Infatti, l'art. 99 LF fa semplicemente riferimento solo alla necessità di elencare, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo, per cui, se un effetto preclusivo può ricavarsi dall'esame del dato normativa, esso va riferito non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e già prodotto ma, semmai, all'impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso in opposizione, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell'opposizione.

Quindi, il ricorrente in opposizione deve limitarsi a valorizzare  i documenti (già prodotti) che appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione, sicché, soddisfatta dall'opponente la condizione prescritta dalla norma circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il Tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione.

Cass., civ. sez. I, del 19 dicembre 2018, n. 32851

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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